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Cassazione: dagli atti penali si evincono elementi di prova di illecito amministrativo? La notifica della contestazione decorre dalla ricezione degli atti alla autorità amministrativa
In tema di sanzioni amministrative, al di fuori dellipotesi di connessione per pregiudizialità, disciplinata dallart. 24 della legge n. 689 del 1981, qualora gli elementi di prova di un illecito amministrativo emergano dagli atti relativi alle indagini penali, il termine stabilito dallart. 14 della citata legge per la notificazione della contestazione decorre dalla ricezione degli atti trasmessi dallautorità giudiziaria allautorità amministrativa. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23477/2009 con cui ha spiegato che lart. 14 della legge n. 689 del 1981 prevede che, ove non sia possibile procedere a contestazione immediata della violazione amministrativa, gli estremi devono essere notificati entro novanta giorni dallaccertamento (secondo comma); quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi allautorità competente con provvedimento dellautorità giudiziaria i termini decorrono dalla ricezione (terzo comma). Il successivo art. 17 (obbligo del rapporto) stabilisce che, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o lagente accertatore, salvo che ricorra lipotesi di cui allart. 24, deve presentare il rapporto allufficio amministrativo competente ad emettere lingiunzione; lart. 24 citato disciplina lipotesi della connessione per pregiudizialità, che ricorre quando lesistenza di un reato dipende dallaccertamento di una violazione amministrativa, attribuendo allautorità giudiziaria competente a conoscere il reato la cognizione anche della violazione amministrativa (primo comma): la vis attractiva della fattispecie penale, comporta lo spostamento della competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa, preclude fin dallorigine ogni potere sanzionatoria della P.A. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine; qualora, essendosi chiuso il procedimento penale, gli atti vengano trasmessi allautorità amministrativa, questa, divenuta nuovamente competente, è legittimata ad avvalersi, ai fini dellassunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella precedente sede ( ).
E ancora. Nel caso di connessione per pregiudizialità di cui al secondo comma dellart. 24, il rapporto di cui allart. 17 è trasmesso allautorità giudiziaria, sicché i verbalizzanti non devono riferire allautorità amministrativa, alla quale è sottratto ogni potere, ma soltanto a quella penale. Ed invero, la norma va necessariamente coordinata con gli artt. 331 e 347 cod. proc. pen., che prevedono lobbligo rispettivamente dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio di denunciare al P.M. un reato perseguibile dufficio e della polizia giudiziaria di riferire la notizia criminis dufficio. Occorre sottolineare come quella disciplina dellart. 24 è una soltanto delle ipotesi di connessione che in astratto possono verificarsi fra lillecito amministrativo e quello penale: fra quelle non espressamente previste, vi è la connessione c.d. probatoria che ricorre quando, come nella specie, gli elementi rilevanti ai fini della prova dellillecito amministrativo sono acquisiti nellambito di un procedimento penale senza che fra lillecito amministrativo ed il reato sussista il rapporto di dipendenza previsto dallart. 24 e che linterpretazione sistematica della normativa in esame fa sì che si ritenga che, in questi casi gli agenti accertatori non possono trasmettere gli atti allautorità amministrativa senza lautorizzazione dellautorità giudiziaria, atteso che spetta a questultima verificare se ricorra o meno la vis attractiva della fattispecie penale e, ove ritenga che non sussistono i relativi presupposti, adottare gli eventuali provvedimenti per la trasmissione degli atti allautorità amministrativa".
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