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  • Compensazioni Iva vietate fino al 16 marzo

    La stretta sulle compensazioni Iva, introdotta dall'articolo 10 del Dl 78/2009, si inserisce nella lotta alla frode, in particolare, all'utilizzo di crediti Iva "falsi", non derivanti dall'effettiva imposta assolta dal contribuente e detraibile, secondo le regole della legge Iva. Appunto perché destinato alla tutela degli interessi erariali, la ratio del provvedimento è comprensibile: meno condivisibili, invece, sono gli effetti a carico di imprese e professionisti, chiamati a condividere con le aziende la responsabilità derivante da eventuali falsità.
    Nel dettaglio, dal 1° gennaio la compensazione del credito Iva annuale nel modello di versamento F24, per importi oltre 10mila euro, può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La novità va a incidere sulle compensazioni "esterne". In tal modo il contribuente ha la possibilità di utilizzare liberamente il credito Iva 2009 nelle liquidazioni periodiche del 2010, mensili o trimestrali. Dato che il modello Iva 2010, relativo al periodo d'imposta 2009, può essere presentato in forma autonoma da febbraio, fino al 15 marzo 2010 non possono essere effettuate compensazioni esterne utilizzando il credito Iva 2009. Ne discende che i contribuenti, anche nei primi mesi del 2010, possono continuare a utilizzare il credito Iva 2008, che scaturisce dal modello Iva 2009.
    L'ulteriore novità riguarda l'obbligo di disporre di una dichiarazione Iva "certificata" circa l'esistenza del credito Iva, nell'ipotesi in cui la compensazione riguardi crediti Iva per oltre 15mila euro. A tale scopo, nella dichiarazione deve essere apposto il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (articolo 35, comma 1, lettera a), Dlgs 241/1997). In alternativa al visto di conformità, per le società ed enti la dichiarazione Iva va sottoscritta oltre che dal rappresentante legale anche da coloro che sottoscrivono, se prevista, la relazione di revisione.
    I soggetti abilitati al visto di conformità (responsabili fiscali di un Caf, commercialisti e consulenti del lavoro nonché periti ed esperti tributari iscritti nei ruoli delle Cdc entro il 30 settembre 1992), devono tutelare l'Erario con una polizza professionale con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, comunque di importo non inferiore a 1.032.914 euro.
    L'infedele attestazione dell'effettuazione dei controlli necessari per il visto di conformità comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, con la precisazione che la responsabilità del soggetto che ha apposto il visto è rilevabile solamente se emergono somme a carico del contribuente e, soprattutto, se non sono stati eseguiti i soli controlli di cui al Dm 164 del 31 maggio 1999.
    Fonte: ilsole24ore.com


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