rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
-
La fattura indica un nome falso, ma l'acquisto è vero: la rettifica Iva scatta fino a prova contraria
Operazioni inesistenti: il fatto che l'impresa abbia comunque acquistato i beni fatturati, anche se da soggetti diversi da quelli indicati nei documenti contabili, risulta irrilevante ai fini della rettifica Iva. A meno che il contribuente non dimostri inerenza e competenza dei costi. E l'onere della prova è molto rigoroso, specie quando il Fisco ha in mano indizi pesanti come contabilità in nero, ricorso a cartiere e rimanenze finali abnormi rispetto ai depositi. È quanto emerge dalla sentenza 3419/10, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Il caso
La Suprema corte decide nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, che pagherà sanzioni per quasi 2,9 miliardi di vecchie lire, dopo due verdetti di merito favorevoli. Resta da capire perché la detrazione non risulti comunque consentita se la merce è entrata davvero in azienda, anche se non proviene da chi fattura: il punto è che chi ha emesso il documento non è stato controparte dell'operazione, mentre la qualità del venditore può ben incidere sulla misura dell'aliquota. Spetta all'acquirente provare l'inerenza all'impresa della transazione effettuata. L'inesistenza solo soggettiva delle operazioni fatturate non esclude la deducibilità ai fini dell'imposta sul reddito. Ma per la rettifica Iva la circostanza che l'impresa abbia realmente acquistato i beni, sia pure da un soggetto diverso da quello indicato, nulla dimostra su tre fronti importanti: la veridicità dei costi rappresentati; l'inerenza all'impresa; la riferibilità all'anno d'imposta contestato. Il contribuente, invece, deve fornire elementi probatori certi e precisi, anche al di là delle scritture contabili e non in base a regole di esperienza.
Fonte: lastampa.it
Alice Messenger ;-) chatti anche con gli amici di Windows Live Messenger e tutti i telefonini TIM!
Vai su http://maileservizi.alice.it/alice_messenger/index.html?pmk=footer


0 commenti: