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  • Cassazione: consentite le offese nell'arringa del legale

    Via libera ad arringhe animate e a offese 'difensive' in aula da parte del legale. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, respingendo il ricorso della Procura di L’Aquila presentato contro l’assoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un legale che aveva descritto la parte offesa come un soggetto “economicamente inaffidabile”, durante la sua arringa, in una causa per minacce.

    La Cassazione ha motivato così la decisione: “Va premesso che per il riconoscimento della cosiddetta immunità giudiziale prevista dall’art. 598 c.p., è necessaria l’esistenza di un nesso logico tra le offese e l’oggetto della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione”. “Ciò premesso – si legge in sentenza – deve rilevarsi che il giudice di pace ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate dall’avvocato, nel corso dell’arringa difensiva – lungi dal rivelarsi gratuite – si ponevano in rapporto di strumentalità con la tesi difensiva e pertanto rientravano nell’ambito di applicazione della scriminante in esame”. [Le] “espressioni contestate – se pur offensive – facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dell’imputata, la quale appariva tesa anche a verificare ed a mettere in rilievo l’attendibilità della persona offesa”.



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