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  • Cassazione - Multe stradali plurime - Competenza territoriale per le opposizioni - Continuazione: non si applica

    Significativa la pronuncia della Corte di Cassazione, 6^ Sezione Civile, n°944 del 17 gen '11 in tema di opposizioni alle sanzioni amministrative vertenti su una pluralità di multe stradali. La decisione di Piazza Cavour afferma l'inderogabilità della competenza territoriale ai sensi dell'articolo 204-bis del Codice della Strada. Talché secondo gli Ermellini per gli illeciti amministrativi non si applica l'istituto della CONTINUAZIONE cosi come disciplinato dall'Art. 81 del Codice Penale. Questo il compendio della sottostante vicenda giovandoci delle stesse espressioni della Cassazione, interessata in sede di regolamento di competenza: "il Consigliere Designato ha depositato, in data 1 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: V.M., conducente dell'autovettura tg..., ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 204 reg. competenza bis C.d.S., davanti al Giudice di pace di Cassano D'Adda e di Grumello Del Monte, rispettivamente avverso il verbale di contestazione n... emessi l'uno dalla Polizia Stradale di Milano e l'altro dalla Polizia Stradale di Bergamo, a seguito della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità) accertata nell'uno e nell'altro caso il ... lungo l'autostrada ..., la prima alle ore 16,14 nel territorio del Comune di ..., la seconda alle ore 16,57 nel territorio del Comune di ... I
    l Giudice di pace di Grumello del Monte ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione al verbale relativo alla seconda infrazione, commessa nel territorio di ..., indicando quale giudice competente a conoscere la stessa il Giudice di pace di Cassano D'Adda, attesa la sostanziale unicità della condotta trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza per territorio del giudice primo in ordine di tempo. Il Giudice di pace di Cassano D'Adda, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ha richiesto, d'ufficio, il regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di essere incompetente. Il Giudice configgente ha rilevato che i due illeciti amministrativi contestati non sono legati dall'unicità dell'azione, non essendo ravvisabile nella condotta della trasgreditrice il requisito della contiguità spaziotemporale necessario ad integrare il carattere predetto. Difatti la prima violazione fu accertata alle ore 16,14 al Km 29,85 dell'autostrada (OMISSIS), mentre la seconda alle ore 16,57 al Km. 62,01, dopo che la conducente aveva percorso 32 Km alla velocità media di 45 Km/h, di gran lunga inferiore a quella di oltre 160 Km/h rilevata nei tratti di strada controllati". Talché, il regolamento di competenza è stato ritenuto meritevole di accoglimento e la Sesta Sezione, presieduta dal Dott. Giovanni SETTIMJ - Relatore Dott. Alberto GIUSTI - ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte, cassando la pronuncia declinatoria e ordinando la riassunzione della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel termine di legge. In effetti, in materia di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'OSA al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione viaria gode di natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 nov '06, n. 24876). Poichè a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione cosi come disciplinato dall'art. 81 cod. pen. (Cass., Sez. 1, 16 dic '05, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11 giu '07, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 ago '07, n. 17347), è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da provocare l'attrazione della competenza a favore del GdP competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione. In particolare, ricordiamo che, in materia di sanzioni amministrative, non trova applicazione l'istituto di matrice penalistica della continuazione, ma è consentita l'irrogazione di un'UNICA sanzione per violazioni plurime consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale), mentre in ipotesi di pluralità di violazioni amministrative poste in essere con attività DISTINTE, l'unificazione non è né contemplata. Orbene, nell'ipotesi in cui il contravventore voglia opporre una serie di multe per eccesso di velocità elevategli tutte lo stesso giorno, costui dovrà rivolgersi ai singoli uffici dei giudici di pace di volta in volta competenti per territorio. La Cassazione ha ritenuto, dunque, prevalente l'Art. 204-bis del Codice Stradale.

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