rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
Sospetto di reato? Illegittima la perquisizione domiciliare
Gli inquirenti non possono perquisire il domicilio di un cittadino sulla base di un'ipotesi di reato, come potrebbe essere quella di detenzione di armi. Non solo. La resistenza del cittadino agli inquirenti non è da definirsi resistenza a pubblico ufficiale. Il cittadino che si oppone con la forza, dunque, non è perseguibile dalla legge. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48552 del 18 dicembre 2009, con cui ha annullato la condanna nei confronti di un cittadino che aveva reagito con forza alla pretesa di perquisizione del proprio appartamento da parte di un pubblico ufficiale e di un maresciallo dei carabinieri, i quali sospettavano che l'uomo detenesse armi illegalmente. I giudici hanno spiegato che va evidenziato che la previsione costituzionale, nellintrodurre la riserva di legge per derogare alla regola inviolabilità del domicilio, in stretto collegamento con la libertà personale, impone all'interprete un'interpretazione rigorosa dell'art. 41 R.D. cit., da cui sia bandita qualsiasi libera iniziativa e valutazione discrezionale degli organi di polizia giudiziaria e negata la possibilità che la perquisizione possa essere effettuata sulla base di un mero sospetto (che può trarre origine anche da un semplice personale convincimento), essendo sempre necessaria l'esistenza di un dato oggettivo che costituisca "notizia, anche per indizio", il quale, per sua natura, deve ricollegarsi ad un fatto obbiettivamente certo o a più fatti certi e concordanti tra loro. Al di fuori di tale presupposto, la perquisizione domiciliare è non soltanto illegittima, ma anche oggettivamente arbitraria, sconfinando nell'indebita incisione della libertà domiciliare, tutelata per Costituzione nei confronti di chiunque, anche e innanzitutto nei confronti del potere pubblico.
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: