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  • Lavoro in affitto, istruzioni per l'uso: utilizzo anche per la cura della persona e il sostegno alla famiglia


    Lo staff leasing consiste nell'attività di fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato. Si tratta di un particolare istituto che consente a un'impresa (cosiddetta "utilizzatrice") di avvalersi, a tempo indeterminato, della prestazione lavorativa di personale assunto direttamente da un'agenzia (la "somministratrice") in possesso di un'autorizzazione ministeriale.
    Lo staff leasing è stato introdotto dal decreto legislativo 276/2003 che ha, quindi, superato sia il generale divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro posto dalla legge 1369/1960 sia la normativa in materia di fornitura di lavoro temporaneo della legge 196/1997.

    L'articolo 20 del decreto legislativo 276 determina le attività per le quali un'impresa può ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Tra le ipotesi più significative troviamo: la gestione di call center; le attività di marketing e indagini di mercato; la gestione di biblioteche, musei e archivi; i servizi di consulenza e assistenza informatica. Accanto alle ipotesi prestabilite, il legislatore ha riconosciuto ai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi, la facoltà di individuare ulteriori ipotesi.
    La disciplina del decreto legislativo 276 – temporaneamente abrogata nel 2007 – è stata poi reintrodotta con la legge finanziaria del 2010 che ha apportato alcune modifiche alla normativa previgente. In primo luogo, nell'elenco legislativo è stata aggiunta l'ipotesi dei servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia per tutti i settori produttivi, pubblici e privati. In secondo luogo, il legislatore ha ampliato il rinvio alla contrattazione collettiva, prevedendo la possibilità anche per i contratti aziendali - oltre a quelli nazionali e territoriali - di individuare altre ipotesi in cui sia possibile ricorrere al contratto di somministrazione a tempo indeterminato.
    Inoltre, si è introdotta un'importante eccezione: il contratto di somministrazione può, infatti, essere stipulato a prescindere dalle causali espressamente individuate dal legislatore qualora si assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (ad esempio, i lavoratori licenziati in seguito a una procedura di licenziamento collettivo, in base all'articolo 8, comma 2 della legge 223/1991).
    Infine, con la riforma del 2010 cambiano parzialmente le ipotesi nelle quali la somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, è vietata.
    Rimangono invariati i divieti di stipulare contratti di somministrazione di lavoro per la sostituzione di lavoratori in sciopero e da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione per la sicurezza sul lavoro prevista dal decreto legislativo 81/2008. Inoltre, nelle imprese in cui si sia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti – salvo diversa disposizione degli accordi sindacali – non è consentito ricorrere alla somministrazione di lavoro per adibire i lavoratori alle stesse mansioni di quelli licenziati, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, ovvero riguardi lavoratori in mobilità con contratto di "inserimento" (articolo 8, comma 2, della legge 223/1991) ovvero abbia una durata iniziale inferiore a tre mesi. Infine, sempre salva diversa disposizione, la somministrazione di lavoro non è consentita in unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino i lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.
    Lo staff leasing rappresenta una soluzione sia per i lavoratori che, in linea di massima, sono assunti a tempo indeterminato dall'agenzia e quindi beneficiano di tutte le garanzie previste dalla legge, sia per le aziende che, a differenza di quanto accade per l'appalto, conservano intatto il proprio potere direttivo.
    Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2010-11-07/esteso-lavoro-affitto-143419.shtml?uuid=AYXWcshC

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