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Se l'immigrato è già espulso non si può regolarizzare il rapporto di lavoro
Così ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di Stato nella decisione del 15 marzo scorso, con cui è stato ribadito il principio secondo cui “l’adozione di un provvedimento di espulsione, mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto tale neppure revocabile, è causa ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’immigrato”.
Nella fattispecie si trattava di un ricorso presentato da un cittadino extracomunitario al TAR Lombardia, per far dichiarare l’annullamento del decreto con cui era stata respinta, dal prefetto, l’istanza dello stesso cittadino, volta all’emersione del lavoro irregolare.
Il TAR respingeva l’impugnazione in base al fatto che “il cittadino era stato espulso dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Da ciò discendeva che il tipo di espulsione accertato giustificava il rigetto dell’istanza, senza che fosse necessaria alcuna ulteriore motivazione”.
La questione, quindi, si spostava dinanzi l’attenzione del Consiglio di Stato, il quale osservava che “la critica mossa dall’appellante alla decisione collide con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’adozione di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, in quanto tale neppure revocabile, è causa ostativa alla regolarizzazione del rapporto di lavoro dell’immigrato.
Ciò in quanto, ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 222/2002, le norme di favore ivi previste non si applicano ai destinatari di un provvedimento di espulsione, salva l’ipotesi di revoca del provvedimento, ma la revoca che non può essere disposta, ai sensi della stessa normativa, quando si sia anche ordinato l’accompagnamento alla frontiera con la forza pubblica, impedendo ciò, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della medesima normativa, il rilascio del permesso di soggiorno con revoca del provvedimento di espulsione”.
Nella decisione in commento il Consiglio precisa il principio secondo cui “la disciplina di cui all’art. 1, della legge n. 222 del 2002, finalizzata all’emersione di tutti i lavoratori extracomunitari già occupati con un rapporto destinato a stabilizzarsi dopo il completamento della procedura di regolarizzazione, richiede che i benefici siano riservati solo agli stranieri in possesso dei requisiti normativamente previsti, tenuto conto dell’esigenza di evitare una disparità di trattamento tra i diversi soggetti interessati”.
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=49928


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