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  • Dequalificazione professionale e danni

    In caso di demansionamento o di dequalificazione, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, soprattutto di quello cd. esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, consegue in re ipsa al demansionamento, oppure è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, all'onere di provare l'esistenza del pregiudizio?

    E’ questa la questione a cui risponde la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 4652 depositata il 26 febbraio 2009.

    Invero entrambi gli indirizzi convergono nel ritenere che la potenzialità nociva del comportamento datoriale può influire su una pluralità di aspetti (patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione) e concordano sulla risarcibilità anche del danno non patrimoniale, ammettendo il ricorso alla liquidazione equitativa, ma divergono o presentano una inconciliabile diversità di accenti e di sfumature quanto al regime della prova.

    Sono ascrivibili al primo indirizzo le pronunce di cui a Cass. civ., 16 dicembre 1992, n. 13299; Cass. civ., 18 ottobre 1999, n. 11727; Cass. civ., 6 novembre 2000, n. 14443; Cass. civ., 12 novembre 2002, n. 15868; Cass. civ., 29 aprile 2004, n. 8271 le quali, ancorchè con motivazioni diversamente articolate, hanno ritenuto che "In materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto, l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla durata del demansionamento, nonchè alle altre circostanze del caso concreto".

    Sono ascrivibili al diverso indirizzo che richiede la prova del danno - Cass. civ., 11 agosto 1998, n. 7905; Cass. civ., 19 marzo 1999, n. 2561; Cass. civ., 4 giugno 2003, n. 8904 - le quali enunciano il seguente principio "Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione e di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.".

    Con dette pronunzie si sono generalmente confermate le sentenze di merito che avevano rigettato la domanda di risarcimento del danno per essere stata la dequalificazione fatta genericamente derivare dalla privazione di compiti direttivi, per non essere stati precisati i pregiudizi di ordine patrimoniale ovvero non patrimoniale subiti, e per non essere stati forniti elementi comprovanti una lesione di natura patrimoniale, non riparata dall'adempimento dell'obbligazione retributiva, ovvero una lesione di natura non patrimoniale. La presente sentenza aderisce a quest'ultimo indirizzo.

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE LAVORO

    Sentenza 26 febbraio 2009, n. 4652

    Svolgimento del processo

    Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da I.A., F.F. e C.G. nei confronti della datrice di lavoro Poste Italiane s.p.a., dichiarava l'illegittimità del provvedimento, in data 8 febbraio 1999, col quale i lavoratori erano stati adibiti a nuove mansioni e condannava la suddetta società alla reintegrazione degli stessi nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti nonchè al risarcimento del danno professionale liquidato in un importo pari ad un mese di retribuzione per ogni mese di adibizione a mansioni non equivalenti.

    La Corte d'appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dai lavoratori da quantificarsi per I.A. ... omissis ... per C.G. e F. F. nel 100% della retribuzione mensile ... omissis ... solo per i primi tre anni dal 8.2.99 e nella misura del 50% della detta retribuzione mensile per il periodo successivo fino alla data della presente sentenza.

    Rilevava in primo luogo che dovevano considerarsi provate, in quanto tardivamente contestate, le mansioni svolte dagli appellanti fino al 8 febbraio 1999 ed incontestate le nuove mansioni agli stessi assegnate dopo la suddetta data. Riteneva che dal confronto delle suddette mansioni fosse emersa in modo palese la dequalificazione professionale atteso che le nuove mansioni, di tipo meramente esecutivo, non corrispondevano alla professionalità acquisita in precedenza dai lavoratori ed anzi non erano nemmeno riconducibili all'area operativa nella quale gli stessi erano inquadrati. Affermava poi che il suddetto comportamento aziendale non poteva trovare giustificazione in esigenze tecnico-organizzative atteso che tali esigenze possono legittimare solo un mutamento di mansioni equivalenti ma non certo l'adibizione a mansioni inferiori.

    Con riferimento alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni derivanti dal demansionamento, riteneva che l'esistenza e l'entità del danno potessero desumersi in via presuntiva tenuto conto anche della durata della dequalificazione e dell'anzianità dei lavoratori, e procedeva pertanto ad una determinazione del danno in via equitativa. In particolare affermava che l'avvenuto demansionamento non poteva aver avuto la medesima incidenza lesiva per tutto il periodo; ed infatti con il trascorrere del tempo il progressivo processo di adattamento del lavoratore alla nuova situazione lavorativa aveva certamente determinato una diminuuizione del danno.

    Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane s.p.a. affidato a due motivi; i lavoratori resistono con controricorso; le parti hanno depositato memoria illustrativa.

    Motivi della decisione

    1. Preliminarmente deve osservarsi che in corso di causa è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale fra Poste Italiane s.p.a. e I.A. concernente la controversia in esame.

    Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua.

    Ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di I. in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

    In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Tenuto conto del contenuto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

    2. Col primo motivo la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 2697 e 1223 cod. civ. nonchè vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Premesso che, in applicazione dei principi enunciati da Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572, il danno (e in particolare quello esistenziale) conseguente al demansionamento deve essere provato dal lavoratore e può essere risarcito solo in quanto conseguenza diretta ed immediata di quella forma di inadempimento derivante dalla dequalificazione, censura la sentenza impugnata sull'assunto che la stessa avrebbe disapplicato i suddetti principi avendo ritenuto sussistere un collegamento automatico fra demansionamento e diritto al risarcimento del danno. Osserva altresì che la domanda dei ricorrenti era priva di allegazioni in ordine all'esistenza di un pregiudizio effettivo di natura patrimoniale direttamente derivante dal (presunto) demansionamento.

    3. Il motivo è infondato.

    Questa Corte Suprema (Cass. 26 novembre 2008 n. 28274) ha recentemente stabilito che, ove sia stato accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

    Nel caso di specie la Corte di merito, lungi dal ritenere la sussistenza di un danno in re ipsa, come erroneamente dedotto dalla società ricorrente, ha ritenuto provata, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno derivante dall'accertato demansionamento. Ed infatti, dopo aver evidenziato gli aspetti essenziali delle mansioni in precedenza svolte dai lavoratori, qualificate dalle funzioni di coordinamento e dall'autonomia organizzativa ed operativa nella soluzione dei problemi attinenti a guasti concernenti apparecchi ed impianti, la Corte ha osservato che le nuove mansioni erano caratterizzate da compiti di mera manualità. Ciò ha comportato, in particolare, un danno alla carriera anche in relazione alla possibilità di ulteriore qualificazione professionale. E' stato inoltre attribuito rilievo alla durata del demansionamento considerata anche alla luce dell'anzianità di servizio, considerata come indice dell'esperienza professionale.

    Ad avviso del Collegio si tratta di un apprezzamento di fatto che, in quanto adeguatamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

    Deve sottolinearsi che la soluzione adottata non è in contrasto con i principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 11 novembre 2008 n. 26972) atteso che il danno individuato dalla Corte di merito, concernente, in sostanza, la menomazione della capacità professionale del lavoratore ha natura patrimoniale (Cass. S.U. 24 marzo 2006 n. 6572).

    Nè, infine, appare fondata l'ulteriore censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, secondo cui i lavoratori non avevano ottemperato all'onere di allegazione relativamente alla sussistenza di un danno derivante dal demansionamento. Basterà osservare che la sentenza impugnata ha sottolineato che i lavoratori avevano allegato la sussistenza, in conseguenza del demansionamento subito, di una lesione della loro professionalità e di un danno alla carriera. Di tale allegazione si trova del resto conferma anche nel ricorso proposto da Poste Italiane s.p.a., nel quale infatti si riconosce che i lavoratori avevano lamentato, in particolare, la sussistenza di un danno grave consistente nell'impossibilità di avvalersi del patrimonio professionale acquisito attraverso l'esercizio quotidiano di compiti richiedenti specifiche conoscenze professionali e nella perdita del corredo delle cognizioni e capacità professionali acquisite.

    4. Col secondo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia costituito dalla soppressione dei posti di lavoro occupati dai dipendenti fino alla data del 8 febbraio 1999. Deduce di aver puntualmente allegato, sia nella memoria difensiva nel giudizio di primo grado, sia nel ricorso in appello, la circostanza relativa alla ristrutturazione dell'organizzazione aziendale nell'ambito della quale le mansioni alle quali erano assegnati i lavoratori erano state soppresse, con la conseguente impossibilità di una loro utilizzazione in mansioni equivalenti. La sentenza impugnata aveva omesso di valutare la legittimità, o meno, del mutamento di mansioni alla luce della suddetta circostanza.

    5. Il motivo è inammissibile. Secondo l'insegnamento di questa Corte (Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755) l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo - ovvero della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 - la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

    6. Il ricorso nei confronti di C. e F. deve essere in definitiva rigettato.

    7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

    P.Q.M.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di I. e compensa fra lo stesso e Poste Italiane s.p.a. le spese del giudizio di cassazione; rigetta il ricorso nei confronti di C. e F. e condanna la società ricorrente a rimborsare agli stessi le spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 30,00, oltre Euro 2.000 per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi a favore dell'avv. Gerardo Russillo, antistatario.
    Fonte: Altalex


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