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  • Nullità della clausola di massimo scoperto e nuove clausole per la trasparenza

    La legge 2/09 ha stabilito la nullità delle clausole di massimo scoperto, applicate sino ad oggi dalle banche come oneri accessori agli interessi passivi. Infatti, la commissione di massimo scoperto viene calcolata dalle banche in occasione della liquidazione trimestrale degli interessi, applicando un’aliquota (compresa tra 0,25% e 0,75%) sul saldo debitore più elevato del trimestre (il cosiddetto massimo scoperto).  In particolare, la legge ha stabilito la nullità delle clausole contrattuali che prevedono l’applicazione della commissione se il saldo del conto corrente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 giorni. Allo stesso modo, la norma ha stabilito che sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione a favore delle banche, per la messa a disposizione di un fido, remunerazione applicata indipendentemente dall’utilizzo delle somme da parte del cliente.
    Gli istituti di credito, che sono stati colpiti dall’abolizione della commissione, hanno cercato di reintrodurla sotto altro nome, ma anche in questi casi deve comunque ritenersi applicabile il dettato della norma introdotta dalla legge 2/09. In tal senso, è intervenuta anche la Banca d’Italia che ha raccomandato alle banche italiane di procedere alla sostituzione della commissione, con forme trasparenti di remunerazione commisurate all’importo del fido, adeguandosi in tal modo alla prassi bancaria applicata in altri paesi europei. 
    La banca d’Italia è anche intervenuta recentemente con una serie di nuove regole contenute nelle disposizioni sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. L’obiettivo delle nuove regole è di rendere alla clientela informazioni in modo corretto, chiaro ed esauriente. In particolare, la  documentazione  predisposta per la  clientela, dovrà consentire di capire le caratteristiche e i costi del servizio offerto, in modo da poter confrontare con facilità i prodotti, favorendo la concorrenza nel mercato bancario  e permettendo  ai consumatori di scegliere consapevolmente.
    Da un punto di vista pratico, saranno vietate le clausole importanti scritte in basso ai formulari contrattuali e con caratteri piccolissimi;  occorrerà dare maggior rilievo alle informazioni alla clientela, con caratteri più chiari, titoli e sottotili precisi, frasi semplici e facilmente comprensibili. 



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