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Cassazione: la lavoratrice agricola ha diritto al congedo parentale anche l?anno dopo la maternità
Ha diritto a richiedere il congedo parentale anche la lavoratrice agricola che lanno precedente ha fruito dellastensione obbligatoria per maternità. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24631 del 23 novembre 2009, con la quale ha respinto il ricorso dellInps.In particolare. la Cassazione ha così motivato la sua decisione: Ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, del congedo parentale previsto dallart. 32 del. D.lgs. 151 del 2001, il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi, di cui allart. 7 della legge n. 83 del 1970, per almeno cinquantuno giornate dellanno precedente, deve intendersi realizzato, in virtù di uninterpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela garantita dallart. 31 Cost., anche nellipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa ma abbia fruito del congedo per maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.
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