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  • Al debutto la class action contro le pubbliche amministrazioni

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre, ha approvato il testo del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, ossia di quella che viene correntemente indicata come class action, intendendosi per essa un’azione giudiziaria intrapresa da un gruppo di consumatori o di utenti per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di un produttore di beni o servizi, o di più produttori se la contestazione ha per oggetto l’illegittimità di un accordo finalizzato a danneggiare i consumatori o gli utenti: per esempio tenendo artificiosamente alto il prezzo di un bene o di un servizio di largo consumo. Scopo di questa azione, derivata dagli Stati Uniti dove è vista con terrore dalla grande industria, periodicamente costretta a risarcimenti da capogiro per aver messo in commercio un prodotto difettoso o dannoso alla salute, è ottenere il ristoro dei cosiddetti mass torts (danni di massa) derivanti dal comportamento illegale di un’azienda o di un gruppo di aziende che dovessero coalizzarsi contro i consumatori.

    Il provvedimento fa seguito alla class action nei confronti delle imprese private, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal comma 446 dell’articolo 2 della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ha aggiunto l’articolo 140-bis al decreto legislativo 6/9/2005, n. 206 (codice del consumo).
    Va premesso che il decreto recentemente approvato contiene una norma che, di fatto, relega questo tipo di class action nel ruolo di un’azione meramente dimostrativa e nel migliore dei casi propedeutica rispetto a quella che ha per oggetto ciò che più sta a cuore al consumatore o all’utente defraudato dalla pubblica amministrazione o dal concessionario di un pubblico servizio: il risarcimento del danno; il sesto comma dell’articolo 1, infatti, stabilisce che “Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari”. Ciò significa che i consumatori intenzionati a far valere le loro ragioni in termini risarcitori dovranno rifarsi alle vie giudiziarie ordinarie: la class action, quindi, al più comporterà, oltre ad una -si spera- migliore gestione del servizio contestato, una censura o altro provvedimento disciplinare a carico di qualche funzionario incapace o negligente.

    Il provvedimento si snoda in otto articoli, il cui contenuto può essere così riassunto.

    Legittimazione attiva
    Il ricorso può essere proposto, oltre che da un gruppo di utenti o di consumatori, anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati.

    Legittimazione passiva
    L’art. 1 del provvedimento prevede che la class action possa essere esercitata nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (con eccezione delle Autorità amministrative indipendenti, degli organi costituzionali e giurisdizionali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri), nonché nei confronti dei concessionari di servizi pubblici, se dalla “violazione degli obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, o dalla violazione degli standard qualitativi ed economici stabiliti dalle Autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, derivi la lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei” per una pluralità di utenti e consumatori.
    Dal punto di vista operativo, il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni. L’ente intimato informa immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio.

    Giudice competente
    I giudizi aventi ad oggetto la class action sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR, Tribunale Amministrativo Regionale) e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.

    Il procedimento
    Il ricorrente (art. 3) deve preventivamente notificare una diffida all’amministrazione o al concessionario, invitandolo ad effettuare, entro novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all’autore della diffida, con le pubbliche amministrazioni tenute a determinare, per ciascun settore di competenza, il procedimento da seguire in seguito alla notifica di una diffida.
    Una volta decorso il termine di cui sopra senza che il destinatario abbia provveduto ad eliminare la situazione denunciata (o abbia provveduto solo parzialmente), può essere presentato il ricorso, ciò che va fatto entro un anno dalla scadenza dei novanta giorni. Il ricorrente ha l’onere provare sia la notifica della diffida che la scadenza del termine assegnato per provvedere, e deve dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata. La diffida di cui sopra può essere sostituita, ricorrendone i presupposti, dalla risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell’articolo 30 della legge 18/6/2009, n. 69, che tutela l’utente di servizi pubblici. Nel qual caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso dev’essere proposto entro un anno dall’esito di questo procedimento.
    Del ricorso è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
    L’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data compresa tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia di cui sopra. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso.

    La sentenza
    Il giudice, se accerta la violazione, l’omissione o l’inadempimento lamentato dal ricorrente, ordina alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nel giudizio sulla sussistenza della lesione dell’interesse lamentato dal ricorrente, infatti, si tiene conto anche delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
    Pubblicità
    Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati.
    La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e all’Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27/10/2009, n. 150, alla Procura Regionale della Corte dei conti, nonché agli organi preposti all’avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l’eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all’amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.
    L’amministrazione, una volta individuati i soggetti che hanno concorso a cagionare la situazione di cui alla sentenza, adotta i conseguenti provvedimenti. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

    Se l’inadempimento persiste
    In caso di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si può ricorrere al Consiglio di Stato ai sensi del primo comma, n. 4), dell’art. 27 del Regio Decreto 26/6/1924, n. 1054.

    Preclusioni
    Il ricorso non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge dello Stato e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte oggetto dell’azione di cui al ricorso medesimo, né se, in relazione alle medesime condotte, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6/9/2005, n. 206.
    Se un procedimento o un giudizio di cui sopra sono iniziati dopo la proposizione del ricorso, il giudice di questo ne dispone la sospensione fino alla definizione del procedimento o del giudizio. In seguito al passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso diviene improcedibile. In ogni altro caso dev’essere riassunto entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento di cui sopra, o dalla definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140.

    Entrata in vigore
    L’entrata in vigore del provvedimento è scaglionata nel tempo. In particolare, è previsto che le disposizioni del decreto si applichino ai fatti verificatisi successivamente al:
    a) 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali;
    b) 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali;
    c) 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici;
    d) 1° ottobre 2010, per le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici di cui alle lettere a), b) e c), che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.


    Monitoraggio del provvedimento
    L’art. 6 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui al terzo comma dell’articolo 2 della legge 4 marzo 2009, n. 15; questa disposizione, infatti, prevede che, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Governo possa adottare eventuali disposizioni integrative e correttive.
    Fonte: ilsole24ore.com



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