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  • Cassazione: ne risponde il notaio dei ritardi di un collega a cui ha affidato la pratica di un suo cliente

    Il notaio che per motivi di praticità affidi una pratica a lui richiesta, ad un suo collega, ne risponde personalmente al proprio cliente di qualsiasi ostacolo il collega incontri. Infatti, in caso di pratiche sbagliate o consegnate nei luoghi stabiliti in netto ritardo, a risarcire il cliente è il notaio a cui sono state affidate le pratiche e non il collega o il sostituto a cui è stato dato l'incarico.
    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20825 del 29 settembre 2009, confermando la responsabilità di un notaio di Cecina che aveva affidato una pratica ad un collega di Cagliari per motivi pratici, di comodità. Il collega, però, provvedendo con molto ritardo alla risoluzione dei compiti a lui affidati, aveva indotto il cliente al pagamento di numerose soprattasse e sanzioni.
    La Cassazione, circa la decisione presa, ha sottolineato che "Il rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell'opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell'incarico".


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  • Cassazione: rischia il trasferimento il giudice che non fa parlare gli avvocati in aula

    Rischia il trasferimento ad altra sede il giudice che sistematicamente bolla i ricorsi degli avvocati difensori come inammissibili, non dando loro nemmeno la possibilità di parlare in aula, ma sollecitando loro"a rassegnare le conclusioni".

    Lo ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20730 del 28 settembre 2009, confermando il trasferimento di un giudice dal Tribunale di Ancona ad altra sede. Il giudice in questione era stato oggetto di decine di esposti da parte di vari legali in quanto egli "non aveva consentito ai difensori di effettuare alcuna attività ai sensi degli articoli 183 e 184 c.p.c." invitatandoli sistematicamente "a rassegnare le conclusioni per poi dichiarare inammissibile o improcedibile il ricorso".



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  • Le fatture "gonfiate" sono un reato tributario

    L'emissione di fatture irregolari e gonfiate, in un gruppo societario, non è sono solo un comportamento elusivo ma anche un vero e proprio reato.
    A considerare l'indebito vantaggio fiscale come un reato fiscale è la Corte di Cassazione con la sentenza, terza sezione penale, del 24 settembre 2009, n. 37583 confermando la condanna ad un imprenditore che all'interno di un gruppo di piccole aziende edili aveva gonfiato delle fatture rispetto ai pagamenti effettivamente corrisposti creando così fondi neri. Secondo la suprema Corte, il reato si individua nella creazione di vantaggi fiscali in capo a società riconducibili all'imprenditore, il quale, attraverso questo sistema, può creare dei fondi in nero in capo a soggetti che godranno di vantaggi. Il reato ipotizzato viene individuato dal legislatore con il Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
    Fonte: ilsole24ore.com


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