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  • È reato la violenza ai fini educativi, anche se è consuetudine del paese d?origine

    No alla violenza sui bambini, nemmeno se questo metodo è utilizzato per educare un figlio e nemmeno se il metodo suddetto è consuetudine del paese d'origine del genitore. Infatti, chiunque utilizzi violenza ai fini educativi rischia una condanna per maltrattamenti in famiglia. Lo ha stabilito la sesta sezione penale della Suprema Corte con la sentenza n. 48272 del 17 dicembre 2009, con cui ha confermato la condanna per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un padre marocchino che sosteva che “la sua condotta aveva finalità correttive educative” basata anche sulle consuetudini del suo paese. Piazza Cavour ha precisato che “giova al riguardo considerare che per il primato che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, le finalità di correzione-educazione del medesimo, che mirano in particolare a conseguire un risultato di armonico sviluppo -della personalità, rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo violento, che tali fini contraddice”. E ancora. “Né diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore l'imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 30 e 32 della Costituzione), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico-culturale -della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile”.


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