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  • Cassazione: valide tutte le notifiche al sostituto nominato dal giudice

    È da ritenersi 'legittima' la notificazione all'avvocato nominato dal giudice in sostituzione di quello di fiducia, il quale si è assentato in udienza, di tutte le comunicazioni sulla difesa dell’imputato fino a quando l’avvocato incaricato dal cliente “non dichiari di riassumere personalmente” i diritti a lui riservati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45561, con cui ha respinto l’eccezione di nullità della notifica del verbale di udienza che non era arrivata a nessuno dei difensori di fiducia dell’imputato. In particolare, in sentenza si legge che “Qualora il difensore di fiducia dell’imputato non compaia all’udienza e venga sostituito ai sensi dell’art. 97 quarto comma del c.p.p., il nuovo difensore nominato dal giudice ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dell’art. 102 c.p.p., e conseguentemente assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando il difensore di fiducia non dichiari di riassumere personalmente, dalla data della comunicazione, l’effettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino all’adempimento di tale onere, l’avviso di fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dell’imputato spettano esclusivamente al sostituto”.


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