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Cassazione: il legale iscritto all?estero non deve dare alcuna comunicazione del reddito professionale alla Cassa
Il legale di uno Stato dellUnione Europea iscritto allalbo del paese di provenienza e alla relativa cassa previdenziale estera, non è tenuto a comunicare alla cassa italiana il reddito professionale percepito nel nostro Paese. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24784 del 25 novembre 2009, con la quale ha accolto il ricorso di un avvocato tedesco, iscritto allordine e alla Cassa in Germania, che si era rifiutato di comunicare alla C.N.P.A.F. il reddito che percepito in Italia. La Corte, a tal proposito, ha spiegato che l'art. 17 della legge n. 576 del 1980 (che prevede che "tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno... Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo sol fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione deve essere inviata...") deve essere interpretato nel senso che il presupposto dell'obbligo di comunicazione sia costituito non solo dalla iscrizione all'albo degli avvocati, ma anche dal concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, per essere tale requisito riferibile non solo ai praticanti procuratori, ma anche agli iscritti all'albo degli avvocati. E ancora. La ratio dell'obbligo in questione, connesso all'iscrizione alla Cassa, può ravvisarsi nell'utilità per quest'ultima di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o potenziali destinatari delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa stessa ed, in ogni caso, soggetti all'obbligo del contributo soggettivo, la previsione di analogo obbligo risulterebbe irragionevole, e tale da ingenerare dubbi di costituzionalità, ove riferibile (come nel caso) a soggetti che, in quanto non iscritti alla Cassa, perché esonerati dal relativo obbligo, non potrebbero essere destinatari delle relative prestazioni, né soggetti ai previsti obblighi contributivi. Gli Ermellini hanno concluso che l'avvocato di un paese dell'Unione europea iscritto all'albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo dichiarativo, voluta dalla stessa Cassa, ed, al tempo stesso, che l'opposta interpretazione, in quanto ritroverebbe la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, ancorchè cittadino europeo, o, in altri termini, nel rilievo che verrebbe ad assumere solo l'iscrizione in albi nazionali, sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato.
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