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  • Assicurazione: valida la clausola di rinunzia temporanea alla tutela giurisdizionale

    Fonte: Altalex
    La ricorrente impugna la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di incendio dalla propria edicola di giornali, assicurata presso la X. Ass.ni, sul rilievo che il contratto di assicurazione prevedeva il ricorso ad una perizia contrattuale preliminare e temporaneamente ostativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, con deferimento ad un collegio di periti, in caso di disaccordo sull’indennizzo da liquidare per il sinistro.

    Si trattava di una clausola che impediva all’assicurato, sino all’espletamento delle operazioni peritali volte a quantificare il danno subito in caso di disaccordo sul quantum del ristoro patrimoniale, di attivare la tutela giurisdizionale, sul presupposto di una temporanea rinunzia alla stessa.
    I Giudici di Piazza Cavour, nell’obiter dictum relativo alla portata ed all’efficacia della descritta clausola nel contratto di assicurazione, ne evidenziano la natura giuridica e le conseguenti modalità di inserimento, gli effetti sulla tutela giurisdizionale delle parti ed il meccanismo di operatività, affermando, nel solco argomentativo già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 22 ottobre 2002, n. 14909; Cass. civ., 21 maggio 1999, n. 4954; Cass. civ., 13 aprile 1999, n. 3609; Cass. civ., 26 febbraio 1999, n. 1680; Cass. civ., 11 novembre 1994, n. 9459; Cass. civ., 5 aprile 1984, n. 2195; 22 ottobre 1981, n. 5544) i seguenti principi di diritto:
    • natura giuridica e modalità di inserimento nel contratto: “tale clausola non ha, neppure, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ." (Cass. civ., 22 maggio 2007, n. 11876);
    • effetti sulla tutela dei contraenti (temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale): "Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale;
    • meccanismo di operatività: “prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto”.
    (Altalex, 10 febbraio 2011. Nota di Filippo Di Camillo)

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
    SEZIONE III CIVILE
    Sentenza 17 dicembre 2010, n. 25643
    Svolgimento del processo
    Con sentenza 18 maggio-8 luglio 2005 la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la decisione del tribunale di Pescara dell'11 settembre 2002, la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda di M. E., intesa ad ottenere i danni subiti a seguito di incendio dalla propria edicola di giornali, assicurata presso la UAP (ora AXA), sul rilievo che il contratto di assicurazione - stipulato con la compagnia di assicurazioni - prevedeva il ricorso ad una perizia contrattuale, con deferimento ad un collegio di periti, in caso di disaccordo sull'indennizzo da liquidare per il sinistro.
    In tale clausola, sottolineano i giudici di appello, doveva considerarsi insita la temporanea rinuncia alla tutela della giurisdizione ordinaria dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale.
    Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione M., con unico motivo, illustrato da memoria.
    Resiste la compagnia di assicurazione con controricorso.
    Motivi della decisione
    Con l'unico motivo la ricorrente denuncia omessa, nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla inesistenza di alcuna offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice.
    La decisione della Corte aquilana si basava sulla premessa che la compagnia di assicurazione avesse avanzato una proposta di risarcimento, che la M. aveva rifiutato ritenendola insufficiente a risarcire tutti i danni subiti in conseguenza dell'incendio.
    In realtà, non vi era prova che la società avesse avanzato una proposta di indennizzo (che la stessa compagnia asseriva di aver rivolto a persona diversa dall'assicurata: il marito della M.).
    La decisione impugnata aveva omesso qualsiasi rilievo su questo punto fondamentale.
    Era, dunque, mancato - osserva conclusivamente la ricorrente - qualsiasi accertamento in ordine alla esistenza del presupposto necessario per ritenere operante la deroga alla giurisdizione ordinaria.
    Osserva il Collegio:
    le censure di vizi della motivazione, proposte dalla ricorrente, sono inammissibili.
    Con motivazione adeguata i giudici di appello hanno accertato che la società di assicurazione aveva avanzato una proposta di risarcimento alla M., che la aveva rifiutata, ritenendola inadeguata. I giudici di appello hanno accertato che la compagnia aveva accettato di risarcire il sinistro e che l'unico disaccordo riguardava, appunto, il "quantum" del risarcimento.
    In conseguenza di ciò, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, la Corte territoriale ha concluso che correttamente già il Tribunale aveva ritenuto che la domanda dinanzi al giudice ordinaria fosse temporaneamente improponibile.
    Si richiama la giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale:
    "Nella clausola di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti degli accertamenti da espletare in base a regole tecniche e con l'impegno di accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto. Tra l'altro, tale clausola non ha, neppure, carattere compromissorio o, comunque, derogativo della competenza del giudice ordinario, e non rientra, pertanto, fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ." (Cass. 22 maggio 2007 n. 11876).
    "Nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una perizia contrattuale (con il deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da farsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti), è insita la temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto" (Cass. 21 maggio 1999 n. 4954, 13 aprile 1999 n. 3609, 26 febbraio 1999 n. 1680, 11 novembre 1994 n. 9459; Cfr. anche Cass. 5 aprile 1984 n. 2195; 22 ottobre 1981 n. 5544; in questo senso, cfr. anche Cass. 22 ottobre 2002 n. 14909, erroneamente indicata come precedente difforme dalla ricorrente).
    Appare, da ultimo, opportuno rilevare che la temporanea improponibilità della domanda - dichiarata dalla sentenza impugnata e prima ancora dal Tribunale - concerne tutte le azioni derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi sia la domanda dell'assicurata di pagamento dell'indennizzo, sia quella di risarcimento del danno per inadempimento a detto obbligo di pagamento (pp. 4 e 5 sentenza impugnata).
    Non assume, quindi, alcun rilievo la qualificazione della domanda proposta dalla M., al fine di superare la temporanea preclusione dell'azione giudiziaria, derivante dal mancato espletamento della perizia contrattualmente prevista.
    Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
    P.Q.M.
    La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.


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