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  • Immobili: esproprio solo entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento

    Non si procede all'esproprio dell'immobile trascorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale senza l'attuazione della misura cautelare. A segnare un punto a favore del contribuente è la commissione tributaria di Treviso con la sentenza 14 gennaio 2009 n. 1/7/09. I giudici veneti si sono trovati alle prese con un contribuente che, con posta raccomandata, era stato portato a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria su propri beni immobili sul presupposto del mancato pagamento di cartelle esattoriali per tributi complessivi di circa 7.500 euro. La commissione, provinciale, dopo aver richiamato i principali cambiamenti normativi in materia di riscossione, è entrata nel merito della vicenda richiamando l'articolo 50 del Dpr 602/1973 che testualmente prevede che «se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni».

    Nel caso concreto le notifiche erano state ben cinque e tutte comprese tra febbraio 2004 e marzo 2007. La comunicazione di iscrizione di ipoteca era giunta solo ad aprile 2008, superando così la soglia massima di un anno prevista dalla legge. Le cartelle di pagamento in questo modo, secondo i giudici di prime cure, hanno perso la qualifica di titolo esecutivo divenendo degli atti giuridicamente inesistenti.

    Nella sentenza viene, inoltre, affermato il mancato esercizio dell'Ufficio nelle controdeduzioni delle facoltà indicate nell'articolo 23, comma 3, del Dlgs 546/1993 («la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa») e che tale circostanza abbia comportato unicamente la decadenza della parte resistente dalla possibilità di esercitare successivamente le stesse facoltà. Conclusione della vicenda, quindi, a lieto fine per il privato con il pieno accoglimento del ricorso e con la disposizione della compensazione delle spese.
    Fonte: ilsole24ore


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