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Nei contratti con la pubblica amministrrazione nulle le clausole che non prevedono la revisione dei prezzi
Nei contratti con la pubblica amministrazione la Corte di Cassazione spezza una lancia a favore delle aziende. Infatti, sono nulle le clausole che non prevedono la revisione prezzi e lamministrazione è tenuta a corrispondere in ogni caso laumento accampagnato dagli interessi. Lo ha sancito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con la sentenza n. 2997 del 2 dicembre 2009, con cui ha accolto il ricorso di due aziende, le quali lamentavano il fatto che lamministrazione aveva negato loro il compenso per la revisione del prezzo di un appalto. In particolare, in sentenza leggiamo che "l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 detta una disciplina speciale, circa il riconoscimento della revisione prezzi nei contratti stipulati dalla p. a., che prevale su quella generale di cui all'articolo 1664 del codice civile ed attribuisce alle imprese il diritto alla revisione dei prezzi. Tale disciplina ha natura imperativa e simpone nelle pattuizioni private modificando ed integrando la volontà delle parti contrastante con la stessa, attraverso il meccanismo di cui all'articolo1339 del codice civile; ne consegue che le clausole difformi sono nulle nella loro globalità, anche se la nullità non investe l'intero contratto, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur, sancito dall'articolo 1419 del codice civile". E ancora. "Il compenso revisionale costituisce debito di valuta e, pertanto, è soggetto alla corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni".
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