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Assunzione disabili: sì alla scopertura della quota di riserva ma con riferimento al montante previsto a regime
Lobbligo di assunzione di soggetti disabili deve avere come presupposto una scopertura della relativa quota di riserva, ma con riferimento al montante previsto a regime e senza alcuna non prevista sommatoria di discipline eccezionali di favore, implicanti un diverso temporaneo criterio di calcolo, ossia un regime di gradualità. È quanto emerge dalla decisione 177/10 emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato.
Il caso
Tutto nasce dalle modifiche introdotte a livello normativo: la legge 68/1999, infatti, aveva abrogato la previgente disciplina, contenuta nella novella 482/68, e prevedeva da una parte (articolo 18) una disciplina apposita per orfani, coniugi superstiti di dipendenti deceduti per causa di servizio e profughi, dallaltra (articolo 3) una specifica disciplina per lassunzione di soggetti disabili, con fissazione di una quota di riserva, pari al 7 per cento dei lavoratori occupati, per i datori di lavoro pubblici o privati con più di 50 dipendenti. Ai fini del calcolo della predetta quota di riserva, pertanto, con la nuova normativa non erano più computabili i lavoratori, rientranti nella disciplina dei cui allarticolo 18 (essendo stata introdotta al riguardo una quota di riserva specifica, pari all1 per cento, applicabile nei confronti dei medesimi datori di lavoro sopra indicati). In seguito a una disposizione transitoria tuttavia (articolo 11, comma 2, Dpr 333/00, il cui termine di 24 mesi è stato prorogato con Dl 236/02, come sostituito dalla legge di conversione 284/04, fino al 31 dicembre 2003) i datori di lavoro, pubblici o privati, potevano computare nelle quote obbligatorie di riserva tutti i lavoratori già occupati a tale titolo, in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio, compresi quelli di cui allarticolo 18 della nuova legge (orfani, coniugi superstiti etc.), nel predetto limite dell1 per cento. Solo con la scadenza del regime transitorio, dunque, la quota di riserva dei lavoratori disabili avrebbe dovuto essere calcolata come previsto a regime, ossia con esclusione dei soggetti ricompresi nella norma.
Fonte: lastampa.it
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