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Consiglio di Stato: giustizia aministrativa, opere pubbliche
Non esiste una regola generale, assoluta e vincolante per il giudice, relativamente allordine di trattazione del ricorso principale e di quello incidentale, dipendendo la scelta dal concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dellinteresse delle parti: i criteri ispiratori, nella scelta dellordine di esame di ricorso principale e incidentale, devono essere, da un lato, leffettività della tutela giurisdizionale, e dallaltro lato leconomia
processuale. Pertanto, dati due ricorsi, luno principale e laltro incidentale,se laccoglimento di uno dei due ricorsi sortisce leffetto di vanificare lintera gara, si determina linutilità dellesame dellaltro ricorso, che mira solo allesclusione di uno dei due concorrenti, per elementari ragioni di economia processuale.
Non spetta al giudice, nellannullare la clausola del bando relativa ai criteri di valutazione dellofferta economica, indicare come va strutturata la clausola medesima, ad es. fissando il criterio di proporzionalità pura, perché così facendo il giudice si sostituirebbe inammissibilmente allamministrazione al di fuori dei casi consentiti di c.d. giurisdizione estesa al merito amministrativo. Non è affatto scontato infatti che lamministrazione, annullato parzialmente il bando, presceglierebbe un criterio proporzionale puro, giacché nel distribuire il punteggio complessivo per lofferta economica, possono essere in astratto utilizzati molteplici criteri, non solo quello proporzionale, ma anche quello progressivo, e con svariate curve di progressività.
Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404
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