rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
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Gas, più tutele in caso di incidenti
L'Autorità per l'Energia ha stabilito maggiori garanzie e tutele nell'assicurazione di base per i clienti: al costo di 70 cent all'anno, per i prossimi 3 anni, viene aumentato il massimale per la responsabilità verso terzi e, in caso di incidenti gravi, si può chiedere un alloggio sostitutivo per 15 giorni.
Un'assicurazione più forte in caso di incidenti provocati da fughe di gas. E' quanto ha stabilito l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, disponendo il rinnovo dell'assicurazione di base per i clienti finali del gas distribuito dalla rete, per il periodo 1 ottobre 2010-31 dicembre 2013. Questo costerà al consumatore soltanto 70 centesimi in più all'anno, a fronte di maggiori garanzie e tutele.
Prima di tutto il massimale per la responsabilità civile verso terzi passa da 6,5 a 10 milioni di euro, così da coprire anche incidenti più rilevanti. Inoltre viene prevista la possibilità di chiedere un alloggio sostitutivo, nel proprio comune di residenza per un periodo di 15 giorni, nel caso in cui la propria abitazione sia stata distrutta o resa inagibile da una fuga di gas. Previste poi penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi ad essa imputabili, per garantire tempi brevi e certi di liquidazione.
Si rafforza il ruolo del Comitato Italiano Gas (CIG) sul rispetto da parte della compagnia assicuratrice degli obblighi contrattuali e il potenziamento dell'informazione sull'assicurazione tramite lo Sportello per il consumatore dell'Autorità. Entro il 30 settembre 2010, con gara pubblica, il CIG individuerà i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione e, in fase di aggiudicazione, introdurrà nel contratto eventuali ulteriori miglioramenti (ad esempio l'incremento dei massimali per incendio ed infortunio e l'erogazione di eventuali aiuti di primo intervento in aggiunta al reperimento dell'alloggio sostitutivo).
L'Autorità ricorda che oltre all'assicurazione di base le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli possono comunque stipulare volontariamente assicurazioni integrative.
Fonte: http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=28131
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SALUTE. Apertura nuove farmacie, MNLF: Italia fuori dalle condizioni indicate dalla Corte Ue
Oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che i limiti geografici e demografici fissati dalle leggi nazionali per l'apertura di nuove farmacie, per non costituire una restrizione alla libertà di stabilimento, devono soddisfare 4 condizioni: devono avere un'applicazione non discriminatoria, devono essere giustificate da motivi di interesse generale, devono garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non devono andare oltre quanto necessario al raggiungimento di questo obiettivo.
Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti ritiene che l'Italia sia già fuori dalle 4 condizioni indicate dalla Corte. "Questi criteri - scrive il MNLF in una nota - se applicati all'Italia, porrebbero la legislazione italiana fuori dal Trattato dell'Unione Europea. La legislazione spagnola - spiega il Presidente del MNLF, Vincenzo Devito - prevede una farmacia ogni 2800 abitanti, e malgrado ciò la Corte ha chiesto al giudice nazionale di verificare se i criteri applicati siano o meno discriminatori. In Italia abbiamo una farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con meno di 12500 abitanti e una ogni 4000 nei comuni con più di 12.500 abitanti. E' del tutto evidente - continua Devito - che stiamo parlando di livelli di pianificazione assai più restrittivi di quelli spagnoli presi in considerazione dalla Corte di Giustizia".
"Inoltre, la stessa Corte ha definito discriminatori i meccanismi con cui vengono assegnate le farmacie nelle Asturie, meccanismi diversi che in Italia favoriscono nella valutazione del punteggio per l'assegnazione delle farmacie a chi è già stato titolare della stessa. I nostri avvocati analizzeranno la sentenza con maggiore attenzione, ma una cosa è certa - conclude Devito - le proposte di controriforma presenti nel Parlamento Italiano sono tutte contro questa sentenza e noi faremo in modo che anche la legislazione italiana sulle farmacie sia sottoposta al giudizio europeo".
Fonte: http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=28133
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TLC. Dal 1° luglio Telecom ridurrà prezzi delle telefonate da casa ai cellulari
Dal 1° luglio Telecom Italia ridurrà i prezzi delle telefonate da casa verso i cellulari. È quanto si legge nel comunicato "In Linea con Te", pubblicato oggi sui principali quotidiani, con il quale si informano i clienti che a partire dal 1° luglio diventerà più conveniente telefonare verso i cellulari.Per le telefonate verso tutti i cellulari da casa i prezzi al minuto diminuiranno fino al 27%. I prezzi al minuto dal 1° luglio per la fascia oraria intera (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30) della clientela residenziale verso i cellulari saranno di 11,40 cent verso Tim (contro i precedenti 13,36 cent), di 11,82 cent verso Vodafone (contro i precedenti 13,86 cent), di 12,00 cent verso Wind (contro i precedenti 15,61 cent) e di 13,44 cent verso 3 (prima erano 18,52 cent).Rimarranno invece invariati i prezzi al minuto della fascia oraria ridotta (dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 24.00 e dalle 0.00 alle 8.00 e sabato, domenica e festivi).
Fonte: http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=28137
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Mai così tanti disoccupati dal 2001. Senza lavoro il 30% dei giovani
Disoccupazione sempre più alta in Italia: il tasso in aprile si è portato all'8,9 per cento, dall'8,8% di marzo. Si tratta del dato peggiore dal quarto trimestre del 2001, quando si attestò proprio all'8,9%. Lo comunica l'Istat, aggiungendo che il numero di persone in cerca di occupazione risulta pari a 2.220.000 unità, in crescita dell'1% (21mila unità) rispetto al mese precedente e del 20,1% (372mila unità) su aprile 2009.
Tra le persone in cerca di occupazione a crescere è, in particolare, la componente maschile. La disoccupazione maschile, infatti, ad aprile ha raggiunto un livello pari a 1 milione 190 mila unità, in aumento del 2,7% (+31 mila unità) rispetto al mese precedente, e del 27,6% (+257 mila unità) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il tasso di disoccupazione femminile, ad aprile, è al 10%, in calo di 0,1 punti percentuali su base mensile ma in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto ad aprile 2009.
Il tasso di disoccupazione giovanile (tra 15 e 24 anni) è salito invece al 29,5%, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto a marzo e di 4,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2009.
Il tasso di occupazione è pari al 56,9%, in aumento, rispetto a marzo, di 0,1 punti percentuali ma inferiore rispetto ad aprile 2009 di 0,9 punti percentuali. Il numero di occupati ad aprile risulta pari a 22.831.000 unità, in aumento dello 0,2% (56mila unità) rispetto a un mese prima ma in calo dell'1,3% (-307mila unità) rispetto ad aprile 2009.
Nuovo record per la disoccupazione della zona euro intanto che ad aprile sale al 10,1%, dopo il 10% registrato a marzo. Si tratta del livello più elevato dall'agosto 1998. Nell'intera Ue la disoccupazione si è attestata al 9,7%. Lo rende noto Eurostat.
Fonte: IlMattino.it
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Arriva l'estate, stop ai fiori al cimitero. Pisani: "Assurdo. Negata la libertà di culto ai cittadini"
Portare fiori al cimitero, rendere omaggio ai propri defunti. Un’ usanza che c’è da sempre. Ma fate attenzione perché con l’arrivo dell’estate non sarà più possibile. Perché? Con il caldo i fiori freschi inquinano. La pensano esattamente in questo modo i sindaci di diversi paesi del Napoletano e del Casertano, che hanno vietato l'introduzione di fiori nei camposanti durante i mesi più caldi dell'anno.
Nell' ultima delibera anti-inquinamento a Bacoli, in provincia di Napoli, il Comune ha posto il divieto sui fiori nel cimitero locale “per tutelare la salute dei cittadini, dal momento che nei mesi estivi le elevate temperature, provocando una rapida decomposizione dei fiori, danno vita a fenomeni di inquinamento».
“Una delibera assurda che non è utile nè funzionale per la cittadinanza - spiega l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori.it -. Come fanno dei fiori freschi ad inquinare? Le piante sono risorse naturali che non possiedono alcun agente capace di recare danno all’ambiente ed alla salute pubblica, anzi semmai è il contrario. Vietare una consuetudine antica come quella di omaggiare i propri cari estinti è vergognoso ed immorale. La cosiddetta delibera anti-inquinamento non fa altro che calpestare il diritto e la libertà di culto dei cittadini. Invece di emanare normative tanto inutili, che gli enti del posto si preoccupino dei veri problemi ambientali come ad esempio la qualità delle acque. I litorali di Bacoli e delle zone limitrofe sono inquinati eppure non esiste nessuna delibera che neghi la balneazione in certi punti o , se c’è , non viene fatto nulla affinchè questa venga rispettata. In questo senso non esistono né controlli né interventi per la tutela dei bagnanti ed anche della fauna nei fondali”.
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Mergellina stazione 'deserta'. I treni Fs non passano più
Recuperare il traffico ferroviario nazionale passante per la stazione ferroviaria di Mergellina. Questo l’appello che i tassisti e gli operatori commerciali che lavorano nella zona hanno lanciato oggi al segretario nazionale dell’Udeur Clemente Mastella con cui hanno avuto un incontro proprio all’interno della stazione. Una stazione in cui, così come ha spiegato il presidente del Movimento cattolico italiano Giovanni Straniero, portavoce della platea, «da quando è entrata in vigore l’Alta velocità, transitano soltanto i treni regionali e la metropolitana cittadina».
L’eliminazione del transito dei treni nazionali, secondo quanto riferito dai tassisti e dai commercianti presenti, ha prodotto un drastico calo del lavoro e la chiusura di alcune realt… commerciali. Eppure la stazione di Mergellina è stata inaugurata, dopo un’opera di restauro durata due anni e costata più di 2 milioni di euro, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano soltanto nell’autunno 2007. «È evidente - ha detto Mastella - che laddove si inaugura un luogo e poi, dopo qualche tempo, questo fa naufragio con tutto ciò che è stato creato e che c’era di indotto intorno, si creano difficoltà economiche e notevole disagio». Pertanto, il leader dell’Udeur ha auspicato «un ripensamento da parte di chi ha maturato questa decisione così che Mergellina - ha aggiunto - non sia soltanto la fermata regionale o della metro, ma anche la fermata del traffico turistico così come era un tempo».
L’abolizione dei treni nazionali, infatti, secondo quanto spiegato dai presenti, ha avuto anche ripercussioni sul porto di Mergellina da cui partivano gli aliscafi per le isole del Golfo. «Non vedo - ha concluso Mastella - per quale condizione si debba far morire il flusso turistico in un¨area che permetteva di raggiungere, in taxi o a piedi, l’imbarco per le isole»
Fonte: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/economia/2010/1-giugno-2010/mergellina-stazione-deserta-treni-fs-non-passano-piu-1703122435827.shtml
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Morti bianche, operaio schiacciato da un muro pericolante.Pisani: "Che le istituzioni competenti intervengano per accertare l'agibilità e la sicurezza dei posti di lavoro"
Incidente mortale sul lavoro nel quartiere Bagnoli, a Napoli. Questa mattina un operaio di 64 anni, Paolo Castiglione, capocantiere di una ditta edile napoletana, e' stato travolto ed ucciso da un muro di contenimento, mentre lavorava in un cantiere privato in via Pozzuoli 48. A nulla sarebbe servita la protezione del casco, che, secondo gli operai, il muratore indossava. In base alla prima ricostruzione degli inquirenti non vi sarebbero irregolarità nel cantiere.
“L’ennesima morte ingiusta che si aggiunge alla lunga lista delle morti bianche in Campania – afferma il Presidente di NoiConsumatori.it, l’avvocato Angelo Pisani -. E’ assurdo perdere la vita in questo modo. Ci appelliamo alle istituzioni locali affinchè venga garantita maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro per tutelare la vita degli onesti lavoratori campani. Oltre all’accertamento delle norme di sicurezza e delle regolarità dei cantieri, è necessario avviare controlli anche sullo stato delle strutture con cui entrano in contatto i muratori, sul loro grado di agibilità e sicurezza. Dovere degli enti competenti è di fare la loro parte per cercare quanto meno di prevenire tragedie del genere garantendo la massima tutela, la protezione ed il pieno rispetto del diritto alla sicurezza sul posto di lavoro”.
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Napoli. Stop pesca telline, i pescatori protestano. Pisani: "Duro colpo per l'economia e la tradizione campana"
E’ arrivato il 1° giugno e, come la Commissione Europea aveva annunciato il mese scorso , è stato varato il provvedimento che vieta la pesca di telline, vongole e cannolicchi. Addio alla pasta con i frutti di mare ed alla frittura di paranza. Ma i napoletani non ci stanno. Questa mattina i pescatori dei pescherecci delle marinerie di Napoli in protesta. Sono partiti da Mergellina a sirene spiegate per far sentire il loro disaccordo. Sotto accusa le nuove norme Ue che dettano regolamentazioni sulla pesca: uso di reti con maglie più larghe per evitare di catturare il novellame, distanza minima a non meno di 1.500 metri dalla costa e, per la pesca di vongole e telline, distanza minima a non meno di trecento metri.
“La nuova normativa – commenta l’avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori.it – costituisce un duro colpo per l’economia campana che da sempre si è basata sulla pesca dei molluschi mettendo in crisi uno dei pochi settori che riusciva ancora ad andare avanti dignitosamente. Le nuove misure prese dalla Commissione Europea renderanno in pratica inattuabile la pesca di telline e cannolicchi ma, ad ogni modo, non serviranno per difendere le nostre risorse ittiche dalla pesca illegale. E non serviranno nemmeno per la tutela del nostro patrimonio faunistico già minacciato dall’inquinamento dei litorali che ha messo ko molte spiagge campane. In questo modo – afferma Pisani – viene tolta alla Campania un punto di forza sia per quanto riguarda l’economia ed il commercio locale che sicuramente ne risentiranno sia per la tradizione culinaria regionale che si è vista eliminare una delle caratteristiche distintive per cui è conosciuta a livello mondiale”.
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Galleria Umberto I, al via la sorveglianza 24 ore su 24. Pisani: "Come mai non si è proceduto con la chiusura notturna? Bisogna ridurre i costi!"
“Finalmente da oggi la storica Galleria Umberto I di via Toledo sarà sorvegliata. Da troppo tempo, infatti, è soggetta a criminalità e degrado ed è arrivato l’atteso momento di una svolta positiva per tutti i commercianti ed i turisti in visita fra i negozi dell’antico centro . Tuttavia l’impiego dei vigili urbani nelle ore notturne e diurne all’interno della galleria indica che purtroppo, senza l’attività delle forze dell’ordine, l’illegalità nel sito monumentale sarebbe continua, come si è verificato finora”. Lo afferma l’ avvocato Angelo Pisani, Presidente dell’associazione NoiConsumatori.it, a proposito del nuovo servizio di sorveglianza assicurato dalla polizia Municipale di Napoli per la tutela della Galleria Umberto I. A partire da oggi, stando alle dichiarazioni del Comandante dei caschi bianchi di Napoli, Luigi Sementa, verrà assicurato nella galleria un servizio di sorveglianza ventiquattro ore su ventiquattro. Fino a qualche settimana fa si paventava, invece, l’ipotesi della sua chiusura notturna. “Nei primi tempi, nelle ore notturne - annuncia il comandante Luigi Sementa - ricorreremo a un’auto di servizio. Speriamo, entro breve, di rendere più agevole il lavoro ai nostri uomini”. La proposta del servizi di sorveglianza è stata presentata questa mattina in un emendamento alla manovra di bilancio 2010 in cui bisogna solo stabilire i locali destinati ai vigili urbani per il servizio di guardiania.
“In un primo momento sulla gestione della galleria di via Toledo – continua Pisani –, molti commercianti avevano chiesto la chiusura notturna del sito in modo da tenere lontani vagabondi e delinquenti. Adesso le iforze dell’ordine e i rappresentanti dei cittadini hanno proposto un servizio per tutte le ore. Al fine di non gravare ulteriormente sulle spese di bilancio, come mai non si è considerata la prima ipotesi avanzata dai negozianti immettendo la vigilanza solo di giorno? In questo modo molti costi potrebbero essere ridotti e sarebbe comunque garantita la tutela del centro”.
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Scuola materna: responsabile il ministero se il bimbo si infortuna in bagno
Cassazione, Sez. III, 26 aprile 2010, n. 9906
La fascia d'età di questi bambini (da 3 a 6 anni) rende ancora più stringente l'obbligo di vigilanza da parte delle maestre che, per non lasciarli incustoditi, possono anche avvalersi di personale scolastico non docente
Svolgimento del processo
C. P. ed A. N., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore S. P., convenivano, davanti al tribunale di Lecce, M. M. ed il Ministero della Pubblica Istruzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla minore in occasione di un incidente occorsole all’interno della scuola materna dalla stessa frequentata. Precisavano, a tal fine, che verso le ore 10 del omissis la bimba era stata accompagnata dalla maestra M. M., che poi era ritornata in classe, in bagno; che la bimba aveva tirato la cordicella dello scarico, il cui gancio si era rotto e, cadendo, le aveva colpito l’occhio sinistro procurandole gravi lesioni.
Si costituiva la M. sostenendo che nessuna colpa le poteva essere addebitata per l’incidente, ed il Ministero della Pubblica Istruzione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l’obbligo della custodia e della manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna a carico del Comune di omissis, concludendo per il rigetto della domanda.
Il giudice ordinava la chiamata in causa del Comune, che si costituiva negando la propria responsabilità, non essendogli mai stati richiesti interventi di custodia e manutenzione che, peraltro, non gli competevano.
Il tribunale, con sentenza del 14.9.2001, accoglieva la domanda sul presupposto che l’incidente si era verificato per culpa in vigilando dell’insegnante, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni e rigettando la domanda nei confronti del Comune di omissis.
Ad eguale conclusione perveniva la Corte d’Appello che, con sentenza del 7.10.2005, rigettava l’appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resistono C. P. ed A. N. nella qualità indicata.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa interpretazione di norme di diritto: artt. 113, 115 e 116 cpc e art. 118 disp. att. cpc; ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere indicato l’elemento colposo nella condotta della maestra ed il rapporto che lega l’evento alla riconosciuta responsabilità della Pubblica Amministrazione non rilevando, sotto quest’ultimo profilo, che, una volta esclusi il dolo o la colpa grave della maestra, andava esclusa anche la responsabilità della P.A.
Il motivo non è fondato.
Invero, in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2048 cc, è ormai principio pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di cassazione (S.U. 27.6.2002 n. 9346, ribadita poi da S.U. 11.11.2008 n. 26972) quello per cui la responsabilità dell’istituto scolastica e dell’insegnante, nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, sia di natura contrattuale.
Fra allievo ed istituto scolastico - con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola - si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell’istituto, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
Quanto al precettore, dipendente dell’istituto scolastico, tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico (che quindi può dare luogo ad una responsabilità di tipo contrattuale e non aquiliana), nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo si procuri, da solo, un danno alla persona.
La ricorrenza di un’ipotesi di responsabilità di tipo contrattuale comporta poi - in ordine all’onere probatorio - che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, l’attore dovrà soltanto provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sarà onere dei convenuti dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa agli stessi non imputabile.
In ordine, poi, alla responsabilità degli insegnanti di scuole statali - come nella specie -, l’art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell’Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell’azione.
Sulla base di questi principi, la Corte di merito, nel riconoscere la responsabilità dell’insegnante per culpa in vigilando, ha, a tal fine, precisato che “... La piccola S. dell’età di omissis anni, accompagnata in bagno dalla maestra che è ritornata immediatamente in classe ove aveva lasciato incustoditi altri 26 bambini, non doveva essere lasciata sola”, avvalendosi eventualmente dell’ausilio e l’intervento del personale non docente, “ma sempre su interessamento della maestra che aveva la responsabilità di vigilare sui bimbi ad essa affidati”; concludendo che, al di là della circostanza che la rottura della catenella del W.C. era circostanza imprevedibile, “resta comunque la mancata sorveglianza necessitata in considerazione dell’età della bambina che non era in grado di valutare le conseguenze di un gesto apparentemente innocuo...”.
La Corte di merito ha, quindi, puntualmente individuato nella mancata sorveglianza, anche tramite l’ausilio di terzi (il personale non docente della scuola materna), il titolo della responsabilità a carico dell’insegnante, che concretizzava non colpa grave o dolo, ma comunque era ad essa ascrivibile.
Di qui, la responsabilità del Ministero ricorrente.
Né alcuna prova è stata fornita da parte dell’odierno ricorrente, cui incombeva, che l’evento dannoso fosse stato determinato da causa agli stessi convenuti non imputabile.
Con il secondo motivo denuncia la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito è incorsa nel vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo, perché, pur avendo “rilevato ed affermato che la maestra non è dipendente dell’amministrazione, la scuola materna non è statale...”, ha, comunque, affermato che “era suo dovere non lasciare sola la bambina o chiamare qualcuno a tal fine”.
Il motivo non è fondato.
Invero, l’odierno ricorrente attribuisce alla Corte di merito affermazioni che, viceversa, la sentenza indica come motivi dell’appello proposto dal Ministero, odierno ricorrente.
Anzi, a questo proposito, la Corte di merito, nel ritenere privo di fondamento il motivo, ha chiaramente rilevato che “Mai in primo grado è stato contestato che la scuola materna di cui si discute fosse una scuola statale e che, quindi, la M. fosse dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione; né in questa sede è stata data dimostrazione di un assunto soltanto accennato”.
Il ricorrente non ha contestato, in questa sede, la circostanza che, quindi, non solo resta indimostrata, ma anche inconsistente nell’economia dell’argomentare difensivo.
Con il terzo motivo denuncia la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti.
Contesta il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sostenuta responsabilità del Comune, essendosi l’evento dannoso verificato per difetto di realizzazione o costruzione o di manutenzione ordinaria dell’edificio adibito a scuola materna.
Anche questa censura non può essere condivisa.
La Corte di merito ha, a tal fine, puntualmente rilevato e correttamente motivato che “Accertata come innanzi la negligenza dell’insegnante consequenziale è l’obbligo del Ministero di risarcire il danno come statuito dal primo giudice”.
Derivandone: “Dal che la inutilità di qualsivoglia indagine nei confronti del Comune”, e chiarendo “Questo perché il Ministero non ha mai esercitato alcuna azione di rivalsa nei confronti dell’Ente, e P. C. e N. A. hanno fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado non spiegando appello incidentale per ottenere la condanna in solido dei due enti”.
È di tutta evidenza, in considerazione delle conclusioni cui si è pervenuti nell’esame del primo motivo, che la Corte ha, quindi, correttamente motivato anche sotto l’aspetto denunciato.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei resistenti che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
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Assicurazione obbligatoria ed azione di regresso verso l’Inail
Corte di cassazione civile
sentenza 11986/10 del 17/05/2010
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite- non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale).
Redazione
Cassazione civile Sezione lavoro, 17-05-2010, n. 11986
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Cagliari confermava in parte la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dall'INAIL, in rivalsa delle somme erogate in favore dei superstiti di C.D. in relazione all'infortunio sul lavoro a questi occorso con conseguenze mortali, aveva condannato P.S. (datore di lavoro del C.) in solido con M.E. al pagamento della somma di Euro 322.014,41, ridotta,poi, dai giudici di appello ad Euro 247.722,40.
La Corte territoriale, per quello che interessa in questa sede, respinta l'eccezione di prescrizione per aver l'INAIL dopo la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Cagliari interrotto, nei confronti del P., il decorso del relativo temine con ripetute diffide di pagamento, riteneva sussistente la responsabilità di detto P. in ordine alla verificazione dell'infortunio occorso al C., ma procedeva ad una diversa determinazione della quota posta a carico dei responsabili civili.
Avverso questa sentenza il P. ricorre in cassazione sulla base di due censure.
Resiste con controricorso l'INAIL.
Motivi della decisione
Con la prima censura il P., deducendo violazione del D.P.R. n. 124 del 1965, artt. 10 e 112, art. 2697 c.c., e art. 414 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, pone, ai sensi dell'art. 366 bis, così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto: "è legittimo ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1965, artt. 10, 11 e 102, che il giudicato penale di assoluzione del datore di lavoro per un delitto connesso ad infortunio sul lavoro sia inopponibile all'INAIL quando detto istituto non abbia partecipato al giudizio penale e non abbia fornito la prova nè allegato di non aver partecipato al giudizio stesso per non essere stato messo nella condizione di parteciparvi?".
La censura non è accoglibile.
La questione di cui al motivo in esame, infatti, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione con la conseguenza che la stessa deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 112, art. 2967 c.c., e art. 414 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, formula, a norma del richiamato art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "si è o meno verificata la decadenza e/o prescrizione dell'INAIL dall'azione di regresso ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1965, artt. 10, 11 e 102, qualora nei confronti del datore di lavoro l'azione penale venga esercitata dopo tre anni dal fatto qualificato come reato e dal quale venga prosciolto?".
La censura è infondata. Questa Corte ha sancito il diverso principio, condiviso dal Collegio, che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite- non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale).
Divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale, quando tale procedimento sia stato iniziato.
Il ricorso pertanto va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della non puntuale difesa dell'Istituto resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del spese del giudizio di legittimità.
Fonte: http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=assicurazione-obbligatoria-ed-azione-di-regresso-verso-inail&rn=cdf835eb90cdc424364160d5775ba636
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Prove - mezzi di ricerca della prova - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - in genere
UTILIZZAZIONE A FINI CAUTELARI - DIRITTO DEL DIFENSORE DI OTTENERE LA TRASPOSIZIONE SU NASTRO MAGNETICO DELLE REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI INTERCETTATE - VIOLAZIONE - CONSEGUENZE
La Suprema Corte ha stabilito che l'ingiustificato rifiuto da parete del P.M. di consegnare al difensore la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni poste a base della misura cautelare, non inficia l’attività di ricerca della prova ed il risultato probatorio, in sé considerati, ma determina - a causa della illegittima compressione del diritto di difesa - una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., pertanto soggetta alla deducibilità ed alle sanatorie di cui agli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.. Di conseguenza, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede di riesame (ed il Tribunale non abbia potuto acquisire d'ufficio il relativo supporto fonico entro il termine perentorio di cui all’art. 309, nono comma, cod. proc. pen..), il giudice non può utilizzare le suddette registrazioni come prova. La Corte ha altresì precisato che l’eventuale annullamento del provvedimento cautelare, per le ragioni testé indicate, non preclude al pubblico ministero la possibilità di reiterare la richiesta ed al G.I.P. di accoglierla la nuova richiesta, se corredata dal relativo supporto fonico.
Fonte: http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SchedaNews.asp?ID=1577
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Diversa efficienza al verificarsi dell'incidente d'auto. L'art. 2054 c.c. non è violato
Secondo la Cassazione non si viola l'art. 2054 c.c. con l'escludere il paritetico apporto causale dei conducenti nella verificazione del sinistro.Secondo la Cassazione non si viola l’art. 2054 c.c. con l’escludere il paritetico apporto causale dei conducenti nella verificazione del sinistro.
Tizio e Caia morivano a seguito di uno scontro frontale fra le autovetture che conducevano.
Gli eredi dei defunti agivano in giudizio per chiedere il rispettivo risarcimento. Il Tribunale di primo grado dichiarava l’esclusiva responsabilità di Caia riconoscendo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti di congiunti di Tizio.
La Corte di Appello, tuttavia, dichiarava che l’incidente si era verificato per il concorrente apporto causale di entrambi i conducenti, determinando nel 70% quello di Tizio e nel 30% quello di Caia, diminuendo proporzionalmente il risarcimento spettante ai congiunti di Tizio.
Avverso la sentenza di secondo grado ricorrevano per cassazione i congiunti di Caia e resistevano con controricorso i congiunti di Tizio che proponevano anche ricorso incidentale.
Si costituiva anche la Compagnia di assicurazioni di Tizio la quale proponeva anch’essa ricorso incidentale.
I due ricorsi venivano riuniti ed entrambi respinti. I ricorrenti principali, invero, censuravano la sentenza impugnata in punto di determinato apporto causale di ciascuna delle due vittime, dolendosi che esso non sia stato determinato in misura paritetica in applicazione dell’art. 2054 c.c. I ricorrenti incidentali, per contro, si dolevano che la Corte d’appello aveva ravvisato il concorso di colpa anche in capo a Tizio.
La Suprema Corte ha affermato sul punto che non si viola l’art. 2054 c.c. con l’escludere il paritetico apporto causale dei conducenti, benché i comportamenti di entrambi fossero stati considerati cause efficienti dell’evento, non essendo incompatibile con la causalità che ciascuna causa incida con efficienza diversa al verificarsi dell’evento e che, dunque, ai fini risarcitori siano percentualmente graduabili i rispettivi apporti determinativi, benché l’evento non si sarebbe verificato se anche una soltanto di esse fosse mancata.
Sul ricorso incidentale della Compagnia di assicurazioni di Tizio con cui si censurava la decisione della sentenza impugnata per aver essa riconosciuto gli interessi legali sulle somme rivalutate benché essi non fossero stati mai chiesti in primo grado e fossero stati inammissibilmente richiesti solo in appello, la Cassazione ha precisato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi c.d. compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudici di far ricorso col limite costituito dall’impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell’illecito (Cass., Sez. Un., n. 1712/1995). Non è dunque necessario che essi siano esplicitamente domandati né, una volta chiesto al danneggiato l’integrale risarcimento che nei debiti di valore presuppone sempre e comunque che la liquidazione sia effettuata in valori monetari, è configurabile una violazione dell’art. 345 c.p.c. per essere stati gli interessi esplicitamente domandati solo in appello. Tale domanda sarebbe infatti inutile in relazione al petitum iniziale, posto che gli interessi costituiscono voce dell’integrale risarcimento da illecito civile che tiene conto della ritardata percezione dell’equivalente del monetario del danno.
(Cassazione civile Sentenza 28/04/2010, n. 10193)
Fonte: http://www.ipsoa.it/
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Lesione del diritto all'immagine e danni patrimoniali
L’illecita pubblicazione dell’immagine altrui obbliga al risarcimento dei danni anche patrimoniali, consistenti nel pregiudizio economico cui il danneggiato abbia risentito per effetto della predetta pubblicazione e di cui si fornisca la prova.
E’ quanto stabilito dalla Cassazione con decisione n. 10957 dello scorso 6 maggio: secondo gli ermellini, qualora non sia fornita la prova del danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione.
Tale importo potrà essere determinato in via equitativa, avuto riguardo al vantaggio economico conseguito dall’autore dell’illecito e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione, in particolare tenendo conto della Legge 633 del 1941, art. 158, comma 2:
Art. 158 Legge 633/41:
1. Chi venga leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.
2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesse chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto.
3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del codice civile
Fonte: http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=lesione-del-diritto-all-immagine-danni-patrimoniali&rn=1c0da12753cb7d65ba5d5674ef8fc53a
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Deducibilita' al 100% per gli operatori turistici
Le spese di vitto ed alloggio sono deducibili ai fini IRES nella misura del 100% se sostenute da agenzie di viaggio e tour operator e se comprese nei pacchetti turistici destinati alla vendita: chiarisce l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 6/E/2009.
Alla preoccupazione degli operatori turistici sulla possibilità di dedurre, parzialmente, il 75% anche sugli acquisti di prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, i costi sopportati rientrano nei servizi turistici destinati ai consumatori finali sia se rivenduti singolarmente che in pacchetti turisitici indipendentemente dal "modus acquirendi" (vuoto per pieno, su indicazione del cliente, contratto di allotment), ex art. 109 5° co. del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - D.P.R. n. 917/86 - rubricato "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa", l'Agenzia delle Entrate rassicura specificando che, la limitazione del 25% non si applica perchè trattasi di costi inerenti l'acquisto di servizi che, proprio in funzione della loro vendita, divengono oggetto dell'attività tipica d'impresa, quindi organizzazione e commercializzazione di viaggi e soggiorni.
Fonte:http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=deducibilita-al-100-per-gli-operatori-turistici&rn=036c209e5903714a215de713ae5a6d98
La deducibità è valida sia per gli acquisti effettuati in Italia che all'estero ma sono opportune alcune precisazioni: se i fornitori dei servizi alberghieri e di ristorazione risiedono nei famosi "Paradisi Fiscali" - paesi a fiscalità privilegiata - sarà necessario provarne la deducibilià come sancito dall'art. 110 del D.P.R. n. 917/86 (Norme generali sulle valutazioni) che rimanda alla circolare n. 1/E72009 dell'Agenzia delle Entrate in materia di deducibilità dei costi "black list".
Si legge: "il contribuente può dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione di acquisto di servizi da fornitori black list quando gli stessi presentano un obiettivo collegamento con l'oggetto dell'impresa, come si ritiene essere nella fattispecie dei tour operator e delle agenzie di viaggio, in modo da soddisfare il requisito dell'inerenza".
L'art. 95 3° co del Testo Unico - "Spese per prestazioni di lavoro", regolamenta il rimborso per spese di vitto ed alloggio già sostenute dai lavoratori dipendenti dei tour operator o delle agenzie di viaggio, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
Nella locuzione "attività propria" dei tour operator si ricomprende anche l'attività di ristorazione o meglio il ristorante dato in gestione ad una terza persona previa stipula di un contratto di affitto d'azienda o anche nell'ipotesi in cui il ristorante dell'albergo chiuda per ferie e la clientela consumi i pasti in un'altra struttura di terzi.
Ancora la circolare n. 6/E72009 sottolinea che i costi sostenuti dall'albergo per acquistare i pasti da somministrare alla propria clientela, ai fini IRES sono deducibili interamente semprechè direttamente concorrenti alla determinazione dei ricavi. Lo stesso dicasi per i pasti somministrati con il medesimo "modus operandi" ai dipendenti: si parla nel caso in esame di "servizio mensa".
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Parcella unica aumentata in caso di più avvocati che difendono diverse parti civili
E' illegittima la liquidazione delle spese giudiziali in una somma unica per ogni parte civile, se ci sono numerosi avvocati che hanno difeso più parti. Infatti, nel caso di assistenza legale a più parti con la stessa posizione in giudizio, la parcella unica può essere aumentata, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20%.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 19059 del 19 maggio 2010, decidendo sul ricorso dell'amministratore delegato di un'azienda in liquidazione amministrativa in seguito a bancarotta fraudolenta. L'uomo ricorreva in Cassazione articolando una serie di censure, tutte respinte dalla Suprema Corte, ad eccezione di quella riguardante la liquidazione delle spese in favore delle parti civili. I giudici di legittimità hanno infatti accolto la pretesa del dirigente di rivedere le spese liquidate alle parti civili, rilevando che "l'art. 3 della tariffa penale stabilisce che nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino a un massimo di dieci, del 20%. Nel caso di specie il Giudice ha liquidato una somma unica per ogni parte civile disattendendo tale disposizione, mentre, invece, vi sono numerosi avvocati che hanno difeso più parti civili".
Fonte: http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=parcella-unica-aumentata-in-caso-di-piu-avvocati-che-difendono-diverse-parti-civili&rn=8a03d7c22f7aebd34e8f18583c1d6155
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Il pianerottolo è parte comune
Il dibattito giuridico circa gli ambiti di applicazione dell'art. 1102 c.c. (uso delle parti comuni) e dell'art. 1120 2° c. c.c. (innovazioni vietate) costituisce una parte rilevante dei motivi di lite in condominio.
La questione trae origine dalla natura stessa della figura del condominio: nel codice civile del 1865, infatti, il condominio era ricompreso tra le servitù, motivo che attribuiva rilevanza all'accessorietà delle parti strutturali dell'edificio alle proprietà esclusive, mentre il nostro Codice Civile pone rilevanza alla comunione, fondando il diritto di utilizzo delle parti comuni nell'applicazione dell'art. 1102 (contenuto nella disciplina della comunione) secondo il rinvio dell'art. 1139.
La Cassazione, con la sentenza n. 22330 del 21/10/2009, ha avuto occasione di decidere su una fattispecie che ricorre con notevole frequenza, ovvero quella relativa alla condominialità del pianerottolo dell'ultimo piano.
Avviene, infatti, che il proprietario dell'ultimo piano si appropri, attraverso il posizionamento di ringhiere e cancelletti, del pianerottolo davanti alla sua porta di ingresso, sostenendo di esserne proprietario esclusivo in quanto, detto spazio, non conduce altrove che nella sua unità abitativa; detta argomentazione si fonda sulla figura giurisprudenziale del condominio parziale, orientamento che estende l'applicazione dell'art. 1123 u.c. fino ad negare la comunione in presenza di elementi di apparenza contrari (difetto di rapporto di accessorietà): da quanto sopra dovrebbe escludersi la comunione dell'ultimo pianerottolo non risultando a servizio dei condomini in generale, bensì di uno solo di loro.
La Cassazione, al contrario, ha ritenuto il pianerottolo comune in quanto parte integrante delle scale e, pertanto, ricompreso tra i beni di cui all'art. 1117 c.c., a meno che il proprietario dell'ultimo piano non offra la prova di un titolo contrario alla presunzione di legge.
La S.C., peraltro, in qualche modo contravviene al suo recente precedente Cass. N. 21256 del 05/10/2009, nel quale riscontra che, al fine di verificare se un'innovazione sia vietata, ovvero la modifica strutturale corrisponda ad un diritto ai sensi dell'art. 1102 c.c., è necessario accertare la “ragionevole previsione dell'utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa comune” e, nel caso dell'ultimo piano, potrebbe essere verosimilmente apprezzato che gli altri condomini non abbiano alcuna occasione di utilizzo concreto del pianerottolo; la questione, in ogni caso, sotto questo profilo rimane aperta, atteso che la fattispecie (ovvero la corretta applicazione dell'art. 1102 c.c.) non è stata portata alla Corte come autonomo motivo di ricorso, per cui non è stata presa in considerazione per motivi procedurali.
L'ultima decisione richiamata, comunque, è sufficiente ad imporre cautela nel modificare lo stato dei luoghi in presenza delle circostanze sopra descritte.
Fonte: http://www.avvocatoandreani.it/notizie-giuridiche/visualizza.asp?t=il-pianerottolo-parte-comune&rn=01a65de0b6d4345b382f9179ad0f7779
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Al personale statale il servizio retroattivo non incide sulla misura dell’indennità spettante ai sensi degli artt. 170-174 del D.P.R. 18/1967 per il servizio prestato all’estero
Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 2 marzo 1993 e depositato il 9 marzo seguente, la ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ricevere dall’1 luglio 1978 l’adeguamento dell’assegno di sede all’estero in riferimento alla qualifica di cancelliere capo, acquisita in virtù del nuovo assetto funzionale-retributivo introdotto dalla legge n. 312/80.
In particolare, espone:
- di essere dipendente del Ministero degli Affari Esteri “appartenente alla ex qualifica di Cancelliere (carriera di concetto)”;
- di essere transitata, con l’entrata in vigore della l. 312/80, nella VII fascia funzionale e cioè a livello di “cancelliere capo”;
- che, in virtù della decorrenza degli effetti economici del nuovo inquadramento dall’1 luglio 1978, statuita dalla legge, si attendeva da tale data la corresponsione dell’assegno di sede all’estero sulla base della nuova qualifica e delle nuove funzioni superiori svolte;
- che il Ministero degli Affari Esteri corrispondeva gli arretrati solo in riferimento agli stipendi metropolitani....
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Associazione privata diffonde in pubblico programmi a pagamento con decoder ad uso privato? È reato
Con la sentenza n. 20142 la Corte di Cassazione ha stabilito che si viene a configurare reato nel caso in cui un circolo privato diffonda in pubblico un programma a pagamento con decoder ad uso privato. Secondo i giudici di legittimità, è necessario il preventivo accordo con il distributore. Pur avendo i presidenti dei due club avevano eccepito in Cassazione la non configurabilità del reato per l’assenza dello scopo di lucro (che non ha il circolo), la Terza sezione penale ha stabilito che configura violazione dell’art. 171-ter, comma primo, lett. e), legge n.633/1941 e successive modificazioni, (“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) diffondere programmi in pay per view senza il preventivo accordo con il distributore, che nel caso di specie è un noto canale satellitare. In particolare, come si legge nella motivazione della sentenza che riprende alcune decisioni del 2008 (n.13812) la condotta dei circoli, che posseggono “una smart card legittimamente detenuta in base a contratto ed idonea a consentire la ricezione di programmi televisivi a pagamento per uso esclusivamente privato” e “in assenza di accordo con il distributore” integra reato. Pertanto, secondo il giudizio della Corte “legittimamente, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 171 ter, lett. e) che punisce la trasmissione o diffusione di un servizio criptato al di fuori dell’accordo con il legittimo distributore sull’uso strettamente personale anche per la ritenuta sussistenza del dolo specifico ravvisato, con motivazione non illogica, con riferimento all’incremento patrimoniale conseguito dai presidenti dei suddetti circoli per la presenza di un notevole numero di avventori e con la conseguente maggiore somministrazione di alimenti e bevande”.
Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8523.asp
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Cassazione: la coppia razzista non può adottare
La Cassazione ribadisce un secco no alle scelte razziste in caso di adozione. Chi intende datottare un bambino non può fare la sua scelta in base al colore della pelle. Il monito arriva dalle sezioni unite civili (Sentenza n. 13332/2010) che ha accolto un ricorso della Procura della Cassazione. I supremi giudici fanno notare che "il decreto di idoneita' all'adozione pronunciato dal Tibunale per i minorenni non puo' essere emesso sulla base di riferimenti alla etnia dei minori adottandi, ne' puo' contenere indicazioni relative a tale etnia". Pertanto laddove "tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneita' degli stessi alla adozione internazionale". Il caso è stato posto al centro dell'attenzione dall'Ai.Bi, associazione deputata alle adozioni internazionali, dopo che un Tribunale aveva accordato l'adozione ad una coppia di genitori nonostante si fossero rifiutati di adottare un bimbo di colore.
Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8530.asp
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