rassegna di notizie dal web utili alla difesa del cittadino
| 0 HOME 00|00 CHI SIAMO 00|00 ANGELO PISANI 00|00 CONTATTI 00| 000000000000000000000000000000000000
-
Il figlio può abitare nella casa coniugale fino all’indipendenza economica
Cassazione civile , sez. I, sentenza 22.03.2010 n° 6861
Il quesito:
Conserva il diritto ad abitare la caso coniugale il figlio che lavora saltuariamente fuori città?
Il caso
Tizia, sposata con Caio da cui ha avuto due figli, dopo diversi anni di matrimonio, pur essendo i figli maggiorenni, decide di separarsi dal marito e quindi si rivolge al tribunale che, nel pronunciare la separazione, assegna la casa coniugale, di proprietà di Caio, a Tizia che vi abita con i due figli, non ancora economicamente autosufficienti, e pone a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex moglie.
Caio propone appello al fine di ottenere la riforma delle condizioni economiche della separazione in ordine alla misura dell'assegno di mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale deducendo che il figlio non vi abita, prestando lavoro fuori città.
La corte di appello rigetta il gravame e Caio propone ricorso per cassazione.
La normativa
Codice civile
Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.
La risposta
In caso di separazione, l'art. 155 quater (articolo introdotto dalla Legge 54/2006, recante norme sull'affido condiviso) riconosce il diritto di abitazione della casa coniugale al coniuge che vi abiti con i figli. Il diritto, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, è volto alla tutela della prole, al fine di evitare loro un cambiamento delle abitudini di vita che potrebbe essere foriero di traumi ulteriori rispetto a quello provocato dalla separazione dei genitori. Il diritto di abitare la casa coniugale spetta al coniuge e ai figli fino al raggiungimento da parte dei figli non tanto della maggiore età, quanto piuttosto dell'indipendenza economica.
La prova che i figli abbiano raggiunto l'autosufficienza economica, avendo trovato un lavoro, adeguato e consono alle loro aspettative di vita, avuto riguardo allo stato sociale e agli studi compiuti, spetta al coniuge che voglia riottenere la casa.
Dunque, ad escludere il diritto dell'ex coniuge ad abitare la casa coniugale non basta la circostanza che il figlio maggiorenne abbia trovato un lavoro precario fuori città, quando risulta provato che questi, compatibilmente con gli impegni di lavoro, ritorni nella casa coniugale.
Nel caso di specie, Caio non ha fornito alcuna prova specifica del lavoro stabile svolto dal figlio, tale da indurlo a lasciare definitivamente la casa occupata da lui insieme con la madre; piuttosto, lo stesso Caio afferma che il figlio si allontana dalla casa coniugale saltuariamente per svolgere dei lavori precari fuori città e ciò, per quanto detto sopra, non è sufficiente ad escludere il suo diritto di abitare la casa coniugale.
Per questi motivi, il ricorso è respinto con formulazione del seguente principio di diritto: «la presenza del figlio, soltanto saltuaria, per la necessità di assentarsi per motivi di studio e lavoro anche per brevi periodi, non può fare venire meno di per sé il requisito dell'abitare, sussistendo pur sempre un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, ove il figlio vi ritorni ogni volta che gli impegni glielo consentano».
Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10825


0 commenti: