rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

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  • «Tempi lunghi e regole discutibili». Sky si ritira dalla gara per il digitale terrestre
    Sky Italia ha deciso di ritirarsi dalla gara per l'assegnazione delle frequenze del digitale terrestre. L'emittente ha spiegato che i tempi lunghi della procedura non consentono una pianificazione dell'investimento e che le regole «discutibili» del bando favoriscono operatori già attivi sul mercato, non contribuendo alla concorrenza del settore. La gara prevede l'assegnazione di sei blocchi di frequenze liberate dal passaggio al digitale terrestre. In gara oltre a Sky, che avrebbe potuto usare le frequenze solo per le trasmissioni in chiaro, sono rimaste la Rai, il gruppo Mediaset, Telecom italia Media e il gruppo telefonico 3 che fa capo ad Hutchison Whampoa

    IL DIETROFRONT - Sky Italia ha spiegato in una nota «di aver ufficializzato oggi al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Commissione Europea la decisione - incondizionata e con effetto immediato - di ritirare la propria domanda di partecipazione». «Sky - prosegue il comunicato - ha partecipato al Beauty Contest, avviato dal precedente Governo, sulla base di una specifica autorizzazione ricevuta nel luglio 2010 dalla Commissione Europea, autorizzazione che sottolineava come proprio Sky avesse contribuito allo sviluppo della concorrenza nel mercato televisivo italiano e come la sua partecipazione alla gara per l'assegnazione delle frequenze sul DTT avrebbe comportato un'ulteriore apertura del mercato».

    «TEMPI LUNGHI» - «La lunghezza dei tempi - spiega ancora l'emittente -, ad oggi ancora indeterminati, che hanno caratterizzato lo svolgimento di questa gara e che impatteranno inevitabilmente sull'assegnazione delle frequenze, sono però diventati del tutto incompatibili con l'esigenza di pianificare con certezza gli investimenti che sarebbero necessari nel caso di un'ipotetica assegnazione. Tale indeterminatezza dei tempi si è inoltre accompagnata a un bando che contiene elementi discutibili, legati all'adozione di un disciplinare di gara con regole che oggettivamente favoriscono operatori già attivi sul mercato. Va ricordato che proprio tali regole hanno portato alcuni partecipanti alla gara - tra cui la stessa Sky - a presentare ricorsi all'autorità competente, ricorsi che potrebbero moltiplicarsi una volta annunciate le assegnazioni delle frequenze».

    «CONCORRENZA A RISCHIO» - «Tempi poco chiari e regole discutibili - sottolinea Sky Italia - sono incompatibili con un mercato televisivo e uno scenario competitivo che è invece in rapida e costante evoluzione. Nella televisione italiana stanno nascendo infatti nuovi modelli di business e fanno il loro ingresso nuovi player, provenienti spesso da settori finora estranei alla produzione e alla distribuzione di programmi televisivi. Di conseguenza, questo Beauty Contest, nelle modalità impostate dal precedente Governo, non solo non interpreta più le reali esigenze di sviluppo e di apertura alla concorrenza di questo mercato, ma rischia concretamente di essere un elemento negativo per lo stesso». «Per questo - si legge ancora -, Sky ha deciso di ritirarsi con l'auspicio che questa sofferta decisione possa favorire una nuova stagione di riflessione tra tutti gli operatori e il nuovo Governo, per un profondo ripensamento delle regole con cui ridefinire in senso competitivo il sistema televisivo italiano».





    http://www.corriere.it/economia/11_novembre_30/sky-lascia-gara-per-digitale-terrestre_9e5634be-1b6f-11e1-915f-d227e00dc4bd.shtml

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  • A Varese le multe sono un incubo. Tra cartelle pazze e rischio di bis
    Puntualissime, sotto l'albero tornano le "cartelle pazze".

    Solo che per questo Natale c'è una novità. Oltre alle solite ingiunzioni di pagamento mandate da Equitalia per multe degli anni scorsi che invece erano già state pagate, dalla polizia locale stanno arrivando anche le "multe pazze".

    Sono sanzioni comminate solo qualche mese fa (per adesso sono arrivate quelle fino alla fine settembre), pagate dai rispettivi trasgressori, ma per le quali sono partite nuove richieste di pagamento da parte del comando di via Sempione. É passato infatti troppo poco tempo per trasformarsi in cartelle ma, come accade per le cartelle, è come se non fossero mai state pagate. Non si sa quante siano, e non si sa soprattutto per quale anomalia stiano arrivando nelle case dei varesini.

    É il caso di Luca Brugnaro, "colpevole" di aver parcheggiato in divieto in data 26 settembre. «Il 28 ottobre ho pagato 46 euro invece di 39 perché comprensivi delle spese di notifica» ci racconta, «ma questa settimana ho ricevuto l'avviso tramite raccomanda dalla polizia municipale di Varese che mi intima il pagamento di una multa. Tale multa è stata pagata un mese prima dei termini di scadenza».

    Non è l'unico a cui è capitato. Ci sono almeno altri due casi analoghi, uno dei quali è già noto alla polizia locale. «Ma è possibile che ora io, come altre persone, debba perdere tempo e denaro (raccomandata al prefetto)? Tra l'altro, presentandosi al comando si viene trattati spesso con maleducazione anche quando l'errore non è del cittadino».

    Nel frattempo, si sta ripetendo il già noto fenomeno delle cartelle esattoriali partite alla volta di ignari automobilisti, che pure avevano già estinto i loro debiti con la pubblica amministrazione pagando la sanzione. L'anno scorso erano poco più di un centinaio, quest'anno non si sa. In un caso e nell'altro, il comandante della polizia locale Antonio Lotito ammette di non sapere né la ragione, né il numero reale o presunto dei casi di errore.

    «Sono comunque meno dell'anno scorso perché facciamo verifiche incrociate con Equitalia», fa sapere. L'indicazione è una sola: «Chi ricevesse una nuova richiesta di pagamento dopo aver già pagato si presenti al comando con un documento personale e una qualsiasi ricevuta».

    L'ufficio verbali e relazioni con il pubblico è aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12, e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Si può chiamare anche il centralino (0332/80.91).

    É bene comunque evitare di fare ricorso o di pagare due volte prima di aver verificato il proprio caso al comando. Se tutto risulterà in regola, la sanzione verrà annullata seduta stante.

    «É preciso dovere dell'amministrazione fare verifiche su cosa sia successo e inviare a casa dei cittadini interessati l'avviso di recarsi al comando prima di pagare» dice Andrea Civati, consigliere del Pd. «É assurdo che un cittadino abbia problemi di questo tipo per errori che non ha commesso».



    http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cronaca/251426_a_varese_le_multe_sono_un_incubo_tra_cartelle_pazze_e_rischio_di_bis/

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  • È guerra tra Plasmon e Barilla per pubblicità
    Una battaglia a colpi di pubblicità. E una guerra che potrebbe spostarsi nelle aule di un tribunale. Plasmon ha lanciato una campagna comparativa con i prodotti Mulino Bianco e in particolare paragonando i propri biscotti con le «Macine», definendoli «per adulti», perché «possono contenere livelli di pesticidi anche molto superiori ai limiti di legge». Barilla non ci sta. Definisce la propaganda «scorretta e ingannevole» perché fa «leva sulla emotività delle mamme». E il colosso di Parma risponde con un'altra pagina in cui difende propri prodotti: «Le mamme italiane sanno quello che fanno».

    LA LEGGE- La pubblicità comparativa è arrivata nel nostro

    La risposta della Barilla Paese nel 2007. È stata usata dalle compagnie telefoniche. Ma questa è la prima volta in cui la propaganda si sposta anche su altri fronti.

    LA PUBBLICITA'- L'azienda alimentare decide così di fare una campagna che durerà diverso tempo. Le pubblicità prendono di mira le «Macine» e i «Piccolini Barilla», descrivendoli come non adatti ai bambini. Soprattutto quel segmento di mercato (0-3 anni) su cui lavora l'azienda. La Barilla però non usa mezzi termini. Risponde con un'altra pubblicità e, secondo quanto si dice nel gruppo, ha già chiamato gli avvocati.



    http://www.corriere.it/salute/11_dicembre_01/plasmon-barilla-guerra_c9791d6a-1c04-11e1-8ed7-30f7808a816f.shtml

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  • Panificio rumoroso? Reato solo se disturba numero indeterminato di persone
    Se l'attività notturna di panificazione non arreca disturbo ad un numero indeterminato di persone, non ricorre la fattispecie di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ex art. 659 c.p. E' quanto ha affermato la Prima Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 5 settembre 2011, n. 33072.

    Secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, l’art. 659 c.p. prevede due autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma - disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - richiede l’accertamento che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre quello previsto dal secondo comma - esercizio di professione o mestiere rumoroso - prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento presunto iuris et de iure ogni volta che l’esercizio del mestiere rumoroso si verifichi fuori dai limiti di tempo, di spazio e di modo imposti dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

    Nell’ipotesi di esercizio di professione o mestiere rumoroso, contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità, i giuidici di legittimità, inoltre, precisano che la carica di lesività del bene giuridico protetto sia dall’art. 659, comma secondo, c.p., sia dall’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), consistente nella quiete e tranquillità pubblica, è presunta ope legis ed è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall’art. 10 citato, qualora l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia.

    La contravvenzione di cui al secondo comma dell’art. 659 cit., dunque, a differenza di quella prevista dai primo comma, deve intendersi parzialmente depenalizzata, in forza del principio di specialità di cui all’art. 9 della legge n. 689 del 1981, laddove si accerti, come nella specie, la perfetta identità fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei limiti di emissioni sonore), a norma dell’art. 10, comma 2, legge n. 447/1955. cit.

    Con riguardo, poi, alla pur ritenuta concorrente sussistenza della violazione di cui al comma primo dell’art. 659 cod. pen., la decisione impugnata fonda il ritenuto disturbo al riposo delle persone sul superamento dei limiti prescritti di emissioni sonore, che, come si è detto, è fattispecie depenalizzata, e sulle dichiarazioni della persona offesa circa il disturbo notturno sofferto da lui e dai suoi congiunti conviventi (moglie e due figli) a causa delle lavorazioni attuate nel vicino panificio, senza alcun apprezzamento in concreto dell’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ciò che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, costituisce elemento essenziale del ritenuto reato previsto dall’art. 659, comma primo, c.p..

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  • Gestante ha diritto a essere informata su rischio genetico
    E' sempre la madre a dover decidere liberamente dopo essere stata adeguatamente informata se scegliere la strada dell'aborto terapeutico o si rischiare una nascita al rischio genetico. È quanto afferma la Corte di Cassazione spiegando che se la madre non è stata messa in condizioni di poter scegliere liberamente attraverso analisi adeguate che dimostrino la vitalità del feto, il medico rischia di dover pagare un maxi risarcimento a entrambi i genitori. Sulla scorta di questo principio la Corte ha dato ragione una coppia umbra che aveva dato alla luce una bimba con sindrome Down. L'accusa contro i sanitari era di non aver "informato la gestante della oggettiva inaffidabilita' dell'esito della funicolocintesi e quindi sulla necessita' di ripetere l'esame entro e non oltre la 24esima settimana", termine entro il quale la donna avrebbe potuto scegliere l'aborto terapeutico. Già la corte d'appello di Perugia aveva riconosciuto alla coppia un danno di 80.000 euro. Il caso finiva poi dinanzi alla suprema Corte a cui si è chiesto di chiarire "nel caso di aborto terapeutico, a chi incombe l'onere probatorio che al momento dell'inadempimento del medico il feto non era in condizioni di condurre vita autonoma". La Cassazione ha ricordato che siamo di fronte a una responsabilità contrattuale e per questo nel contratto tra la gestante e la struttura ospedaliera che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, "gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio". L'inadempimento in tal caso "e' suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, che pure e' giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita e alla protezione del nato non sano". La Cassazione spiega che la responsabilita' della struttura sanitaria e' di natura "contrattuale in quanto inadempiente all'obbligo di protezione nel compiere la funicolocentesi, sia in ordine al principio di risarcimento integrale del danno non patrimoniale dei genitori della piccola handicappata, che risulta sottovalutato per entrambi i genitori, considerata la gravita' del sacrificio personale e la permanenza dell'assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto".



    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11134.asp

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  • Post diffamatorio su rivista on-line? Il direttore non è responsabile
    Il direttore di una rivista online non è responsabile di eventuali commenti dei lettori a contenuto diffamatorio. Parola di cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti annullato "perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato", una condanna ex art. 57 c.p. (che punisce i reati commessi con stampa periodica) inflitta alla direttrice dell'edizione on-line dell'Espresso. La condanna era stata giustificata dall'omesso controllo di un 'post' diffamatorio pubblicato da un lettore. Secondo la Suprema Corte (sentenza numero 44126 della Quinta sezione penale) "per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che vengono 'postate' direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilita' di controllo preventivo da parte del direttore di testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva". Come osservano gli ermellini "non vi e' solamente una diversita' strutturale tra carta stampata e Interent, ma altresi' la impossibilita' per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'art. 57 del c.p. non e' stata pensata per queste situazioni, perche' costringerebbero il direttore ad una attivita' impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilita' di tenere una condotta lecita".






    http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_11135.asp

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