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Piena discrezionalità sull?utilizzazione delle graduatorie per la P.A.
Sul piano delle disposizioni di carattere generale, per giurisprudenza consolidata (in questo senso, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, decisione 18 giugno 2009, n. 3998), cui anche questo Tribunale Amministrativo aderisce (si veda la sentenza 8 febbraio 2008, n. 207), gli artt. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e 22, comma 8, l. 24 dicembre 1994, n. 274 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero medio tempore resisi disponibili, nei limiti della pianta organica..
In primis, il G.A., richiamando un recente orientamento dei giudici di Piazza Cavour (cfr. Cassazione civile, SS.UU., ordinanza 09 febbraio 2009, n° 3055), ricorda che, nei casi in cui il soggetto interessato prospetti il diritto allassunzione in forza dello scorrimento di una graduatoria di concorso, a fronte di una nuova procedura concorsuale indetta dalla P.A., la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
In tal caso, infatti, la controversia ha come oggetto il controllo giudiziale sulla legittimità dell'esercizio del potere autoritativo di bandire un nuovo concorso.
Sicché, senza esitazioni, i giudici siciliani ribadiscono, iterum, che costituisce un principio consolidato quello per cui, in materia di concorsi a posti di pubblico impiego, non sussiste l'obbligo della P.A. di nominare gli idonei nei posti vacanti, avendo questa piena discrezionalità sull'utilizzazione delle graduatorie.
Ciò vale anche qualora l'amministrazione abbia già provveduto allo scorrimento della graduatoria con riguardo ai posti corrispondenti a quello per la cui copertura era stato bandito l'originario concorso.
Pertanto, in relazione al caso di specie, il T.A.R. rigetta il ricorso con cui la ricorrente lamentava la mancata assunzione presso l Azienda Sanitaria Provinciale, a seguito del concorso pubblico che laveva vista idonea ma non vincitrice.
T.A.R.
Sicilia - Palermo
Sezione II
Sentenza 21 ottobre 2009, n. 1692
N. 01692/2009 REG.SEN.
N. 04550/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4550 del 1996, proposto da D. A., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sigillò, presso il cui studio, in Palermo, via Tripoli 3, è elettivamente domiciliata;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, quale successore dellAzienda USL n. 6 di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla memoria depositata il 26 settembre 2006, dallavv. Giorgio Li Vigni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Aziendale, in Palermo, via Pindemonte 88;
per l'annullamento
del provvedimento n. 6000/96 del 17 luglio 1996, con il quale è stata respinta la domanda di assunzione della ricorrente; e di ogni altro atto presupposto, inerente connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 6 di Palermo, quindi dellAzienda Sanitaria Provinciale di Palermo, succedutagli a titolo universale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelludienza pubblica del giorno 07/10/2009 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la signora A. D. ha chiesto lannullamento del provvedimento impugnato, deducendone lillegittimità per i seguenti motivi: Violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e manifesta ingiustizia.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, dapprima lAzienda U.S.L. n. 6 di Palermo, intimata dalla ricorrente, quindi lAzienda Sanitaria Provinciale di Palermo, succedutagli a titolo universale in forza della l.r. 5/2009.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 ottobre 2009.
La ricorrente lamenta la mancata assunzione presso lazienda intimata, a seguito del concorso pubblico che laveva vista idonea ama non vincitrice.
La sua pretesa è legata alla domanda di utilizzazione, mediante scorrimento, della graduatoria concorsuale.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va osservato che, secondo un recente arresto del giudice regolatore del riparto (Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza 9 febbraio 2009, n. 3055), nei casi in cui il soggetto interessato prospetti il diritto allassunzione in forza dello scorrimento di una graduatoria, a fronte di una nuova procedura concorsuale indetta dalla P.A., la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Nel merito, osserva il collegio sul piano delle disposizioni di carattere generale - che per giurisprudenza consolidata (in questo senso, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, decisione 18 giugno 2009 , n. 3998), cui anche questo Tribunale Amministrativo aderisce (si vada la sentenza 8 febbraio 2008, n. 207), gli artt. 15, d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e 22 comma 8, l. 24 dicembre 1994 n. 274 non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero medio tempore resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; le norme in questione, dunque, sono rivolte esclusivamente all'Amministrazione, proponendosi la finalità di agevolare, in nome del principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso ma senza qualificare o differenziare la posizione degli idonei rispetto ad altri dipendenti, che aspirino agli stessi posti.
In definitiva, come affermato da questa Sezione nella sentenza n. 1052/2007, costituisce un principio ormai consolidato quello per cui in materia di concorsi a posti di pubblico impiego non sussiste, per giurisprudenza consolidata, l'obbligo dell'amministrazione stessa di nominare gli idonei nei posti vacanti, avendo questa piena discrezionalità sull'utilizzazione delle graduatorie, ciò vale anche qualora l'amministrazione abbia già provveduto allo scorrimento della graduatoria con riguardo ai posti corrispondenti a quello per la cui copertura era stato bandito l'originario concorso (Consiglio Stato, sez. VI, 11 ottobre 2005, n. 5637).
Correttamente, pertanto, il provvedimento impugnato risulta motivato anche con riferimento allart. 1, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
In argomento, infatti, la giurisprudenza ha già chiarito, con argomentazione che il collegio condivide, che la predetta normativa va interpretata proprio nel senso ritenuto dallazienda intimata - che il ricorso all'utilizzazione delle graduatorie pregresse, consentito per tutte le amministrazioni dal citato art. 22 comma 8, l. 23 dicembre 1994 n. 724, non si applica, nell'anno 1996, al comparto sanità (T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sentenza 9 giugno 2006 , n. 398).
Conseguentemente, il provvedimento impugnato appare immune alle censure richiamate, come pure dalla censura di violazione dellart. 4 della Costituzione.
Il ricorso risulta pertanto infondato, e come tale devessere respinto.
Sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni, connesse alla durata del giudizio e al fatto che in tale arco temporale è maturato lorientamento giurisprudenziale ostativo alla pretesa del ricorrente, per compensare fra le pari le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Nicolo' Monteleone, Presidente
Giovanni Tulumello, Primo Referendario, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21/10/2009.
Fonte: Altalex
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