rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
  • Cassazione: non retroattiva la riforma del 2005 sulla prescrizione

    La nuova e più favorevole prescrizione (corrispondente al massimo della pena edittale) introdotta con la riforma del 2005 non può essere applicata all'imputato condannato in primo grado. Per l'imputato, infatti, devono valere le norme vecchie, ovvero quelle in vigore nel periodo della sua condanna in primo grado. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 47008 del 10 dicembre 2009, con cui ha bocciato il ricorso di un uomo condannato in primo grado per violenza sessuale sulla figlia. L’uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Palermo nel 2005. Tre anni più tardi la Corte d’Appello aveva ridotto la pena, confermando però la responsabilità penale. Dopodiché, l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo che il reato fosse dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. La Corte ha respinto il ricorso, spiegando che “ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli”.


    Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
    Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer

0 commenti:

Leave a Reply


Apri un comitato "Liberi da Equitalia"

Cerca nel blog

NOTIZIE DA FORO DI NAPOLI

_________________________________