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  • La Cassazione si pronuncia sulla Previdenza Sociale

    La decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 - il quale stabilisce i termini di decadenza per l’azione giudiziaria in materia di trattamento pensionistico - (come interpretato dal D.L. 29 marzo del 1991, n. 103, art. 6, convertito nella L. 1 giugno del 1991, n. 166), non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.
    Cass. civ., Sez. Unite, 29 maggio 2009, n. 12720


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