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Dopo la vendita si scopre che l'immobile era in comunione legale: l'accertamento non è opponibile al compratore in buona fede
Mentì per amore (e per soldi), ora rischia di perdere la sua metà della casa. All'atto dell'acquisto la moglie regge il gioco al marito, che dichiara di comprare da solo l'appartamento per farne il suo studio professionale: si tratta invece di un espediente per eludere la comunione legale a scopi fiscali perché l'immobile è in realtà destinato a casa familiare. I due però poi si separano e lei rivendica metà dell'appartamento, ma la revocatoria della vendita effettuata nelle more dal marito a un terzo scatta soltanto se si dimostra che il compratore era in malafede. È quanto emerge dalla sentenza 22755/09 della Cassazione.
La decisione
L'immobile non ricade nella comunione legale secondo l' articolo 179 del codice civile se uno dei coniugi lo compra per utilizzarlo nella sua professione. E l'intervento adesivo dell'altro coniuge, cioè la conferma fornita all'atto della compravendita, è sì una condizione necessaria per far scattare l'esclusione ma è richiesto solo per documentare la natura personale del bene, che resta l'unico presupposto per escludere la comunione legale. La moglie, dunque, può chiedere che sia accertata la comunione sull'immobile anche dopo l'intervento nell'atto di compravendita in cui affermò la natura personale dell'acquisto effettuato dal marito. Resta allora da capire perché, contro le conclusioni del pm, la Suprema corte accolga il ricorso del terzo acquirente contro la sentenza che riconobbe l'ex moglie comproprietaria dell'immobile. Il compratore propone un'azione ex articolo 184 Cc cui si applica la disciplina dell'azione di annullamento dei contratti (che nella specie è chiesto per vizio del titolo del dante causa): il sopravvenuto accertamento della comunione non è opponibile al terzo in buona fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione (il compratore fece registrare l'acquisto dell'immobile prima che la signora chiedesse l'annullamento della vendita).
Fonte: laStampa.it
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