rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino

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  • 1° Maggio, discorso di Napolitano. Pisani: "Chiediamo garanzie per il rispetto del diritto al lavoro. Che si intervenga con i fatti!"
    Il mondo e il valore del lavoro recentemente hanno conosciuto nel nostro Paese "ingiuste mortificazioni, in tempi recenti", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano celebrando al Quirinale la Festa del Lavoro e ricordando che "l'articolo 1 della nostra Costituzione pone il lavoro a fondamento della Repubblica e non si tratta di un residuato post-bellico di singolare marca italiana. Quel valore - ha aggiunto - è la chiave dell'economica sociale di mercato cui la più recente e attuale Carta di principi e di indirizzi dell'Unione Europea, il Trattato di Lisbona, ancora il progetto dell'Europa unita".

    "I fenomeni di sfruttamento schiavistico del lavoro degli immigrati, di ostentata e violenta illegalità a fini di manipolazioni per il mercato del lavoro sono intollerabili in un Paese civile, nell'Italia democratica, e vanno stroncati con ogni energia", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, riferendosi, in particolare, ai fatti di Rosarno aggiungendo che nulla "può giustificare violazioni evidenti delle leggi e dei diritti dei lavoratori, neppure la più critica delle congiunture economiche".

    "Non ci può essere nessun allentamento dell'impegno più severo necessario a garantire la sicurezza e la vita sul lavoro", ha detto Giorgio Napolitano celebrando al Quirinale il Primo Maggio con un pensiero a quanti hanno perso la vita per le rischiose e umilianti condizioni in cui prestavano la loro opera. Il presidente della Repubblica lo ha fatto conferendo medaglie alla memoria ad alcuni lavoratori morti nei recenti infortuni che hanno commosso tutta l'Italia. Lo ha fatto ricordando la storia di Marta Lunghi di Ottobiano (Pavia), di 22 anni, morta dopo un grave infortunio nell'azienda in cui lavorava in nero per cinque euro l'ora. "Credo che abbiamo noi tutti avvertito un senso di profondo sgomento e di ribellione morale ascoltando qualche settimana fa in televisione la sua storia", ha detto Napolitano ricordando che Marta era diplomata al liceo linguistico, dedicava il tempo libero alla biblioteca comunale, non era riuscita a trovare un'occupazione più qualificata e "era stata obbligata a ripiegare su un lavoro frustrante e miseramente pagato nell'economia sommersa, con la privazione del diritto alla sicurezza. Quanti giovani sono vittime di questo insieme di condizioni di minorità?". Occorre perciò, ha concluso il capo dello Stato, "anche un rinnovato impegno per contrastare in tempi di crisi l'estensione dell'economia sommersa, con tutto il suo corredo di illegalità e di effetti perversi e per disboscarla sistematicamente ed energicamente".

    "Occorre un rinnovato impegno per contrastare in tempi di crisi l'estensione dell'economia sommersa, con tutto il suo corredo di illegalità e di effetti perversi e per disboscarla sistematicamente ed energicamente", ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al Quirinale sottolineando che ciò "é necessario anche per garantire la sicurezza e la vita sul lavoro".

    Call center è divenuto emblema e quasi sinonimo di lavoro precario e di unico possibile ripiego e il presidente della Repubblica ne parla in occasione della Festa del lavoro e si rivolge a "chi non riesce a veder valorizzato il proprio talento e i propri titoli di studio". "Ho sempre in mente - confessa Napolitano - le condizioni e le ansie di questi lavoratori. Sono vicino a loro, penso a loro quando, nell'ambito del mio ruolo che non è di governo, mi esprimo sui temi della politica economica e sociale".

    "Occorre valorizzare il lavoro liberarne le potenzialità e riconoscerne i diritti. A questo debbono rivolgersi le politiche economiche e sociali e le tendenze dello sviluppo nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano celebrando al Quirinale la Festa del Lavoro alla presenza del ministro Maurizio Sacconi e di centinaia di ospiti in rappresentanza di sindacati e categorie professionali. "Queste politiche - ha sostenuto Napolitano - sono necessarie per superare problemi che ci trasciniamo da decenni e che hanno limitato l'effettivo godimento del diritto al lavoro da parte di tutti i cittadini". "Non ci siamo infatti mai liberati - ha aggiunto - da tassi di disoccupazione e di inattività che hanno attraversato molti alti e bassi ma sono rimasti spesso e a lungo elevati. Perciò oggi ci tocca fare i conti con limiti e impedimenti ereditati dal passato, con distorsioni e contraddizioni del passato e del presente, e in questo momento anche con difficoltà nuove che emergono da nuovi contesti non solo nazionali". "In sostanza possiamo dire - ha precisato - che il tema fondamentale al quale si legano le prospettive dell'occupazione e della qualità del lavoro in Italia, è quello della crescita e delle sue incognite". E comunque, ha detto Napolitano, "non bisogna dimenticare il senso della festa che ricorre oggi, il senso originario che non si deve perdere: di occasione gioiosa, di espressione di coscienza di sé da parte del mondo del lavoro ed anche della conquistata libertà di riunirsi e di festeggiare le conquiste sociali". "Perciò - ha concluso il Capo dello Stato - rivolgo il più caloroso augurio ai lavoratori di ogni parte d'Italia, di ogni età, condizione e categoria. Il Primo Maggio é la loro festa".

    Giorgio Napolitano ha annunciato al Quirinale che promulgherà il ddl sul lavoro in materia di arbitrato nella nuova versione approvata delle Camere "come la Costituzione tassativamente prescrive, anche se qualcuno mostra di ignorarlo". Il capo dello Stato ha ricordato che ha rinviato il provvedimento alle Camere con messaggio motivato e adesso attende la conclusione del riesame parlamentare in corso. "Apprezzerò vivamente ogni riscontro positivo alle osservazioni da me formula - ha detto - ma astenendomi doverosamente da ogni commento e giudizio".

    " Il Governo deve impegnarsi a garantire il diritto al lavoro a tutte le famiglie ed ai giovani del nostro Paese - afferma l'avv. Angelo Pisani, Presidente dell'associazione NoiConsumatori, commentanto le parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano -. Il precariato è la piaga più profonda dei nostri tempi e toglie qualsiasi speranza di futuro e di vita ai cittadini. Si pensi a tutte le morti bianche ma anche a tutti quei cittadini che vedendosi negato il posto di lavoro  decidono in preda alla disperazione di togliersi la vita lasciando soli mogli e figli. Il quadro della nostra società, soprattutto nel Meridione, è davvero nero - continua l'avv. Pisani -. Aziende in crisi, cassa integrazione, manifestazioni quotidiane tolgono dignità ai nostri lavoratori. L'occupazione è mortificata, è denigrata, è calpestata. I tanti disoccupati non sanno più come sbarcare il lunario, come sfamare le proprie famiglie, ed ecco allora che in una città come Napoli e non solo, il tasso di disoccupazione si lega inevitalbilmente al quello della criminalità. Per non parlare di quanti si impiegano nel lavoro nero per guadagnare qualcosa e portarlo a casa rischiando quotidianamente la vita! Non vengono tutelati, non viene garantito loro il rispetto delle leggi sulla sicurezza sul lavoro e sono sfruttati per pochi euro. Si intervenga concretamente. Le parole sono belle ma i lavoratori hanno bisogno dei fatti!! Per di più, oltre alla disoccupazione, c'è anche il problema del lavoro a progetto, di quello a tempo determinato. I giovani che hanno volontà di lavorare si buttano a capofitto in un'occupazione che poi dovranno lasciare dopo pochi mesi. Cosa possono costruire in questo modo? Cosa è stato fatto finora per tutelarli? Come associazione noi chiediamo alle istituzioni maggiori garanzie. Chiediamo un lavoro sicuro che permetta ai cittadini di poter andare avanti onestamente e di guardare al futuro a testa alta e con tranquillità" - conclude Angelo Pisani.

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  • Tragedia sfiorata al Vomero. Pisani: "Vergogna! I cittadini sono abbandonati a loro stessi!"
    Ieri sera nel quartiere Vomero a Napoli si è verificata l'ennesima tragedia sfiorata. In città sono all'ordine del giorno i casi in cui anziani e donne vengono travolti da moto o motorini in corsa. Nell'arco di poco più di un mese almeno quattro i casi : uno di questi ha visto addirittura la morte di un anziano in via Marina a causa di una moto. "Chiediamo innanzittutto una maggiore manutenzione delle strade in quanto in molti quartieri le striscie pedonali  per l'attraversamento non sono più visibili. In secondo luogo urge un'intensificazione della  presenza dei  vigili e delle  forze dell'ordine per controllare la viabilità ed impedire, con appositi blocchi, sanzioni e sequestri, che i mezzi a due ruote corrano all'impazzata sul territorio cittadino". Lo ha detto l'avv. Angelo Pisani, Presidente dell'associazione NoiConsumatori, a proposito dell'incidente che si è verificato ieri sera nel quartiere Vomero, all'altezza dell'ospedale Santobono. Una donna è stata travolta in pieno da una motocicletta che sfrecciava a tutto gas. La vittima stava attravesando sulle strisce pedonali che si presentavano quasi del tutto cancellate. L'evidente stato di disorientamento e il sangue che la donna perdeva hanno fatto subito allarmare i passanti che prontamente hanno allertato l'ambulanza. I soccorsi sono arrivati dopo circa 30 minuti.

    "E' assurdo che i cittadini non vengano tutelati se attraversano la strada - continua l'avv. Pisani -.  Le istituzioni hanno il dovere di proteggere la cittadinanza ed evitare che si verifichino questi casi drammatici e assurdi. I controlli ridotti e l'incuria a cui sono soggette le nostre carreggiate portano a rischi estremanente seri per famiglie, ragazzi, anziani e donne ma che tuttavia possono essere evitati se solo ci fosse una maggiore presenza di controlli. Chiediamo alle istituzioni ed al Comune di provvedere a questo stato di abbandono totale. Non si possono lasciare i cittadini a loro stessi. E' una vergogna!" - conclude il Presidente Pisani.

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  • Parma-Roma. NoiConsumatori: "Ricorreremo alle vie legali"
    "Noi non scherziamo”. Dopo aver anticipato l'ipotesi di una class action contro il Casms nei giorni scorsi a causa dell'apertura del Tardini a un numero di tifosi della Roma (che cresce ogni giorno di più) per la partita di domani pomeriggio, il comitato locale di “Noi Consumatori” è passato dalle parole ai fatti ai fatti.



    All'indomani dell'incontro, il presidente della sezione parmigiana dell'associazione Filippo Greci ha infatti inviato (oggi alle 11,45 circa), a mezzo fax una lettera di diffida all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e al già citato Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive annunciando che in caso di incidenti si passerà alle vie legali. “E' la prima volta che in Italia si decide di attuare un'azione di questo tipo – spiega Greci – Noi abbiamo deciso di farla perché riteniamo che non sia giusto. Al contrario di quanto stabilito dall'Osservatorio Parma-Roma è una partita ad alto rischio incidenti e permettere a una tifoseria che in passato a Parma ha già creato problemi, tra accoltellamenti, risse e danni, è una decisione che ci lascia molto perplessi. A maggior ragione considerando che alle tifoserie di Lazio e Genoa, che a Parma hanno creato ben meno problemi, le porte erano state chiuse”. Il motivo dell'intervento è stato determinato dalle tante lamentele arrivate in associazione da residenti nella zona che non si sentono sicuri. “Vista l'importanza che ha per la squadra questo incontro, i tifosi romanisti arriveranno in massa, ben più del numero di 5500 a cui lo stadio è aperto, e non entreranno di certo tutti, con le potenziali conseguenze del caso – prosegue Greci - Decidere di giocare a porte chiuse avrebbe penalizzato i tifosi del Parma, ma anche reso il pomeriggio più sicuro. Mi auguro che non accada nulla, ovviamente, ma al minimo incidente, anche solo la rottura di un vaso di fiori, che sarà provocato in città, è garantito che passeremo alle vie legali, considerando l'Osservatorio come primo responsabile. Il presidente nazionale Angelo Pisani ci ha peraltro fatto sapere che avremo il suo massimo sostegno”.



    Di seguito il testo integrale della la lettera inviata dalla sezione di Parma di Noi Consumatori a Osservatorio e Cams.



    "II sottoscritto Dott. Filippo Greci, in qualità di Presidente dell'Associazione "Noi Consumatori-Sezione Provinciale di Parma", formula la presente per contestare le Vs. determinazioni sui profili di rischio della partita di calcio meglio individuata in oggetto. Da quanto desunto dagli organi di stampa è dato rilevare che, l'Osservatorio Nazionale sulle ManifestazioniSportive ed il Casms esprimevano dopo il derby Roma-Lazio u.s., un parere conciliante tanto da non adottare esemplari misure restrittive né imporre ildivieto di trasferta per i sostenitori delle squadre romane, nonostante i gravissimi disordini, incidenti e danneggiamenti verificatosi fuori dallo stadio Olimpico. La partita di calcio in programma sabato 1 maggio p.v. presso lo stadio Tardini, stadio giova ricordarlo, collocato nel centro della città di Parma, vedrà la trasferta e lo spostamento per le vie cittadine di migliaia di tifosi "giallorossi" , ed è già avvertita dai media locali e dalla cittadinanza tutta, contrariamente da quanto da Voi sostenuto come si evince dalla Vostra relazione consueta datata 21 aprile 2010 , ad altissimo rischio in un clima di pesante tensione per l'importanza che la competizione sportiva riveste nell'ambito del corrente campionato. La misura da Voi predisposta per limitare il numero degli accessi a 5.500 unità per i soli tifosi romanisti si appalesa inadatta ed assolutamente inidonea a scongiurare possibili incidenti, danneggiamenti ed episodi di violenza anche in considerazione nono solo della circostanza non trascurabile che le tifoserie dovranno transitare per il centro cittadino, ma anche che tantissimi supporters giallorossi, e' dato prevedibile, arriveranno senza biglietto nella speranza di poter comunque accedere all'impianto sportivo già di per se' di dimensioni alquanto ridotte. Per quanto sopra esposto, si rileva, dunque, la necessità di una immediata rivalutazione del rischio da parte Vostra con l'adozione e la prescrizione di opportune modalità per far assistere ai tifosi l'avvenimento sportivo, senza trascurare l'eventualità di far svolgere l'incontro sportivo a porte chiuse, dato che non e' mai troppo tardi, quando si tratta di sicurezza ed incolumità' pubbliche, prendere decisioni anche "draconiane" ed impopolari, ma che potrebbero rivelarsi quanto maiazzeccate. Si auspica vivamente, a questo punto, a che siano gli stessi ultras giallorossi ad isolare eventuali teppisti al seguito, personaggi che sono completamente estranei al sano tifo sportivo della stragrande maggioranza dei medesimi e che quindi la partita di calcio si risolva alla fine in una bellissima ed esemplare giornata di sport, grazie anche alla sensibilizzazione mediatìca e non che vi e' stata attorno alla vicenda. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, ci vedremo costretti, nostro malgrado, a ritenervi responsabili nel malaugurato caso di eventuali incidenti, danneggiamenti e disordini che si dovessero verificare in costanza della manifestazione sportiva di cui all'oggetto in quanto ascrivibili esclusivamente alla Vs. mancata adozione di adeguate misure di prevenzione per la sicurezzadei tifosi e dei cittadini".

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  • 1° maggio, ressa al Molo Beverello. Pisani: "Portiamo Napoli all'eccellenza"
    1° maggio, la giornata di festa che si trasforma in caos. Stamattina ressa agli imbarchi per le isole del Golfo di Napoli. Centinai di turisti e napoletani hanno letteralmente assaltato il Molo Beverello e il nervosismo è salito alle stelle quando i traghetti e gli aliscafi sono diventati strapieni.
     In molti hanno iniziato a protestare per la mancanza di collegamenti. Alcune compagnie, tra cui la Snav, hanno così deciso di organizzare corse suppletive per far tornare la situazione alla normalità.

    "L'ennesima figuiraccia agli occhi dei turisti: continua l'immagine di una Napoli in cui non funziona nulla. Non è possibile non prevedere la ressa di turisti in questo giorno di festa e soprattutto in questo periodo in cui sembra che, fortunatamente,  il turismo in città si stia riprendendo - commenta l'avv. Angelo Pisani, Presidente dell'associazione NoiConsumatori -. Bisogna che le istituzioni tutelino ed organizzino tutto,  dai trasporti agli eventi, dalla mobilità alla manutenzione della città per offrire un degno soggiorno agli stranieri che costituiscono una grande risorsa ed un incentivo per risollevarsi dalla crisi. Così come accade nelle altre città italiane dove la precisione dei trasporti è garantita ogni minuto vogliamo che anche la nostra bellissima Napoli arrivi all'eccellenza e per far ciò è necessario un costante monitoraggo della situazione cittadina. Possibile che Napoli è l'unica città d'Italia in cui i turisti sono abbandonati a se stessi?".

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  • CdM approva provvedimenti a tutela dell'ambiente
    L'ambiente è stato al centro del Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi a Palazzo Chigi. Su proposta del Ministro dell'ambiente, Stefania Prestigiacomo, il CdM ha approvato un ddl che prevede una serie di interventi per incentivare l'uso della bicicletta in città. Si propone che ogni edificio pubblico, stazione metropolitana e treno metropolitano di nuova progettazione, dispongano di un'area riservata al parcheggio di biciclette; sarà possibile anche trasportare cicli pieghevoli su alcuni autobus. Il provvedimento prevede, inoltre, l'istituzione della Giornata nazionale della bicicletta nella seconda domenica di maggio.


    Il CdM ha poi approvato una serie di misure che prevedono, al fine di tutelare le regole della concorrenza, l'assegnazione di quote di emissione di CO2 ad operatori energetici ed industriali, per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano nazionale di assegnazione (PNA) delle quote per il periodo 2008-2012. La norma risolve il problema dell'insufficienza di quote oggi disponibili (21,7 milioni di tonnellate) per soddisfare le nuove richieste di oltre 500 operatori energetici ed industriali per impianti entrati in funzione dopo l'adozione del Piano (ad aprile 2009).


    Con l'adozione di queste misure - si legge in una nota del Ministero dello Sviluppo Economico - "si è superato il rischio di aumenti del prezzo delle energia. Il decreto legge permette di soddisfare le richieste di assegnazione delle emissioni senza aggravi né per i consumatori né per la finanza pubblica. "Con questa misura - ha commentato Scajola - abbiamo ripristinato condizioni di concorrenzialità per le imprese, nel pieno rispetto degli obblighi comunitari in materia di emissioni. Anche le nuove imprese potranno disporre dei necessari diritti di emissione, avendo inoltre garantita la compensazione degli oneri per acquistarli: è stato così possibile evitare rincari dei prezzi dell'energia elettrica, con aumenti nelle bollette dei consumatori, famiglie e imprese".



    Fonte: http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=27650

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  • I diritti patrimoniali - Diritto di riproduzione

    Si parla di diritti patrimoniali quando ci si riferisce a quella serie di diritti di utilizzazione economica che nella l.a. è compresa fra gli articoli 12 e 19. L'indicazione degli specifici modi di utilizzazione economica non è tassativa, ma meramente esemplificativa, come si evince dall'articolo 12, comma 2, che presenta l'elenco di diritti con l'espressione «in particolare». I diritti sono fra loro indipendenti. In tal modo, ciascuno di essi può essere ceduto o esercitato l'uno a prescindere dall'altro, «senza che la cessione o l'esercizio di uno di loro implichi la cessione o l'esercizio degli altri».

    Anche la giurisprudenza precisa questa importante caratteristica dei diritti patrimoniali d'autore (che si rinviene nell'articolo 19 della l.a.). Non a caso, sin dalle sentenze più risalenti si può notare come i giudici definiscano il contenuto del diritto d'autore come un «complesso di diritti di utilizzazione dell'opera dell'ingegno trasferibile unitariamente» (Cass. 19/7/66, n. 1951). Questa peculiarità dei diritti d'autore fa sì che ciascun autore possa cedere differenti diritti ad altrettanti differenti soggetti oppure possa cederne solo alcuni. Secondo la disciplina normativa vigente in materia di diritti d'autore, infatti, le varie forme di utilizzazione economica sono il contenuto di altrettanti diritti esclusivi e reciprocamente indipendenti, sicché è ben concepibile che l'autore, o i suoi aventi causa, trasferiscano taluno dei diritti patrimoniali, rimanendo titolari di tutti gli altri (Cass. 21/2/69, n. 587, Caso Pirandello).

    Per quanto concerne la durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, questi durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Così recita l'articolo 25 l.a., che in precedenza (cioè prima della modifica intervenuta grazie alla legge 6/2/1996, n. 52, Legge Comunitaria per il 1994) era di soli cinquanta anni.


    Di seguito se ne analizzano i principali.


    Diritto di riproduzione

    Il diritto di riproduzione è uno dei principali e più «famosi» diritti patrimoniali che spetta all'autore. L'articolo 13 l.a. che si occupa appunto di tale diritto è stato oggetto di modifica da parte del citato d.lgs. 68/03. In precedenza, questa norma affermava che «il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione».


    Oggi, invece, esso recita: «Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia e ogni altro procedimento di riproduzione». La modifica è quantitativamente poco intuibile, poiché vengono aggiunte solo alcune parole alla disposizione previgente. A ben guardare, però, le poche parole aggiunte appaiono di notevole rilevanza, poiché si precisa meglio (riprendendo alla lettera le parole della direttiva) l'oggetto del diritto di riproduzione in copie; infatti, esso consiste nella moltiplicazione in copie, che deve essere «diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma». Quindi, abbracciando in maniera quasi esaustiva tutti i casi in cui vi possa essere un'attività di copiatura di un'opera.

    Si fanno ora alcuni esempi di diritto di riproduzione.



    Diritti meccanici.

    I «diritti meccanici» sono generalmente intesi come quei diritti che ha l’autore di riprodurre il proprio lavoro nella forma di registrazioni (fonogrammi o fissazioni audiovisive) prodotte «meccanicamente» nel senso più ampio del termine, incluse le procedure elettro-acustiche ed elettroniche. Il più tipico e il più economicamente importante diritto di riproduzione meccanica è il diritto dei compositori di pezzi musicali di autorizzarne la registrazione sonora.

    Il d.lgs. 68/03 ha precisato in maniera chiara quelle che sono le facoltà degli autori per quanto concerne la registrazione delle proprie opere. Il nuovo articolo 61 della l.a. (modificato appunto dalla novella del 2003) afferma che l'autore ha il diritto esclusivo di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata (lett. a)). Si tratta di un'importante precisazione che vuole adeguare sensibilmente la nostra legislazione sui diritti d'autore alle (potenzialmente infinite) evoluzioni che la tecnica ci riserverà nel futuro e che utilizziamo nel presente.



    Diritti di riproduzione reprografica e diritti coinvolti nella home taping.

    La riproduzione domestica di registrazioni sonore o audiovisive (home taping) pregiudica seriamente il legittimo diritto degli autori sulla riproduzione delle proprie opere. Secondo la Convenzione di Berna (articolo IV dell'Annesso) in questi casi le Nazioni devono predisporre mezzi giuridici per eliminare tali pratiche pregiudizievoli ovvero devono prevedere in capo agli autori un diritto a una congrua remunerazione.

    La prima Nazione a introdurre una tale compensazione fu la Repubblica Federale Tedesca nel 1965, la seconda l’Austria, nel 1980, la terza l’Ungheria, nel 1982, e da allora altri Paesi hanno seguito più o meno gli stessi passi (Congo, Francia, Islanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia) o hanno preparato disegni di legge con questo effetto.

    I Paesi che hanno introdotto royalties per l’home taping hanno riconosciuto che gli introiti sono giustificati per quanto riguarda le registrazioni sia audio sia video. Nel 1965 la Repubblica Federale Tedesca ha introdotto tasse sugli apparecchi hardware, cioè sugli apparecchi di registrazione; nel 1985, poi, ne sono state introdotte altre sui mezzi di registrazione (blank tapes). L’Islanda, il Portogallo e la Spagna hanno introdotto royalties sia sugli apparecchi hardware sia sui mezzi di registrazione, mentre altre Nazioni (Congo, Finlandia, Francia e Ungheria) hanno ristretto la loro applicazione ai mezzi di registrazione.


    Il diritto di riproduzione nella comunicazione fra computer.

    La definizione riportata dall'attuale articolo 13 l.a., come si è evidenziato supra, è stata elaborata proprio per essere applicata al mondo di Internet (e, più in generale, alle evoluzioni tecnologiche a lungo termine). Infatti, essa fa riferimento a riproduzioni effettuate con qualunque mezzo, dunque facendovi rientrare anche quella realizzata mediante il computer, che può essere permanente o temporanea.

    In precedenza, però, prima che venisse introdotta questa nuova formulazione della norma, ci si interrogava a lungo circa l'applicabilità della disciplina previgente al fenomeno di Internet. Si affermava, infatti, che quella normativa, anche se precisa e lungimirante («ogni altro procedimento di riproduzione»), non era adatta a disciplinare le riproduzioni di opere che si generano quando si «naviga» su Internet. Nella comunicazione fra computer in rete, infatti, si va oltre il concetto di «copia», che è sempre stato riferito alla materialità di un supporto. La realtà odierna, infatti, è fatta da nuove forme di riproduzione quali la memorizzazione sull'hard disk e la visualizzazione di un file sul monitor, che sono costituite esclusivamente da impulsi elettrici.


    Diversi allora furono i tentativi di risolvere questa impasse.

    La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, 2001/29/CE5 (poi recepita in Italia con il più volte citato d.lgs. 68/03), infine, diede una definizione compiuta di riproduzione all'articolo 2: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sottoelencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:


    a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;


    b) agli artisti, interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;

    c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;


    d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;


    e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».


    La riproduzione in «qualunque…forma» implica anche la duplicazione, per esempio, di un bene immateriale in un altro bene immateriale, come i file (senza che venga fissato il bene immateriale in un supporto fisico e poi prodotto in copie con contenuto analogo).

    Nella Direttiva anzidetta si è cercato di trovare un equilibrio fra i diritti degli autori e quelli degli utenti, fissando alcune eccezioni e limitazioni, che gli Stati membri dovrebbero applicare in modo coerente (considerando 32) e che non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti (considerando 44).


    L'articolo 5, comma 1, afferma: «Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:


    a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o


    b) un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali».


    Vi ricadono, quindi, le ipotesi di semplice visualizzazione di una pagina web sul monitor (browsing), perché atto di riproduzione temporanea privo di rilievo economico proprio, con lo scopo di consentire la trasmissione in rete o l'utilizzo legittimo di un'opera.

    Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10898

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  • Consulenti del lavoro: va incentivato il risparmio previdenziale individuale

    Il vicepresidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro con delega alla previdenza, Alessandro Visparelli, ha spiegato in un'intervista a 'Italia Oggi', le misure suggerite dalla categoria per il sistema pensionistico. "Uno dei possibili interventi potrebbe essere quello di sgravare il sistema previdenziale dalle prestazioni assistenziali (pensioni sociali, assegno sociale, integrazione al minimo, prepensionamenti, ecc) spostandole sulla fiscalita' generale; l'altro auspicabile intervento dovrebbe essere rivolto a promuovere e incentivare il risparmio previdenziale individuale". Secondo Visparelli, occorre "favorire e incentivare forme di previdenza complementare, ancora non sufficientemente diffuse tra i dipendenti delle piccole e medie imprese. [...] Inoltre, il sistema deve assicurare analoghi livelli di prelievo e di sostituzione alle diverse coorti di iscritti, che si susseguono nel tempo. Vi e' da garantire equita' intergenerazionale fra lavoratori e pensionati".











    Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8368.asp

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  • In libreria: Codice del diritto dell’informatica e di internet
    Il progressivo crescente utilizzo di Internet anche per finalità commerciali — e non più solo di scambio di informazioni a titolo di cortesia o nell'esercizio di atti¬vità istituzionali non-profit — ha richiamato l'attenzione del giurista su una serie di problemi — conclusione del contratto virtuale, firma digitale, tutela della proprietà intellettuale e industriale, tutela dei consumatori, tutela della riservatezza, legge applicabile, per citarne alcuni — resi ancora più complessi dalla internazionalità del fenomeno. All'inizio del nuovo millennio il commercio elettronico è, infatti, un'attività mondiale che richiede un coordinamento internazionale. L'interdisciplinarietà del fenomeno e la progressiva regolamentazione della materia hanno costituito da stimolo alla raccolta, in un Codice di inizio millennio, della normativa dell'informatica e dei vari settori giuridici interessati dall'utilizzo del nuovo medium tecnologico Internet. Il volume, infatti, raccoglie la normativa vigente, anche comunitaria, legata a tali complessi fenomeni a partire dalle convenzioni internazionali in materia di legge applicabile e giurisdizione. Nel quadro comunitario di regolamentazione giuridica del fenomeno del com¬mercio elettronico si inserisce l'importante tentativo di armonizzazione rappresen¬tato dalla Direttiva CE del 22 maggio 2001, n. 29 su taluni aspetti del diritto d'au¬tore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dalla Direttiva CE dell'8 giugno 2000, n. 31 sul commercio elettronico, dalla Direttiva CE del 18 settembre 2000, n. 46 sul pagamento elettronico e dalla Direttiva CE del 13 dicembre 1999, n. 93 sulle firme elettroniche. La diffusione dell'informatica — prima — e della telematica delle reti intercon¬nesse — successivamente — ha profondamente interessato e stimolato la riflessione del giurista e del legislatore rendendo necessaria ed attuale l'opera di raccolta della normativa esistente in un codice di agevole consultazione. Fra gli interventi normativi nazionali più recenti riportati nel volume e connessi direttamente o indi-rettamente alla regolamentazione di Internet e del commercio elettronico vi sono tra gli altri: D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 11, che reca la nuova disciplina dei servizi di paga¬mento nel mercato interno; D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 177. Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e ridenominazione in DIGITPA a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; L. 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di posta elettronica certificata (PEC) ob¬bligatoria; le Direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni, fra cui si segnalano la Dir. CE 25 novembre 2009, n. 136 e la Dir. CE 25 novembre 2009, n. 140. Questa settima edizione del Codice tiene conto delle novità normative pubbli¬cate in G. U. sino al 13 febbraio 2010.





    Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8388.asp

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  • Made in Italy: per un marchio più chiaro

    Secondo quanto fa sapere il governo, saranno più efficaci le norme a tutela del Made in Italy: le nuove disposizioni in materia, introdotte con il decreto legge n. 135 del 2009 (convertito con modifiche dalla legge 166/2009) rafforzeranno la tutela del consumatore mettendo in evidenza la reale origine del prodotto. La normativa sarà funzionale alla tutela di quasi cinquecentomila aziende manifatturiere che producono nel nostro paese e che si battono per la lotta contro le contraffazioni. “Siamo il secondo Paese industriale manifatturiero d’Europa – ha dichiarato il Ministro delle Politiche europee Andrea Ronchi nel suo intervento sul Made in Italy - ma anche il primo in Europa nella graduatoria dei prodotti Dop e Igp (con 182 prodotti certificati) e il secondo al mondo per numero di brevetti registrati”. Dagli accessori alle calzature, dall’intimo agli abiti da sposa, dagli arredi ai gioielli: sono centinaia i prodotti che potranno usufruire della indicazione dell’origine italiana del prodotto. Questo marchio sarà la garanzia del fatto che l’intera filiera di produzione sia fatta interamente sul territorio e cioè il disegno, la fase della progettazione, la lavorazione e il confezionamento. “Dietro questa battaglia – ha aggiunto il Ministro - c’è anche la difesa della nostra identità più profonda: quella che si esprime nell’amore per il bello e nella difesa di quella garanzia di qualità che è il nucleo fondante della grande imprenditoria italiana. Ricchezze ed eccellenze che devono essere difese con forza, nella piena consapevolezza che dietro questa battaglia non c’è soltanto il semplice e sacrosanto interesse economico, la difesa del nostro tessuto imprenditoriale e la tutela del diritto alla trasparenza per il consumatore”.


     
     
     
     
    Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8371.asp

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  • Lavoro straordinario e ordinario: patto di conglobamento

    Il Ministero e delle Politiche sociali, con interpello del 02 aprile 2010, n. 14, ha reso noto che ai fini della validità del patto di conglobamento del compenso per il lavoro straordinario nella retribuzione ordinaria, è tuttavia richiesto che risultino, in ogni caso, riconosciuti i diritti inderogabili dei lavoratori e determinati i compensi per il lavoro ordinario e straordinario, in modo da consentire il controllo giudiziale sull’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantigli per legge o in virtù della contrattazione collettiva


     
     
     
     
    Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_8320.asp

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  • Liberi Farmacisti su obiezione di coscienza: "La farmacia non può esercitarla"
    "Il farmacista può esercitare obiezione di coscienza, ma alla farmacia tale comportamento deve essere negato". E' quanto precisa il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti in riferimento al disegno di legge, presentato ieri al Senato dalla senatrice del Pdl Ada Spadoni Urbani, contenente le "Disposizioni in materia di obiezioni di coscienza dei farmacisti nella dispensa dei farmaci rientranti nella contraccezione di emergenza".

    Il ddl concederebbe al farmacista la possibilità di esercitare la propria obiezione di coscienza, e il MNLF sottolinea che "mentre al singolo professionista non può essere negata la libertà di scelta rispetto alle proprie convinzioni etiche o religiose, alla farmacia, in quanto già detentrice di un'esclusiva e concessionaria di un rapporto privilegiato con lo Stato di monopolio, non deve essere permesso di esercitare l'obiezione di coscienza, rifiutandosi di vendere farmaci come la pillola del giorno dopo o affini".

    "Ogni farmacia - aggiunge il MNLF in una nota - nel caso venga riconosciuto tale diritto al professionista, dovrà provvedere che nel proprio organico sia sempre a disposizione almeno un farmacista non obiettore in modo da non ledere un altro diritto: quello del paziente di ottenere il farmaco. In caso di obiezione di coscienza del titolare della farmacia o dell'impossibilità della farmacia di consegnare il farmaco per assenza di professionisti disponibili, dovrà essere revocata la concessione dello Stato che permette a quella farmacia di operare sul territorio e la stessa rimessa a concorso".



    Fonte: http://www.helpconsumatori.it/news.php?id=27654

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  • Pg della Cassazione: no a discriminazioni razziali nelle adozioni internazionali

    La procura: illegittimo indicare nella richiesta l'indisponibilità ad adottare bimbi di colore

    MILANO - Nessuna discriminazione è possibile in tema di adozioni. La procura della Cassazione dice «no» alle coppie che chiedono uno o più bambini in adozione indicando, però, di non essere disponibili a ricevere bimbi di pelle nera o di etnia non europea. La procura della Suprema Corte, sollecitata da un esposto dell'associazione «Amici dei bambini», ha espresso questo orientamento innanzi alle Sezioni Unite che dovranno prendere posizione al più presto in materia.

    LA VICENDA - L'intero caso nasce da un ricorso, presentato dalla associazione, impegnata nella tutela dei diritti dell'infanzia, alla procura generale della Casszione, con il quale si chiedeva che il procuratore generale, ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile, proponesse ai giudici di piazza Cavour di illustrare la corretta interpretazione dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 184 del 1983 che regola le adozioni. Al centro della vicenda, l'accoglimento, da parte del tribunale dei minorenni di Catania, dell'istanza di una coppia che si era dichiarata disponibile «all'accoglienza fino a due bambini, di età non superiore ai 5 anni senza distinzione di sesso e religione» e «non disponibile ad accogliere bambini di pelle scura o diversa da quella tipica europea o in condizione di ritardo evolutivo». Il tribunale di Catania, aveva quindi dichiarato i coniugi «idonei all'adozione sino a due minori di nazionalità straniera che presentino le caratteristiche risultanti dalla motivazione». Secondo Marco Griffini, presidente dell'associazione che ha presentato l'esposto, il decreto emesso dal tribunale contiene «una palese discriminazione su base razziale nei confronti di minori di colore e di etnia straniera a quelle presenti in Europa». La procura generale della Cassazione ha quindi deciso di sollevare a sua volta il caso di fronte alle sezioni unite, chiedendo, come ha fatto il sostituto pg Aurelio Golia, l'accoglimento del ricorso. La decisione delle sezioni unite civili, che non avrà ripercussioni sul caso di Catania, ma stabilirà soltanto un orientamento giurisprudenziale, arriverà nelle prossime settimane.
    Fonte: corrieredellasera.it


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  • Leggera ebbrezza, senza dolo no al sequestro del motorino

    Niente sequestro del motorino per il conducente che, in stato di ebbrezza, ma comunque al di sotto delle soglie (il tasso di alcol riscontrato era di 0,14 grammi per litro), ha provocato delle lievi lesioni colpose. Il Codice della strada, infatti, impone la confisca del mezzo solo quando questo sia stato utilizzato «per» commettere un reato e non «nel» commetterlo. Insomma, per poter trattenere il motorino del conducente alticcio che ha provocato un piccolo incidente è necessario provare il dolo nella condotta. Sulla base di queste motivazioni, la Cassazione (sezione quarta penale, sentenza 16130/2010) ha respinto il ricorso proposto dal Pm presso il tribunale di Pordenone che si era opposto alla scelta dello stesso tribunale di non applicare, insieme all'ammenda di 1.256 euro (di cui 456 in sostituzione di 12 giorni di arresto), anche la confisca (finalizzata al sequestro).

    Spiegano i supremi giudici che la norma in gioco (l'articolo 213 del codice della strada) richiede, per il trattenimento del veicolo, che «il rapporto strumentale tra il mezzo e il reato sia conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato». In altre parole, il motorino deve essere stato usato nell'intento di commettere il reato. Ma nel caso delle lesioni colpose, l'evento si verifica contro le intenzioni del conducente. Di qui l'impossibilità di applicare una norma che richiede, invece, il dolo.

    Discorso diverso da quanto può accadere per il reato specifico di guida in stato di ebbrezza (al di sopra dunque della soglia minima di 0,5 grammi di alcol per litro) dove, invece, è stato riconosciuto anche dalla stesssa Cassazione quel rapporto di strumentalità, tra impiego del veicolo e consumazione del reato, che fa scattare la confisca.
    Fonte: ilsole24ore.com


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  • Il Cdm impugna tre leggi regionali su precari e professioni sanitarie

    Tre leggi regionali impugnate dal Consiglio dei ministri. È stata impugnata la legge regionale della Puglia n. 4/2010, che contiene norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali. Nel mirino di Palazzo Chigi alcune disposizioni regionali che prevedono la stabilizzazione e l'inquadramento di personale sanitario precario anche della dirigenza medica, in contrasto, spiega una nota del palazzo, con il principio del pubblico concorso, e con i nuovi principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica che, in sostituzione delle procedure di stabilizzazione consentite dalla legislazione statale, stabiliscono nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti. Le stabilizzazioni e gli inquadramenti che interessano i medici risultano anche in contrasto con la legislazione statale che regolamenta l'accesso alla dirigenza medica. Ultimo appunto: le disposizioni sono prive di copertura finanziaria.

    Impugnata anche la legge regionale della Puglia n. 5/2010 che consente la stabilizzazione di personale a tempo determinato dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, violando la regola del pubblico concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, più volte ribadita dalla Corte Costituzionale, in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione.

    Impugnata anche la legge regionale del Veneto n. 17/2010 che istituisce le direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e le direzioni generali delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. «Alcune disposizioni regionali, infatti, prevedendo l'istituzione delle direzioni aziendali e delle loro articolazioni - spiega una nota - senza specificare che all`istituzione dei relativi posti si provvede attraverso modificazioni compensative della dotazione organica complessiva aziendale (come disposto nel contratto collettivo), e senza prevedere la copertura finanziaria dei maggiori oneri di spesa sicuramente derivanti dall'istituzione delle nuove direzioni, violano il principio costituzionale secondo il quale leggi che importino nuove e maggiori spese devono indicare mezzi per farvi fronte. Le disposizioni violano, poi, spiega la nota, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e, intervenendo in materia disciplinata dal contratto collettivo, incidono su competenze riservate allo Stato.
    Fonte: ilsole24ore.com


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  • Corte di Cassazione n° 25173 ? condominio ? lavori di ristrutturazione ? danni a terzi - culpa in eligendo ? 03.12.07.-

    “La erronea scelta dell'appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra la violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell'art. 2043 c.c. e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca e il capo decisionale che ne ritenga la sussistenza deve essere sostenuto da adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento della scelta. Il giudice deve infatti accertare se in tale momento l'impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto di appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul fatto che si fosse verificato l'evento dannoso”. 



                                                                Corte di Cassazione – Sezione terza civile –
                                                                              sentenza 25  n. 25173
      
    Presidente – Relatore Mazza Pm Scardaccione – conforme –
    Ricorrente Condominio di Palazzo P. Foggia –
    Controricorrente M.

                                                                              Svolgimento del processo 

    Il condominio del palazzo P. sito in Foggia, … omissis …, otteneva, in data 13.5.1999, dal Giudice di Pace di quella città, l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire 4.245.274, a carico del condomino M. Antonio, a titolo di pagamento della quota relativa a lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale. 
    L'ingiunto proponeva opposizione deducendo che la delibera assembleare avente ad oggetto i lavori in questione era nulla e che il giardino di sua proprietà esclusiva era stato danneggiato a causa della esecuzione dei lavori predetti.
    Affermava che l'entità del danno da lui riportato superava sensibilmente l'entità della somma chiesta dal condominio.
    Chiedeva quindi l'accertamento del suo credito, che opponeva in compensazione al credito eventuale del condominio.  Il condominio si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione e della domanda proposta dal M. in riconvenzione.
    Chiedeva altresì chiamarsi in causa la srl. E. appaltatrice dei lavori di ristrutturazione. 
    Il Giudice di Pace, con sentenza 31.5.2001, rigettava l'opposizione, avendo osservato che il condominio era privo di legittimazione passiva sostanziale, in quanto i lavori erano stati eseguiti in regime di appalto e che la domanda del M. non era stata estesa alla srl. E. . Il M. proponeva appello, cui resisteva il condominio.
    Non si costituiva la soc. appaltatrice.
    Il Tribunale di Foggia, con sentenza 13.5.2003, in accoglimento dell'appello, dichiarava il condominio responsabile del danno lamentato dal M. per entità pari alla somma di cui al decreto ingiuntivo e applicava la richiesta compensazione. 
    Avverso tale sentenza il condominio propone ricorso per cassazione affidato a quattro mezzi di gravame.
    Il condomino M. resiste con controricorso. La srl E. non svolge difese.  Motivi della decisione 
    Il Giudice a quo ha ritenuto la responsabilità del condominio per culpa in eligendo, sull'assunto della scarsa professionalità della ditta appaltatrice. Ha altresì osservato che, avendo il M. affermato che il condominio assunse la direzione dei lavori, poteva ricorrere l'ipotesi della culpa in vigilando. Ha quindi determinato il danno in lire 4.400.000, di cui lire 2.400.000 per ripulitura del giardino, come attestato da una fattura, e lire 2.000.000, in via equitativa, per altri danni al giardino. 
    Con il primo mezzo di gravame, il ricorrente condominio lamenta la violazione dell'art. 2049 del codice civile.
    Osserva che il giudice a quo non ha considerato che, per il principio della autonomia dell'appaltatore, il committente non è responsabile dei danni cagionati a terzi a causa della esecuzione dell'opera appaltata, se non nella ipotesi di affidamento dei lavori ad impresa assolutamente inidonea o nel caso in cui, per patti contrattuali, l'appaltatore abbia agito quale nudus minister del committente. 
    La censura è inammissibile per difetto di interesse. Con essa infatti il ricorrente condivide lo stesso principio di interpretazione normativa affermato sinteticamente dal giudice a quo, che ha ritenuto la responsabilità per culpa in eligendo del condominio. 
    Con la seconda censura il ricorrente condominio lamenta la violazione dell'art. 2051 del codice civile e, pur osservando che nella sentenza impugnata non è stato fatto riferimento alcuno alla responsabilità prevista dalla predetta norma, afferma che il danno lamentato dal M. non è derivato da difetti del fabbricato condominiale, ma da erronea installazione del ponteggio da parte dell'appaltatore. 
    Anche tale censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto proposta in relazione ad una ipotetica motivazione decisionale di cui non sussiste traccia nella sentenza, come del resto ha ammesso lo stesso ricorrente. 
    Con il terzo mezzo di gravame il condominio denuncia difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, che indica nella ritenuta culpa in eligendo. Osserva che il giudice a quo nulla ha esposto a sostegno di tale affermata responsabilità, che ha ritenuto sussistente sulla sola base dell'evento dannoso dedotto in lite.
    Rileva ancora che il Tribunale, pur avendo adombrato la sussistenza di una ipotesi di culpa in vigilando, ha ugualmente omesso ogni indagine e motivazione su tale aspetto della controversia. La censura merita accoglimento per quanto attinente alla ritenuta culpa in eligendo. 
    La erronea scelta dell'appaltatore, perché assolutamente inidoneo, integra la violazione di una regola di cautela imposta dalla norma dell'art. 2043 c.c. e, come tale, deve essere provata da colui che la invoca e il capo decisionale che ne ritenga la sussistenza deve essere sostenuto da adeguata motivazione, basata su argomentazioni riferibili al momento della scelta.
    Il giudice deve infatti accertare se in tale momento l'impresa appaltatrice presentasse o meno caratteristiche tali da evidenziarne l'assoluta inidoneità a compiere l'opera oggetto di appalto. Siffatta motivazione è del tutto assente nella impugnata sentenza, avendo il giudice ritenuto la colpa in eligendo soltanto in esito ad un giudizio ex post basato esclusivamente sul fatto che si fosse verificato l'evento dannoso. 
    Non è invece sostenuto da interesse il secondo punto della censura, attinente alla culpa in vigilando. Infatti devesi rilevare che la decisione assunta con l'impugnata sentenza non è fondata sulla culpa in vigilando, che è citata soltanto come mera ipotesi non valorizzata.
    Infine il condominio, con l'ultima censura, lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine alla determinazione della entità del danno.
    Osserva che la fattura indicata nella sentenza a riprova della pulitura del giardino non ha valore probatorio perché proveniente dal terzo e non asseverata in giudizio, né utilizzata dal giudice sotto il profilo del suo eventuale valore indiziario; che il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è stato effettuato pur nella possibilità di una precisa determinazione dell'ammontare del danno. 
    La censura non merita accoglimento, siccome incidente sulla valutazione di merito compiuta dal Tribunale in ordine alla entità dei danni arrecati al giardino del M. e non contestati dal condominio. Di merito è anche la valutazione circa la necessità del ricorso al criterio di valutazione equitativa.

    La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Foggia, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

                                                                                           PQM

    La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Foggia anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 
    Fonte: giudicedipace.it


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  • Condominio ? controversie tra condomini - competenza del Giudice di Pace ex art. 7 c.p.c. ? 24.07.08. ?

    Il Giudice di Pace di Martina Franca, nella sentenza in oggetto, relativa ad una controversia tra condomini, ha ribadito quanto precisato dalla Corte di Cassazione sulla competenza del Giudice di Pace: “In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini. Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso”.  


                                                         REPUBBLICA ITALIANA

                                                     In nome del Popolo Italiano


                                          IL GIUDICE DI PACE R. DI MARTINA FRANCA,

    Dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente SENTENZA

    nel ricorso, iscritto al n° R. G. 1134/07, avente ad oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo condominiale, promossa da:     C. M. e C. A. residenti in Martina Franca rappresentati e difesi dall’Avv. L. S., ivi elettivamente domiciliati, presso e nello Studio Legale S., giusta procura a margine dell’ atto di citazione,                               parte attrice
    contro    
    Condominio di Via M. n. n. ../A, in persona dell’amministratore pro-tempore, dott.ssa S. R.,  rappresentato e difeso dall’Avv. R. N., giusta mandato a margine del  ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Martina Fr. parte convenuta
    Conclusioni per la parte attrice:Voglia, il Giudice di Pace adito, respinto il contrario, così provvedere:
    1)        Preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell’opposto, per la mancata costituzione formale e legale dello stesso;
    2)        Nel merito, revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, in relazione ai motivi di opposizione;
    3)        Condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio;
    In via gradata, all’occorrenza, si insiste nelle richieste istruttorie già avanzate nel corso del giudizio.Conclusioni per il convenuto condominio: Voglia il Sig. Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere;     
    A. Confermare il decreto ingiuntivo n. 77/07 del 30.04.2007, perché emesso in presenza delle condizioni di Legge in materia, e rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, perché proposta con motivazioni e conclusioni non attinenti al presente giudizio.   
    B. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
    In via istruttoria ci si riporta ai documenti di cui ai fascicoli di parte della fase monitoria e di quella di merito, con riserva di eventuale ulteriore produzione documentale e richieste istruttorie nei termini processuali.

                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO    

    Con atto di citazione ritualmente depositato il 11.10.2007, parte attrice conveniva in giudizio il Condominio di Via M../A opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal GDP di Martina Franca in data 3.04.2007, notificato in data 11.05.07, con il quale veniva ingiunto al Dott. C. M. e alla Sig.ra C. A. il pagamento della somma di E. 333,61 oltre alle spese e competenze di giudizio.      
    Sosteneva il ricorrente, nella persona della Dott.ssa S. R. che gli ingiunti si sarebbero resi morosi di tale somma conseguente alla approvazione del bilancio consuntivo relativo alla gestione amministrativa da gennaio 2006 a gennaio 2007 di un condominio sito in Martina Franca alla Via M. ...      
    Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del 15.06.07, notifica-to il 18.06.07, i Sigg.ri C. – C., citavano in giudizio il “condominio” di Via M. n. .., in  persona del dichiaratosi Amministratore p.t., opponendosi, pertanto, al decreto ingiuntivo e chiedendo che venisse preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’opposto, per la mancata costituzione formale e legale del condominio, che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettate le avverse domande, oltre alla condanna delle spese, competenze ed onorari di giudizio.     
    Con comparsa di costituzione e risposta del 19.10.2007 si costituiva il “condominio” sito in Martina Franca alla Via M. n. ../A  chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo de quo oltre la condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.      
    Istruita la causa attraverso la documentazione esibita dal Condominio opposto consistente in copia dei seguenti documenti: delibera del 26.06.2001 e della comunicazione del Sig. C. di pari data, regolamento condominiale e tabelle millesimali, lettera Avv. S.del 13.07.2001, delibera del 14.03.2002 e relativa convocazione, delibera del 7.08.2006 con relativo piano di riparto, situazione di cassa, avviso di convocazione e notifica verbale, convocazioni e notifiche assemblee del 23.11.2006 e 16.02.2007, fascicolo procedimento monitorio con relativo ricorso e decreto, nonché con l’acquisizione di documentazione come richiesta dal Giudicante con Ordinanza del 17.12.2007, la stessa causa veniva all’udienza del 13.06.2008 per la decisione finale, essendo fallite le trattative di bonario componimento.

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE    

    In via preliminare è necessario esaminare la competenza di questo giudice ad e-saminare la controversia di che trattasi a seguito dell’opposizione proposta e che si solleva d’Ufficio.   
    In altre parole, prima di esaminare il merito e la regolare costituzione delle parti,  è necessario eseguire preliminarmente l’accertamento in merito all’appartenenza del tratto di strada sulla quale sono stati eseguiti i lavori di riparazione alla proprietà con-dominiale in generale od in particolare agli utenti di quel tratto di strada, che necessariamente devono transitare sullo stesso tratto di strada per accedere alle loro abitazioni.   
    Con l’esibizione della documentazione effettuata dalle parti sorgono dubbi per l’individuazione dell’appartenenza del tratto di strada a tutti i condomini del complesso o solo a quelli, come sopra detto, che utilizzano il suddetta tratto di strada per accedere alle loro abitazioni.   
    Detto accertamento ha natura reale, per cui non è di competenza di questo giudice, ma del Tribunale.     Prevede, infatti,  l’art 7 sulla competenza del giudice di pace: “Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili [c.c. 812] di valore non superiore a lire cinque milioni, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudi-ce [c.p.c. 8, 16, 322].
    Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non supe-ri lire trenta milioni.
    E' competente qualunque ne sia il valore:
    1) per le cause relative ad apposizione di termini [c.c. 951] ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
    2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condomi-nio di case;
    3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.”     
    Dal dettato del suddetto art. si desume che in materia di condominio il GDP è competente solo per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e non per accertamenti di natura immobiliare.    
    Quanto sopra è confermato senza ombra di dubbio dalla Corte di Cassazione che ha stabilito:
    - In tema di controversie tra condomini, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, c.p.c., devono intendersi per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini.
    Sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso. (Nel caso di specie, in applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia insorta a seguito della domanda di un condomino che, deducendo la nullità della delibera che aveva destinato a parcheggio l'area del cortile condominiale, per il mutamento, da essa operato in violazione dell'art. 1102 c.c., della naturale destinazione del cortile, ha confermato la decisione del tribunale, che aveva dichiarato la propria competenza, sul rilievo che, in detta controversia, veniva in contestazione il diritto stesso dei condomini ad utilizzare il cortile come area di parcheggio).(Cass. civ., Sez. II, 22/05/2000, n.6642).     
    Questo GDP nell’ambito delle facoltà dei compiti istituzionali del Giudice di Pace, che ha come ben noto il fine  principale  di dirimere bonariamente le controversie tra le parti, anche per evitare ulteriori fasi del giudizio  che inflazionano gli Organi superiori della Giustizia ( Tribunale, Cassazione, ecc.), ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva, soluzione che purtroppo non è stata né coltivata, né trovata da ambedue le parti.      
    Pertanto, si ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio.     
    A tal riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito: - In materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.
    In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del contenuto dell'ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest'ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che - allo stato - sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l'accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi - già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia - e ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.)

                                                                     P.Q.M.

    Il Giudice di pace r. di Martina Franca, dott. Martino Giacovelli, non definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla parte attrice contro il Condominio di Via M. nr. 69/A di Martina Franca, cosìPROVVEDE
    1) dichiara la propria incompetenza per materia;
    2) di conseguenza revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 77/07 del 30.04.2007;
    3) dichiara la competenza del Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Martina Franca;4) compensa le spese di giudizio.
    Così deciso a Martina Franca  il 24.07.2008                                                            

        Il Giudice di Pace r.                                                                                            
      (Dr. Martino Giacovelli)  
    Fonte: giudicedipace.it


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  • Condominio - spese condominiali - 18.07.2006

    Il Giudice di Pace di Benevento, nella sentenza in oggetto, esamina la questione relativa al  pagamento delle spese condominiali, qualificandolo tale obbligazione, così come giurisprudenza costante, una obbligazione propter rem. Inolte, il Giudice adito decide sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata da un condomino, nei confronti del condominio. 

                                         UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO
                                                         REPUBBLICA ITALIANA
                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Giudice di Pace di Benevento, , ha pronunciato la seguente
    SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1751/C -2005 R.G.,vertente tra: Il Condominio di via ……………. in Benevento, in persona del suo amministratore, ……………..,rappresentato e difeso dall'avv. ………………..,mandato a margine dell'atto di citazione del 30.03.2005, a tanto autorizzato con delibera di assemblea condominiale del 14.02.2004 e del 23.10.2004, ed selettivamente domiciliato presso lo studio di questi in ……….. alla via ……….., - Attore -
    E……………., res. in …………., rappresentata e difesa dall'avv. …………………., ed elettivamente domiciliata pressolo studio di questi in Benevento al Viale ……………….., giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, - Convenuta - attrice in riconvenzionale –
    OGGETTO: Pagamento. CONCLUSIONI All'udienza del 17 maggio 2006 i difensori di entrambe le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti. Svolgimento del processo Con atto di citazione in rinnovazione, notificato in data 12.07.2005 parte attrice, ha convenuto in giudizio……………….. per sentirla dichiarare debitrice nei confronti del Condominio e condannarla alla restituzione in favore dello stesso dell'importo di curo 1.216,64 oltre interessi; condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite con attribuzione. Parte attrice ha a tal fine dedotto di essere creditore della signora ………….. di cui €.1.216,64 per quote condominiali straordinarie relative a lavori fogne (€. 773,83), spurgo fogne (€. 105,52), rimborso spese legali (€.149,23),spese legali per lavori fogne, conguaglio bilancio consuntivo e gestione 30/08/2003 - 31/08/04 (€. 188,06) come da estratto conto rilasciato il 19.02.2005 dall'amministratore del condominio nonché della delibera dell'Assemblea Condominiale del 29.08.03, del 14.02.04 e 23.10.04; che vano era risultato ogni sollecito per ottenere il pagamento; checon atto di citazione notificato 30.03.2005 aveva citato la convenuta dinanzi questo ufficio per l'udienza del 27.05.2005 ma che la causa erroneamente non era stata iscritta a ruolo. Instaurato il giudizio, si costituiva in giudizio la convenuta e con comparsa di costituzione e risposta contrastava la domanda e spiegava domanda riconvenzionale tesa ad accertare che il condominio, in persona dell'amministratore p.t., era responsabile dei danni patrimoniali ed esistenziali arrecati alla sua proprietà da lavori di manutenzione straordinaria condominiale ordinati dall'amministratore p.t. dopo la delibera assembleare del 26.09.2002 per l'importo di curo 1489,00 o di ogni altra somma che l'adito giudice ritenesse opportuna sempre nei limiti di curo 2.500,00; Rigettare la domanda attorea perché inammissibile ed infondata e, per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare a titolo di responsabilità ex art. 2043 c/o 2049 c/o 2050 c/o 2051, il condominio al risarcimento dei danni subiti dalla stessa da quantificarsi sempre nel limiti di euro 2.500,00, con vittoria delle spese di lite.
                                                                   MOTIVI DELLA DECISIONE
    Non vi è dubbio sulla fondatezza della pretesa avanzata dal Condominio di via ……………. nei confronti di………………..Infatti il pagamento delle spese condominiali è configurato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza come obbligazione propter rem, cioè legata al diritto di proprietà del singolo condomino, su di una porzione di edificio del condominio.Nella fattispecie l’esistenza del credito pari a euro 1.216,64 per quote condominiali risulta dall'estratto conto del 19.02.2005 nonché delle delibere di assemblea condominiale del 29.08.2003, 14.02.2004 e 23.10.2004 tutte agli atti.Inoltre esistenza e l'ammontare del credito vantato dal Condominio non è mai stato contestato dalla convenuta ….. la quale agisce in riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla sua proprietà a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria condominiale ordinati dall'amministratore p.t. del condominio.Da quanto innanzi ne consegue che la domanda proposta dall'attore con l'atto introduttivo del presente giudizio è fondata e provata e va accolta e la convenuta …………….. va condannata al pagamento in favore del Condominio della somma di euro 1.216,64 .Relativamente alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ……………… e tesa ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati al giardino di sua proprietà osserva questo giudicante che i detti danni non sono mai stati contestati dal Condominio. Al contrario il Condominio, nelle varie assemblee, ha riconosciuto i danni lamentati dalla convenuta…………. deliberando altresì l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino del giardino della suddetta da realizzarsi ad opera della ditta Zollo come si evince dal verbale dell'assemblea condominiale 29.08.2003. E, nel successivo verbale del 14.02.2004, l'assemblea condominiale dichiarava che null'altro era dovuta alla convenuta oltre quanto già oggetto dell'impegno nell'assemblea del 18.10.2003.Tale documentazione evidenzia la pacifica sussistenza della pretesa creditoria da parte del Condominio di via ……………………. nei confronti della ………………. e la sussistenza anch'essa pacifica dei danni arrecati al giardino di esclusiva proprietà di quest'ultima nel corso della esecuzione dei lavori condominiali di manutenzione autorizzati dall'amministratore.Invero l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, cui questo giudicante ritiene di aderire, ha statuito che il verbale di assemblea condominiale può essere impiegato per consacrare particolari accordi fra il condominio ed uno dei condomini, purché il documento sia sottoscritto da tutti i contraenti. In tal modo esso acquista effetto probante e la funzione propria della scrittura privata, fa fede della manifestazione di volontà contrattuale di tutti gli intervenuti e la sottoscrizione vale a conferire alla convenzione la forma scritta che sia richiesta ad substantiam ovvero ad probationem(Cass. 19 marzo 1996, n. 2297).Inoltre, nel caso di specie, come innanzi detto, la sussistenza del danno arrecato alla convenuta discende da un documento inequivocabile quale è la delibera assembleare del 29.08.2003 approvata all'unanimità dalla assemblea condominiale. In definitiva il condominio, con le delibere agli atti, si è assunta la paternità dei lavori e ha riconosciuto idanni arrecati alla …………….. deliberando altresì la esecuzione dei lavori necessari al ripristino del giardino.Attesa l'avvenuta deliberazione, come innanzi detto, era onere del Condominio, nella persona del suo legale rappresentante p.t., di provvedere a far eseguire quanto deliberato dall'assemblea condominiale, ovvero ripristinare il giardino. Né può avere rilievo l'assunto dell'attore che responsabile dei danni è la ditta appaltatrice dei lavori, atteso che, nel caso in esame, trattatasi di lavori di manutenzione della rete fognaria, come dedotto dalla stessa parte attrice, commissionati dall'amministratore del Condominio, sul quale incombeva, quindi, l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione degli stessi al fine di evitare che venisse arrecato pregiudizio ad alcuno.Relativamente al quantum debeatur, sono state avanzate varie richieste di risarcimento danni in sede di assemblee condominiali dal Condomino ………… a mezzo del suo delegato …………….E' stata altresì depositata agli atti dalla convenuta perizia tecnica giurata redatta dal geom. che ne ha quantificato l'importo in euro 1.517,95 oltre iva.. L'importo determinato dal CTP appare a questo giudicante eccessivo rispetto al danno effettivo quale emerge dalla documentazione in atti e dalle fotografie allegate alla perizia stessa. Ritiene questogiudicante che, tenuto conto della documentazione in atti e che i lavori di manutenzione da cui sono conseguiti i lamentati danni sono stati eseguiti a beneficio di tutto il condominio e, quindi, anche del condomino ……………, appare giusto ed equo determinarli in euro 1.000,00.Non va accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale proposta dalla Convenuta Cristallo perché non provata.Il Condominio di via …………. va pertanto condannato al pagamento in favore di …………, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al giardino di sua esclusiva proprietà a seguito dei lavori di manutenzione del fabbricato condominialeSussistono giustificati motivi, in relazione all'esito del giudizio, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
                                                                        P. Q. M.
    II Giudice di Pace di Benevento, definitivaménte pronunciando sulla domanda proposta dal Condominio Via …………..in Benevento, in persona del suo amministratore, contro ……………… e sulla spiegata domanda riconvenzionale, ognialtra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:1) Accoglie la domanda proposta dalla parte attrice e per l'effetto condanna ………………. al pagamento nei confrontidel Condominio della somma di euro 1216,64 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;2) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta ………….. e per l'effettocondanna il Condominio di ………………….. al pagamento nei confronti della convenuta-attrice in riconvenzionale …………, per la causale di cui alla parte motiva, della somma di euro 1.000,00 oltre interessi legali dalladomanda al soddisfo;.3) ) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
    Così deciso in Benevento il 18 luglio 2006.Il Giudice di Pace
    Fonte: giudicedipace.it


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  • Condominio - competenza per materia del Giudice di Pace - 29.05.06

    In base all'art. 7 c.p.c., introdotto dall'art. 17 L. 374/91, il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case. In linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali si controverte sul "modo" -"come", più conveniente ed opportuno, in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi,  si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei singoli condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02). 

                                                                                                              
                                                              
                                                              REPUBBLICA ITALIANA                                             
                                                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Giudice di Pace di Casoria, Avv. Vincenzo Richiello, ha pronunciato la seguente                                                             
                                                                        SENTENZA
    nella causa, iscritta al n. 10397/04 R.G.A.C., avente ad oggetto "rimozione cancello", riservata in decisione alla udienza del 1.3.2006

    TRA
    A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, tutti elett.te domiciliati in Casoria (Na) alla via …, presso lo studio dei p.avv. ….e ….. , che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla citazione; - attori -ETIZIA , elett.te domiciliata in Acerra (Na) alla via …, presso lo studio dell'Avv. …, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione; -convenuta-CONCLUSIONI: come da citazione, scritti difensivi e verbale di causa del 1/3/06, che si intendono integralmente richiamati e trascritti. 
                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


    Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 20/10/04, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, assumevano di essere proprietari di singole o più unità immobiliari nel fabbricato sito nel comune di ….. alla via … ; che nel mese di gennaio dell'anno 2004, Tizia aveva provveduto a far installare un cancello in ferro, antistante la porta d'ingresso della sua abitazione; che tale cancello, con apertura all'esterno sul pianerottolo, ostacolava di fatto il normale utilizzo del bene comune da parte degli altri condomini; che il cancello aperto occupava buona parte del pianerottolo,creando un grave ostacolo agli altri condomini nell'utilizzo delle scale; che, inoltre, il manufatto in questione era in evidente disarmonia con le linee cromatiche del signorile stabile, le cui scale avevano perso l'armonia architettonica; che, in base alla S.C., l'art. 1122 c.c. intendeva vietare il compimento delle opere che potessero danneggiare le parti comuni dell'edificio e che il concetto di danno non doveva essere limitato al danno materiale, bensì ricomprendere ogni danno di ordine edonistico ed estetico; che, invero, il cancello, quando era aperto, riduceva in maniera apprezzabile l'utilità offerta dalla parte comune ai condomini, i quali utilizzavano le scale con maggior difficoltà sia in fase di salita che discesa; che, inoltre, in virtù dell'art. 1102 c.c., il manufatto in questione era illegittimo per aver alterato la destinazione della cosa comune, impedendo agli altri condomini di farne pari uso; che, inoltre, l'installazione del cancello aveva realizzato la lesione del decoro architettonico dell'edificio condominiale, per aver il cancello in parola una forma ed un colore in disarmonia con l'intero edificio. Tanto premesso, gli istanti convenivano in giudizio Tizia per sentirla condannare, previa declaratoria di illegittimità dell'installazione del cancello antistante la porta d'ingresso della abitazione della convenuta, sita in …. (Na) alla via … n. . p . .. int. … , alla eliminazione di tale manufatto, ripristinando lo stato dei luoghi, con vittoria delle spese e competenze di lite ed attribuzione ai difensori anticipatari.Si costituiva in giudizio la convenuta Tizia, la quale impugnava estensivamente la domanda, chiedendone il rigetto, vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione. In via preliminare, eccepiva la incompetenza per materia del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Casoria, riguardando la controversia la esistenza del diritto di essa convenuta di apporre, nella sua proprietà, un cancello prospiciente il pianerottolo condominiale. Esponeva, infatti, che si trattava di un manufatto posto non su parti condominiali bensì nell'ornia della porta di sua proprietà esclusiva; che, pertanto, la  lite riguardava diritti reali e non la regolamentazione d'uso dei servizi condominiali; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, non si era realizzata alcuna limitazione dell'uso del pianerottolo da parte degli altri condomini, in quanto, una volta aperto, il cancello stesso poggiava sulla parete laterale della porta, senza affatto occupare ed ostacolare il passaggio agli altri condomini. Eccepiva altresì la nullità della citazione per nullità del mandato, che risultava conferito su foglio separato a margine e non in calce, senza costituire corpo unico con l'atto. Inoltre eccepiva la carenza di legittimazione attiva da parte degli istanti, in quanto, trattandosi di un condominio, la stessa spettava all'amministratore, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c..Nel corso del giudizio, senza assunzione di mezzi di prova, venivano precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 1/3/06. 
                                                           
                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
    Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita dagli istanti, sollevata dalla convenuta Tizia , per essere stata apposta su foglio separato a margine e non in calce alla citazione, senza costituire un corpo unico con l'atto.L'eccezione non è condivisibile e pertanto va disattesa.Invero, riesce agevole rilevare come la procura in questione risulti rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto alla citazione cui si riferisce, in ossequio al disposto di cui all'art. 83 c.p.c..D'altro canto, considerata la particolare natura della controversia ed il numero considerevole degli istanti, non può revocarsi in dubbio che la procura alle liti in parola si riferisca alla citazione che ne occupa e sia pertanto idonea ad instaurare un valido rapporto processuale.Sempre in via preliminare, va esaminata la questione pregiudiziale concernente la competenza di questo giudice a conoscere della domanda.Occorre premettere che in base all'art. 7 c.p.c., introdotto dall'art. 17 L. 374/91, il giudice di pace è competente, qualunque ne sia il valore, per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case.Orbene, in linea generale, si intendono per cause relative alle modalità d'uso dei servizi condominiali, (già di competenza del conciliatore), quelle concernenti i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, nelle quali si controverte sul "modo" -"come", più conveniente ed opportuno, in cui tali facoltà devono essere esercitate, nel rispetto della parità di godimento in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dagli artt. 1102 ed 1118 c. c. ed in conformità della volontà della maggioranza e delle eventuali disposizioni del regolamento condominiale, mentre le cause relative alla misura di detti servizi, (già di competenza del Pretore), si identificano con quelle riguardanti una limitazione o riduzione quantitativa del diritto di godimento dei singoli condomini (Cass. 7888/94, 8431/94, 25/00, 6642/00, 5449/02).E' appena il caso di rilevare che nell'ambito della previsione normativa del citato articolo rientrano non solo le controversie in cui si discute della utilizzazione dei servizi in senso tecnico, cioè degli impianti comuni (acqua, riscaldamento, ascensore), bensì anche quelle che riguardano la regolamentazione dell'uso degli spazi comuni (scale, lastrici solari, cortili interni).Invero, la S.C., secondo consolidato indirizzo, formatosi sopratutto quando vigeva la figura del conciliatore, ha precisato che, sebbene la norma in questione menzioni espressamente soltanto i servizi comuni, questa dizione ricomprenda necessariamente anche i beni comuni, in quanto i servizi comuni, lungi dal costituire qualcosa di diverso e di contrapposto ai beni condominiali, rappresentano la risultante della destinazione dei beni all'uso comune e della loro conseguente utilizza-zione da parte dei condomini (Cass.1529/67, 2854/71, 5800/92).In definitiva, rientrano nella competenza del giudice di pace le cause condominiali nelle quali si controverta delle modalità qualitative e/o quantitative dell'utilizzazione, in senso materiale, dei servizi e delle cose comuni e quindi le cause aventi ad oggetto, rispettivamente, il modo in cui deve essere esercitato il godimento dei beni immobili comuni e quelle relative ai limiti quantitativi, spaziali e temporali, del diritto di godimento da parte dei singoli condomini.Per contro, esulano da questa speciale competenza le cause nelle quali si controverta sull'esistenza stessa del diritto ad un determinato uso del bene o del servizio ovvero sul regolamento dei rapporti economici tra condomini, derivanti dal godimento dei servizi e beni comuni (Cass. 7041/88, 5449/02).Nel caso di specie, occorre rilevare che, a fronte della richiesta di rimozione del cancello antistante la porta d'ingresso della abitazione della convenuta, parandosi il cancello medesimo verso il pianerottolo della scala comune, così da ridurne la fruibilità da parte degli altri condomini con il proprio ingombro in fase di apertura, la convenuta Tizia ha dedotto che trattasi di un proprio diritto, atteso che il manufatto è stato innestato nell'ornia della porta della sua proprietà esclusiva, senza poggiare sulle parti condominiali.Ne deriva che, essendo in discussione il diritto stesso della convenuta Tizia ad un determinato uso del pianerottolo ovvero un diritto proprio esclusivo della convenuta, ben può ritenersi che la controversia non riguardi le modalità, quantitative o qualitative, dell'uso delle cose o dei servizi comuni, bensì la stessa possibilità dell'esercizio del diritto, essendo diretta ad ottenere la preclusione di un determinato utilizzo della cosa da parte della convenuta.La stessa S.C. ha chiarito che "Sussiste la competenza ordinaria per valore, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice dello stesso, come per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell'autovettura nel cortile comune" (Cass. 7888/94).In altri termini, si verte in tema di diritti immobiliari e la competenza non può che essere attribuita al Tribunale.Invero, l'art. 7 del codice di rito, nello statuire che il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a €. 2582,28, che non siano attribuite alla competenza di un altro giudice, implicitamente, ma inequivocabilmente, esclude, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le controversie aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali relativi a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico o di fatto riguardante un bene immobile (Cass. 1031/95, 10787/96).Va affermata, pertanto, la incompetenza per materia di questo giudice a conoscere della domanda in atti, in favore del Tribunale di Napoli -Sezione Distaccata di Casoria.Il carattere assorbente di tale questione preclude l'esame di tutte le altre eccezioni sollevate dalle parti in causa.Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di   lite di questa fase di giudizio.                                                                        
                                                                               P.Q.M.

    Il Giudice di Pace di Casoria, definitivamente pronunciando, così provvede:dichiara la propria incompetenza per materia a conoscere della domanda in atti, essendo competente il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria, innanzi al quale rimette la causa, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione;dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
    Casoria, 29/5/06

                                           Il Giudice di Pace
                                      Dott. Vincenzo Richiello

    Depositata il 30/6/2006
    Fonte: giudicedipace.it


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