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  • Filmare uno stupro equivale a commetterlo

    (Cassazione penale, sez. III, sentenza 23 marzo 2010, n. 11560)


    Il quesito:


    Può essere accusato del reato di violenza sessuale chi non abbia materialmente concorso, con gli altri coimputati, a compiere gli atti sessuali incriminati, ma si sia limitato a riprenderne le immagini con un telefonino?

    Il Fatto

    Tizio, minore, indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 609 octies, 609 bis e 609 ter, c.p. presentava, al Tribunale dei minori, istanza di riesame e revoca della misura cautelare, e, in subordine, di applicazione di misura meno afflittiva, a lui comminata dal GIP.

    Tizio era stato affidato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per aver ripreso col telefono cellulare le immagini dello stupro commesso a danno di una ragazzina, preventivamente sedata, da Caio, coimputato di Tizio.

    Il Tribunale respingeva la richiesta con ordinanza confermativa della misura cautelare.

    Ricorreva per Cassazione l’indagato, deducendo:

    1) violazione di legge, in relazione agli artt. 609 octies e 609 bis c.p.;

    2) illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui era stata ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione alla violenza sessuale di gruppo;

    3) l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine al rifiuto di sostituzione della misura cautelare del collocamento in comunità con altra meno afflittiva

    Opponeva che non poteva predicarsi per lui la partecipazione al reato di violenza sessuale poich egli si era limitato a riprendere con il telefonino cellulare l'attività posta in essere dal coimputato Caio.

    Era inoltre da escludere che, con il suo comportamento, egli avesse in qualche modo rafforzato o agevolato gli eventuali propositi criminosi del suddetto coimputato, come comprovato dal fatto che i filmati si riferivano esclusivamente alle fasi conclusive degli eventi.

    Il ricorrente argomentava, altresì, che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, in riferimento alla giurisprudenza di legittimità, non poteva parlarsi di incremento della forza intimidatoria, in riguardo alla presenza di più persone durante lo stupro, poiché, nell’episodio incriminato, gli stupratori si erano limitati ad approfittare delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, semplicemente inducendola a compiere o subire atti sessuali.

    Altresì, il ricorrente contestava la motivazione alla base della conferma della misura cautelare (rischio di reiterare il reato, con conseguente affidamento del minore in comunità), poiché egli aveva confessato da subito il reato, cancellato il filmato, dopo averlo fatto visionare alla vittima.

    Inoltre, trattandosi di membro di famiglia di ottimi e sani principi morali, si era affievolita l’esigenza della misura cautelare, già in sé deterrente nella sua originaria erogazione.

    E non si capiva perché il Tribunale dei minori avesse confermato il provvedimento.

    Pertanto, Tizio chiedeva alla Cassazione l’annullamento del provvedimento impugnato.

    La normativa

    Costituzione

    Articolo 2
    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

    Articolo 3

    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

    Articolo 13

    La libertà personale è inviolabile.

    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

    In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

    È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

    La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

    Codice penale

    Art. 609-bis. Violenza sessuale.

    Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

    1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

    Art. 609-ter. Circostanze aggravanti.

    La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

    1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

    2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

    3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

    4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

    5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

    La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

    Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo.

    La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

    Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

    La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

    La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

    Codice di procedura penale

    Art. 274. Esigenze cautelari.

    1. Le misure cautelari sono disposte:

    a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

    b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

    c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

    Inquadramento della problematica

    Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione si occupa del delitto di violenza sessuale di gruppo su minore, in riguardo ad un minorenne che, pur essendo presente al momento dello stupro, non aveva posto in essere alcun atto tipico della condotta criminosa, bensì un atto atipico, come quello di filmare l’agghiacciante evento.

    Altresì, in riguardo all’ipotesi di reato in trattazione, la Cassazione si occupa del permanere, ovvero dell’affievolimento, delle esigenze cautelari riguardanti l’indagato, che era stato, da subito, affidato ad una comunità, perché a rischio di reiterare il reato.

    I giudici del Tribunale minorile decretavano l’irricevibilità della richiesta di riesaminare o revocare la misura cautelare, confermandola pienamente.

    La soluzione accolta dalla suprema Corte

    La cassazione respinge il ricorso.

    Anzitutto giudica infondato il primo motivo di censura poiché, affinchè si configuri il reato di violenza sessuale di gruppo, (art. 609 octies c.p.), è sufficiente che gli autori del fatto siano soltanto due, pur dovendosi precisare che “per la sussistenza del reato è necessaria la simultanea ed effettiva presenza di più persone nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, ma ciò non comporta anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, nè che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”.

    Tizio non si è limitato a cose di poco conto, argomenta la Corte, ma ha dato un contributo attivo alla commissione dell’odioso reato, filmando il fattaccio.

    Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, esso, dicono i giudici, è infondato, in quanto non vi è alcuna illogicità nella motivazione della conferma del provvedimento cautelare.

    Infatti, per il giudice nomofilattico, le originarie esigenze cautelari permangono inalterate, poiché il pericolo di reiterazione di comportamenti analoghi è stato correttamente desunto dalla particolare gravità del comportamento criminoso dell’indagato, il quale ha contribuito a trasformare una riunione che avrebbe dovuto essere gioiosa e conviviale tra giovani, in un aberrante e allucinante evento di violenza e di totale spregio della dignità umana della vittima. Come, peraltro, confermato dalle dichiarazioni di altro giovane presente al momento dello stupro che aveva invitato gli altri a porre fine all’infame comportamento, ma al quale Tizio aveva risposto che era tutto molto divertente.

    Il decorso del tempo non poteva, dunque, rappresentare causa dell’affievolirsi delle esigenze cautelari.

    Quindi, ed anche in relazione al terzo motivo di ricorso, la necessità di confermare la misura cautelare dell’affidamento di Tizio ad una comunità rieducativa e di recupero è l’unica che, come ha deciso il Tribunale, può ritenersi adeguata sia alla gravità del reato, sia alla necessità della rieducazione personale ed morale dell’odierno ricorrente.

    Tizio deve essere rieducato e risocializzato, dandogli, pur tuttavia, la possibilità di continuare a frequentare la scuola.

    E detta opera di riabilitazione è evidente che non può essere delegata alla famiglia che ha così solarmente fallito l’educazione del proprio membro.

    Quindi è respinto anche il terzo motivo di ricorso.

    Pertanto la sez. III penale della Corte di Cassazione rigetta l’intero ricorso e conferma l’ordinanza impugnata.



    Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=10813

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