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  • Vademecum per il viaggiatore o per le compagnie aeree?

    Cieli nel caos e passeggeri a terra. La nuvola di cenere che arriva dall’Islanda ha bloccato il traffico aereo. A farne le spese, come spesso accade, i viaggiatori.
    Stavolta però nessuna responsabilità a carico di compagnie aeree o tour operator.

    Quali sono le armi a tutela del consumatore pur in presenza in eventi imprevedibili come questo?
    Le risposte son chiare, le alternative poche: rimborso del biglietto o utilizzo su un altro volo, assistenza ai viaggiatori ma nessun risarcimento per il mancato volo.

    Di seguito un vademecum per tutelare diritti e doveri dei soggetti coinvolti di fronte all’emergenza.

    Solo volo
    In base alla Carta dei diritti del passeggero è accuratamente previsto il caso di cancellazioni dovute a «eventi eccezionali».
    Il viaggiatore ha il diritto di scegliere tra il rimborso del biglietto oppure l’imbarco, il prima possibile o in data più conveniente, su un altro volo.
    In capo alla compagnia aerea l’obbligo di un’adeguata assistenza a terra comprensiva di: somministrazione di pasti e bevande, organizzazione di eventuali pernottamenti, trasferimenti da e per l’aeroporto, due chiamate telefoniche e, nell’era del tecnologico, fax e email a disposizione.
    Presso alcuni aeroporti con esauriti i posti letto, la soluzione «brandine» è una soluzione residuale, ma concreta se dettata da forza maggiore.

    Il cliente tuttavia non ha diritto ad alcun risarcimento per i danni subiti.
    Nessuna eccezione, sia per l’assistenza che per gli eventuali rimborsi, per i voli low cost che devono osservare, in ogni caso, la Carta del passeggero.

    Pacchetti Turistici
    Per i pacchetti turistici non ancora partiti il cliente ha diritto alternativamente a:

    • il differimento della data di partenza
    • il cambio di destinazione
    • il cambio di data e di destinazione
    • un bonus
    • il rimborso totale.

    In verità in questi casi l’agenzia di viaggio avrebbe diritto a vedersi riconosciuto il proprio ruolo di intermediario, ma occorre tendenzialmente valutare caso per caso.

    Per i pacchetti «in corso» quindi con una possibile fase di rientro, la titolarità dell’assistenza è formalmente del tour operator ma è prassi che il fornitore «vettore aereo» si sostituisca in quanto è suo dovere contrattuale sia verso il cliente che verso l’intermediario.
    Fonte: lastampa.it


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