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Cassazione: la delibera condominiale con maggioranza insufficiente può essere solo annullabile
Non è nulla la delibera dellassemblea condominiale che decide sul rifacimento dei muri perimetrali con una maggioranza insufficiente. Al massimo può essere annullabile e tutto ciò che può fare il condomino è impugnare la delibera in Tribunale nel più breve tempo possibile, ma comunque non può opporsi al decreto ingiuntivo che lo condanna a versare la sua quota contestando la delibera stessa.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24658 del 23 novembre 2009, con la quale ha respinto il ricorso di un condomino che non ne voleva sapere di pagare la sua quota per il rivestimento dei muri perimetrali del Palazzo. In particolare, si legge in sentenza che: Debbono infatti qualificarsi nulle le delibere dellassemblea prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario allordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dellassemblea, le delibere con oggetto incidono sui diritti inviolabili sulle cose o sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione alloggetto; debbono invece qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dellassemblea quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti il procedimento di convocazione o di informazione dellassemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione alloggetto.
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