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Cassazione: attribuzione del cognome del minore
Lart. 262 c.c., comma terzo, attribuisce al giudice una valutazione ampiamente discrezionale, da condurre non secondo schemi predeterminati e casistiche limitanti, ma con riguardo a qualsiasi aspetto che possa influire sullapprezzamento dellinteresse del minore, in rapporto alla due previste e diverse ipotesi dellaccertamento giudiziale e del riconoscimento della filiazione, valutazione che si sottrae al sindacato di legittimità qualora sia sorretta da congrua e logica motivazione.
Nel caso di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dallart. 262, comma terzo, c.c. del potere - dovere di prendere in esame ognuna delle soluzioni in detta disposizione previste, avendo riguardo allunico criterio di riferimento dellinteresse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità nellattribuzione del cognome, pure in ordine allassunzione del patronimico.
In tema di attribuzione giudiziale del cognome del figlio naturale e riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione esclusiva del suo interesse, che è essenzialmente quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, e poiché lart. 262 c.c. disciplina autonomamente e compiutamente la materia, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico né dallesigenza di equiparare, almeno tendenzialmente, il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dal citato articolo, che presiedono allattribuzione del cognome al figlio legittimo o legittimato.
Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2009, n. 12670
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