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  • Cassazione: ne risponde il notaio dei ritardi di un collega a cui ha affidato la pratica di un suo cliente

    Il notaio che per motivi di praticità affidi una pratica a lui richiesta, ad un suo collega, ne risponde personalmente al proprio cliente di qualsiasi ostacolo il collega incontri. Infatti, in caso di pratiche sbagliate o consegnate nei luoghi stabiliti in netto ritardo, a risarcire il cliente è il notaio a cui sono state affidate le pratiche e non il collega o il sostituto a cui è stato dato l'incarico.
    Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20825 del 29 settembre 2009, confermando la responsabilità di un notaio di Cecina che aveva affidato una pratica ad un collega di Cagliari per motivi pratici, di comodità. Il collega, però, provvedendo con molto ritardo alla risoluzione dei compiti a lui affidati, aveva indotto il cliente al pagamento di numerose soprattasse e sanzioni.
    La Cassazione, circa la decisione presa, ha sottolineato che "Il rapporto professionale che intercorre fra notaio e cliente si inquadra nello schema del mandato in virtù del quale il professionista è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto ed è pertanto responsabile ai sensi dell'art. 1228 c.c. dei sostituti e degli ausiliari di cui si avvale, dei quali deve seguire personalmente lo svolgimento dell'opera, con conseguente sua responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal tardivo espletamento dell'incarico".


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