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Cassazione: l?avviso bonario del Fisco equivale a un accertamento
Lavviso di accertamento e di liquidazione può essere sostituito dall'avviso bonario. La comunicazione fatta dal fisco al contribuente, infatti, è valida anche se priva di una formale intimazione al pagamento e priva della dizione di rito. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 9 dicembre 2009 con cui ha spiegato che in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi l'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui lamministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorchè tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensí con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per impugnazione o della commissione tributaria competente.
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