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Cassazione: valide tutte le notifiche al sostituto nominato dal giudice
È da ritenersi 'legittima' la notificazione all'avvocato nominato dal giudice in sostituzione di quello di fiducia, il quale si è assentato in udienza, di tutte le comunicazioni sulla difesa dellimputato fino a quando lavvocato incaricato dal cliente non dichiari di riassumere personalmente i diritti a lui riservati. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45561, con cui ha respinto leccezione di nullità della notifica del verbale di udienza che non era arrivata a nessuno dei difensori di fiducia dellimputato. In particolare, in sentenza si legge che Qualora il difensore di fiducia dellimputato non compaia alludienza e venga sostituito ai sensi dellart. 97 quarto comma del c.p.p., il nuovo difensore nominato dal giudice ha la qualifica di sostituto al quale si applicano le disposizioni dellart. 102 c.p.p., e conseguentemente assume ed esercita i diritti e i doveri della difesa fino a quando il difensore di fiducia non dichiari di riassumere personalmente, dalla data della comunicazione, leffettivo esercizio di tali diritti e doveri; pertanto, fino alladempimento di tale onere, lavviso di fissazione del dibattimento e, in genere, ogni comunicazione o notificazione che riguardi la difesa dellimputato spettano esclusivamente al sostituto.
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