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  • Fondi pensione, riscattare in anticipo si può: ecco in quali casi

    ROMA  - I fondi pensione sono per definizione una forma di risparmio di lungo periodo; l’obiettivo è infatti quello di integrare la pensione di base. Non stupisce allora che il momento dal quale si comincerà a percepire la prestazione finale (100% come rendita o 50% sotto forma di capitale e 50% comunque sotto forma di rendita) coincide con l’età di pensionamento di vecchiaia nel sistema obbligatorio di riferimento (INPS per dipendenti privati e autonomi, INPDAP per dipendenti pubblici, Casse di previdenza per i liberi professionisti). Ma si può “uscire” prima? E il dubbio si ripete ancor più in questo particolare frangente di crisi economica con il frequente ricorso agli ammortizzatori sociali (è di questi giorni il dato dell’INPS secondo cui le ore di Cassa integrazione chieste dalle imprese ed autorizzate sono cresciute nel 2009 del 311,4% rispetto al 2008). In analogia a quanto previsto per il tfr lasciato in azienda una prima possibilità è costituita dal ricorso alle anticipazioni (vedi approfondimento). Esiste però anche la possibilità del riscatto parziale o totale, con previsioni specifiche anche in caso di ricorso a procedure di cassa integrazione o mobilità

    Quando è possibile riscattare: la prima possibilità è quella del riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata (è pari alla somma dei contributi del lavoratore, di quelli del datore di lavoro, del tfr e delle rivalutazioni finanziarie derivanti dal loro investimento), nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Vi è poi il riscatto totale per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può però essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In questi casi vi è infatti l’anticipo della prestazione pensionistica. Dal punto vista fiscale nei casi di riscatto è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche. Altra possibilità (decisamente non augurabile) è poi quella del riscatto in caso di decesso dell’aderente prima del raggiungimento dell’età pensionabile.

    Previdenza integrativa e ammortizzatori sociali: meritano poi sicuramente un approfondimento più specifico i riflessi previdenziali del ricorso agli ammortizzatori sociali. Partendo dalla previdenza di base, per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa con accredito automatico da parte dell’INPS (vedi approfondimento). Passando alla previdenza integrativa, il concetto chiave è che la contribuzione segue la retribuzione: se questa non è dovuta non spetta neanche la prima. Come già visto in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, casse integrazione guadagni ordinaria o straordinaria è possibile esercitare il riscatto. Il tema è stato poi recentemente meglio esplicitato dalla COVIP con uno specifico Orientamento Interpretativo. L’Autorità di Vigilanza ritiene consentito il riscatto anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di sospensione totale dell’attività lavorativa che deve comunque perdurare per un arco di tempo significativo. Per analogia con le altre ipotesi, si reputa debba essere non inferiore a 12 mesi. Viene considerato inoltre ammissibile che le forme pensionistiche complementari diano corso, ad esito dell’istanza pervenuta, alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti, anche prima dell’avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito in via preventiva il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi. In sintesi Il riscatto per cassa integrazione guadagni deve essere consentito, da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, nei seguenti casi:
    - in presenza di cessazione dell’attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
    - laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.

    Cosa può fare il lavoratore se cessano i requisiti di partecipazione
    a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività
    b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi i cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria c)il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari.
    Fonte: il Messaggero


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