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Al bando ?Light? ed ?Extralight?
Il consumatore che chieda il risarcimento dei danni per esser stato beffato dalla indicazione Light ed Extra light apposta sui pacchetti di sigarette deve provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, da cui è prevedibile che siano derivate le conseguenze dannose, indipendentemente dal fatto che il fumatore sia consapevole dei pericoli.
La terza sezione di Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26516, ha definitivamente sancito il principio secondo cui le sigarette sono un prodotto pericoloso per la salute umana e, in quanto tali, chi le produce e vende è responsabile dei danni prodotti ai fumatori e dei rischi da questi corsi.
Fattispecie
Nel caso di specie un fumatore ha chiamato in giudizio una società di produzione tabacchi, insieme con i Monopoli di Stato, chiedendo loro il risarcimento dei danni derivanti dallingannevolezza della dicitura lights ed extra lights apposte sui pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a cambiare prodotto e aumentare il consumo di tabacco nella convinzione indotta che le sigarette in questione fossero meno dannose per la salute.
Responsabilità del produttore
Di rilievo laffermazione degli ermellini secondo cui i produttori sono responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati al fumo.
La pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto-sigaretta da parte del consumatore-fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dellart. 2050 c.c.. Tale norma prescinde dal comportamento del soggetto danneggiato e la fattispecie si perfeziona sulla base del solo esercizio dellattività pericolosa senza ladozione delle misure idonee ad evitare il danno.
Fonte: lastampa.it
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