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Corte di Cassazione - omessa manutenzione stradale - art. 2051 c.c. -02.02.07 n° 2308
"La più recente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 3651/06) ha chiarito che la disciplina di cui allarticolo 2051 Cc si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dellautostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell interruzione del nesso di causalitá determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione -in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova- di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e gia del principio generale del neminem laedere, di modo che. pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 2 febbraio 2007, n. 2308 Pres. Fiduccia est. Trifone
Svolgimento del processo
Con citazione innanzi al tribunale di Torino del 3 aprile 1997 Roberto Cravetto conveniva in giudizio la società Autostrada Torino-Milano Spa per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorsogli in data 8 marzo 1996, nel quale alla guida della sua autovettura, nel tentativo di evitare di investire un cane che gli si era improvvisamente parato davanti, aveva perduto il controllo del veicolo e, sbattendo contro il cordolo di cemento alla destra della corsia di immissione in unarea di servizio, si era ribaltato più volte, riportando lesioni personali.
La società convenuta si costituiva e contrastava la domanda, che il tribunale rigettava con sentenza depositata il 10 maggio 2000.
Sullimpugnazione del soccombente provvedeva la Ca di Torino con la sentenza pubblicata il 27 giugno 2002, che, in accoglimento del gravame, condannava la società a risarcire allappellante i danni allautovettura ed alla persona, con rivalutazione ed interessi, ed a pagare le spese del doppio grado del giudizio.
I giudici di secondo grado, premesso che latto dappello conteneva tutti gli elemento idonei per individuare loggetto dellimpugnazione ed i motivi del gravame, consideravano, nel merito, che, sebbene lattore con la citazione introduttiva del giudizio avesse fondato la responsabilità della società convenuta sulla norma di cui allarticolo 2043 Cc, non poteva dirsi preclusa la possibilità di valutare la fattispecie alla stregua del parametro di cui allarticolo 2051 Cc, dato che la modifica del titolo costitutivo della domanda costituisce una mera emendatio, consentita qualora i fatti allegati rimangano immutati, potendo il giudice, nellesercizio del potere che gli spetta di inquadrare la fattispecie nellesatta sua disciplina giuridica, dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.
La Corte di merito, di conseguenza, riteneva loperatività nella specie dellarticolo 2051 Cc per la considerazione che lattore non aveva allegato a sostegno dellazione fatti diversi da quelli indicati in citazione.
Rilevava che la società proprietaria dellautostrada aveva il preciso obbligo di munirne il percorso di una rete di protezione e di curarne la manutenzione con controlli diretti ad evitare danni ingiusti ai terzi, per cui, non essendo contestato il fatto che lattore aveva perduto il controllo dellautovettura per la presenza del cane sulla carreggiata, considerava detta circostanza, inconciliabile con la conformazione strutturale della rete autostradale, come una chiara violazione del dovere di custodia previsto dalla norma dellarticolo 2051 Cc, con la conseguenza che, non avendo la società appellata fornito la prova che la presenza dellanimale sulla sede autostradale fosse riconducibile al fortuito ovvero al fatto del terzo, essa dovesse rispondere dei danni derivati allappellante.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società Autostrada Torino-Milano Spa, che ha affidato laccoglimento dellimpugnazione a tre motivi.
Ha resistito con controricorso Roberto Cavetto.
La società ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dellimpugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione di legge per error in procedendo in relazione alle norme di cui agli articoli 132, 158 e 161 Cpc e 97 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice nonché lomessa, inesatta e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente denuncia linesistenza, linammissibilità ovvero la nullità insanabile dellatto di appello, che, per limpossibilità di identificare senza incertezze il provvedimento impugnato ed il giudice di primo grado che lo aveva emesso, avrebbe perciò impedito di porre in essere il necessario esame di raffronto tra la pronuncia ed i motivi del gravame.
La censura è infondata.
il giudice di secondo grado, invero, in motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha spiegato, a fronte della relativa eccezione, le ragioni per le quali non vi era assolutamente incertezza circa lindividuazione della sentenza appellata (della quale erano indicati i nomi delle parti, il riferimento alla decisione del giudice di primo grado, loggetto della domanda proposta dallattore con latto introduttivo del giudizio, le difese della parte convenuta).
La Corte territoriale ha anche precisato che latto drappello aveva riassunto in maniera dettagliata i fatti di causa e liter argomentativo della sentenza del tribunale, aggiungendo anche che erano precise e specifiche le censure che lappellante muoveva alla decisione di primo grado, di cui era stata prodotta copia autentica, sicché tanto bastava a fare ritenere soddisfatti i requisiti di validità dellimpugnazione, richiesti dalla norma dellarticolo 342 Cpc.
Di conseguenza -poiché linterpretazione del contenuto dellatto di appello, che è demandata istituzionalmente al giudice del merito e non è denunciabile in cassazione se congruamente motivata, è soggetta alle regole generali di ermeneutica e non può essere limitata alle espressioni letterali usate, ma deve tener conto delle sostanziali finalità perseguite dalla parte deve escludersi. sulla scorta delle circostanze evidenziate dal giudice di secondo grado, la pretesa inammissibilitá per genericità della citazione in appello e, ancor prima, la dedotta sua inesistenza, certamente non ravvisabile in presenza di atto idoneo a produrre gli effetti suoi propri.
Con il secondo motivo dellimpugnazione deducendo la tardiva mutatio libelli e la violazione di norme di diritto in relazione agli articoli 2907 Cc, 101, 112, 113 e 183 Cpc e 3 e 24 Costituzione - la società ricorrente assume che, avendo lattore specificato in primo grado che lazione da lui proposta era quella aquiliana ex articolo 2043 Cc, la domanda di risarcimento dei danni, in quanto basata sulla previsione diversa di cui alla fattispecie dellarticolo 2051 Cc, introdotta con la comparsa conclusionale in primo grado e in ordine alla quale non vi era stata accettazione del contraddittorio, costituiva domanda nuova preclusa in appello.
Il motivo non può essere accolto.
La questione relativa alla sussistenza o meno della mutatio libelli nel caso in cui, proposta domanda di responsabilità per danni ai sensi dellarticolo 2043 Cc, il giudice pronunci, invece, condanna al risarcimento dei danni per la diversa ipotesi di responsabilitá prevista dallarticolo 2051 Cc, deve senzaltro, in tesi, essere risolta in senso positivo.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel rapporto che intercorre tra azione di responsabilità per danni a norma dellarticolo 2043 cod. civ. ed azione di responsabilità a norma dellarticolo 2051 stesso codice, ha già chiarito (Cassazione, Su, 10893/01; 7938/01; 12329/04) che lapplicabilità delluna o dellaltra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, richiede diversi accertamenti e coinvolge distinti temi dindagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui allarticolo 2051 Cc, nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (ex plurimis: Cassazione, n. 584/2001).
Tanto premesso, essendo evidente che a fronte di un determinato evento di danno diversa è la causa petendi dellazione risarcitoria a seconda che si tratti di responsabilità del convenuto ai sensi dellarticolo 2043 cod. civ. ovvero della diversa sua responsabilità ex articolo 2051 stesso codice, il problema, nella specie, consiste nello stabilire se le due azioni siano state proposte entrambe, ancorché luna subordinatamente al mancato accoglimento dellaltra, ovvero se R. C. abbia inteso proporne una soltanto in primo grado.
Al riguardo il giudice del merito ha affermato che, pure avendo lattore in citazione richiamato a fondamento della sua pretesa la responsabilità della società convenuta ai sensi dellarticolo 2043 Cc, non era, tuttavia, da escludere che i fatti esposti a sostegno della pretesa consentissero di qualificare lazione proposta come ipotesi di responsabilità ai sensi dellarticolo 2051 Cc, giacché rientrava nei suoi compiti dare al rapporto controverso una qualificazione diversa da quella indicata, con il solo limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema in contestazione nuovi elementi di fatti.
Di conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto che lattore C. non aveva allegato a fondamento della domanda fatti diversi, essendo rimasti immutati quelli originariamente prospettati nella citazione.
In tale situazione, nella quale il petitum e la causa petendi venivano a concretare indifferentemente lo schema sia della responsabilità ex articolo 2043 che di quella ex articolo 2051 Cc, le due azioni risultavano proposte entrambe in via alternativa, per cui non è censurabile sul punto la decisione adottata.
Questa Corte, infatti, afferma, in indirizzo costante (da ultimo Cassazione 11039/06), che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (articolo 112 Cpc) non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti, autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed, in genere, allapplicazione di una norma giuridica, diversa da quella invocata dallistante; ma implica soltanto il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene della vita diverso da quello richiesto del petitum mediato oppure di emettere qualsiasi pronuncia -su domanda nuova, quanto a causa petendi- che non si fondi, cioè, sui fatti ritualmente dedotti o, comunque, acquisiti al processo, bensì su elementi di fatto, che non siano stati, invece, ritualmente acquisiti come oggetto del contraddittorio.
Con il terzo motivo dellimpugnazione -deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 2043, 2051 e 2697 Cc e 115 Cpc nonché lomessa, contraddittoria e perplessa motivazione su un punto decisivo della controversia- la società ricorrente critica limpugnata sentenza e denuncia che il giudice del merito:
a) si sarebbe discostato dallindirizzo interpretativo che, in tema di danni subiti dallutente di autostrada, esclude la responsabilità ai sensi dellarticolo 2051 Cc dellente proprietario o concessionario per la impossibilità di esercitare un controllo continuo ed efficace, che valga ad impedire linsorgenza di cause di pericolo per i terzi;
b) avrebbe esposto una motivazione solo apparente circa loperatività della norma di cui allarticolo 2051 Cc per avere considerato che la rete di recinzione non facesse parte dellautostrada e per avere omesso di considerare che circostanze ben specifiche (quali, in particolare, il fatto che lincidente si sia verificato nei pressi dellarea di servizio, il mancato riscontro da parte delle polizia della strada di varchi nella rete di recinzione nel tratto dei dieci chilometri antecedenti e successivi dellautostrada in entrambe le direzioni, la probabile provenienza del cane dallarea di servizio) avrebbero dovuto far concludere per la sussistenza del caso fortuito e la conseguente esclusione della responsabilità della società concessionaria anche ai sensi dellarticolo 2043 Cc.
Anche lultimo motivo non può essere accolto per nessuno dei due profili in cui esso si articola.
Quanto al denunciato vizio di violazione di legge, di cui sub a), occorre rilevare che la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cassazione 3651/06) ha chiarito che la disciplina di cui allarticolo 2051 Cc si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione dellautostrada da parte del concessionario, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell interruzione del nesso di causalitá determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche nella dimostrazione -in applicazione del principio di cd. vicinanza alla prova- di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e gia del principio generale del neminem laedere, di modo che. pertanto, il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa.
là stato anche rilevato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada, a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose in virtù di connaturale forza dinamica o per leffetto di concause umane o naturali (c.d. idoneità al nocumento) viceversa rilevante nella diversa ipotesi di responsabilità per danni da esercizio di attività pericolosa ex articolo 2050 Cc, in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni.
Di conseguenza, è stato anche precisato che la prova, che il danneggiato deve dare per ottenere il risarcimento del danno sofferto per lomessa o insufficiente manutenzione della strada, consiste nella dimostrazione del verificarsi dellevento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia ed essa può derivare anche per presunzioni, giacché la prova del danno è, di per sé, indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè delloggettiva deviazione dal modello di condotta improntato alladeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato, viceversa, tenuto a dare la prova anche dellinsussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva di costui.
Limpugnata sentenza ha deciso in conformità alle suddette regole di diritto, avendo essa accertato che lincidente si era verificato per la presenza sulla sede autostradale di un cane, che, fuoriuscito dalla barriera che delimita le due carreggiate, stava attraversando la corsia percorsa da Roberto Cavetto, e che la società concessionaria (a carico della quale era il relativo onere) non aveva a dimostrare che limmissione del cane era riconducibile ad ipotesi di caso fortuito, quale labbandono dellanimale in una piazzola dellautostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il suo abbattimento da precedente incidente, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo.
Quanto al denunciato vizio di motivazione di cui al profilo sub b) del motivo di impugnazione, rileva questa Corte che trattasi di censura inammissibile in questa sede, giacché la parte ricorrente, piuttosto che evidenziare vizi logici delliter argomentativi esposto nella impugnata sentenza, tende, invece, ad ottenere dal giudice di legittimità il non consentito riesame delle fonti di prove per farne emergere una conclusione difforme da quella cui è pervenuta la Corte territoriale.
Il ricorso, pertanto, è rigettato e la soccombente società ricorrente è condannata a pagare le spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2100, di cui euro 2000 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge
Fonte: giudicedipace.it
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