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Cassazione: consentite le offese nell'arringa del legale
Via libera ad arringhe animate e a offese 'difensive' in aula da parte del legale. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, respingendo il ricorso della Procura di LAquila presentato contro lassoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un legale che aveva descritto la parte offesa come un soggetto economicamente inaffidabile, durante la sua arringa, in una causa per minacce.
La Cassazione ha motivato così la decisione: Va premesso che per il riconoscimento della cosiddetta immunità giudiziale prevista dallart. 598 c.p., è necessaria lesistenza di un nesso logico tra le offese e loggetto della causa, donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione. Ciò premesso si legge in sentenza deve rilevarsi che il giudice di pace ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate dallavvocato, nel corso dellarringa difensiva lungi dal rivelarsi gratuite si ponevano in rapporto di strumentalità con la tesi difensiva e pertanto rientravano nellambito di applicazione della scriminante in esame. [Le] espressioni contestate se pur offensive facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dellimputata, la quale appariva tesa anche a verificare ed a mettere in rilievo lattendibilità della persona offesa.
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