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  • Sulla competenza in materia di provvedimenti economici in favore dei figli naturali Corte Costituzionale , sentenza 05.03.2010 n° 82

    Con la sentenza 5 marzo 2010, n. 82 la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in modo esaustivo nonché definitivo, in ordine alla problematica della esatta individuazione della competenza per materia relativa ai provvedimenti economici in favore dei figli minori naturali.

    La questione di costituzionalità

    Nello specifico, la questione di legittimità costituzionale è stata prospettata nel corso di un procedimento civile instaurato davanti al Tribunale ordinario di Roma, avente ad oggetto la domanda giudiziale di un genitore naturale volta alla condanna dell'altro alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio, in mancanza di un'ulteriore istanza di affidamento.

    Il Tribunale, con ordinanza del 21 gennaio 2009, ha sollevato la questione di costituzionalità dell'art. 4 comma 2 della Legge 54/2006 (cd. legge istitutiva dell'affidamento condiviso) nella parte in cui “non prevede, in fine, che i procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni”.

    Una formula che lascia intendere la contrarietà dell'autorità giudiziaria rimettente rispetto alla giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, costituita in particolare dall'ordinanza n. 8362/2007 (sez. I civile) con la quale la Suprema Corte, nel dirimere un regolamento di competenza, statuì che “La contestualità delle misure relative all´esercizio della potestà e all´affidamento del figlio. da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall´altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. c.c., ha peraltro determinato - in sintonia con l´esigenza di evitare che i minori ricevano dall´ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrifico del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio”.

    Di conseguenza, secondo il Tribunale ordinario di Roma, la norma sopra richiamata sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost. in quanto, statuendo la competenza del Tribunale specializzato nella sola ipotesi della contestualità delle domande di affidamento e dei provvedimenti economici, finirebbe per determinare una irragionevole disparità di trattamento non solo tra figli naturali e figli legittimi, considerata la diversità dell'ufficio giudiziario adito, ma soprattutto tra gli stessi figli naturali a seconda del petitum in concreto richiesto dal genitore.

    Inoltre, in riferimento agli artt. 25 e 111 Cost, si lamenta la presunta violazione del principio della immutabilità del giudice naturale, essendo consentita al ricorrente la scelta arbitraria di iniziare il procedimento davanti all’uno o all’altro degli organismi ritenuti competenti; senza dimenticare il profilo del contrasto rispetto alla ragionevole durata del processo, dovuta alla eventualità della mancata concentrazione delle tutele.

    In altri termini il Giudice di merito, nell'ordinanza di rimessione, sostiene che la lettura costituzionalmente orientata della riforma del 2006 imporrebbe di radicare la competenza a conoscere dei provvedimenti di qualsivoglia contenuto inerenti i figli naturali, esclusivamente davanti al Tribunale dei Minori.

    La decisione della Corte

    La pronuncia della Corte Costituzionale muove dal dato letterale costituito dal disposto dell'art. 4 comma 2 della Legge 54/2006 ai sensi della quale “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”, una proposizione dalla cui entrata in vigore è sorto il problema della interpretazione della norma che individua la competenza per materia del Tribunale dei minori, ossia l'art. 38 disp. att. c.c. che, comprendendo il riferimento all'art. 317-bis c.c., già in passato fissava la competenza del Tribunale specializzato per i soli provvedimenti di affidamento.

    Ebbene, la rilettura delle ultime disposizioni imposta dalla Legge 54/2006, che detta norme non solo in ordine ai provvedimenti personali ma anche a quelli economci, ha permesso alla Cassazione di enucleare un diritto vivente, alla stregua del quale la riforma avrebbe determinato l'attrazione della competenza tra domande di provvedimenti personali (esercizio della potestà ex art. 317-bis c.c.) e provvedimenti economici (assegno di mantenimento ex art. 155 ss. c.c.).

    La Corte Costituzionale, dichiara di fare proprio questo principio giurisprudenziale considerandolo pienamente conforme al dettato costituzionale dell'art. 3 in quanto, nell’affrontare analoga questione sulla base della precedente normativa, aveva affermato che “il legislatore, al quale va riconosciuta, la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli” (sentenza n. 451 del 1997).

    Di conseguenza, in ordine alla presunta violazione del principio di uguaglianza, ha ritenuto non irragionevole la norma oggetto del giudizio come interpretata secondo il diritto vivente della Suprema Corte e, per l'effetto, ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, mentre nulla ha aggiunto in merito agli altri due profili di incostituzionalità denunciati dal giudice a quo (artt. 25 e 111 Cost.) perchè privi di motivazione, dichiarandoli perciò manifestamente inammissibili.

    Riepilogo sulla competenza

    In conclusione la sentenza in commento ha, per così dire, cristallizzato definitivamente (si intende sulla base della legislazione vigente) la soluzione a cui si era già pervenuti con la più volte citata ordinanza n. 8362/2007.

    Quindi, in concreto, possono prospettarsi i seguenti casi:

        * esperimento della sola domanda ex art. 317-bis c.c. - competenza del Tribunale dei Minori;
        * domanda ex art. 317-bis esperita contestualmente alla istanza di assegno di mantenimento e/o assegnazione della casa familiare – competenza del Tribunale dei Minori;
        * proposizione della sola domanda di assegno di mantenimento o comunque di domanda afferente le questioni economiche – competenza del Tribunale Ordinario (a titolo esemplificativo si pensi alla domanda ex art. 148 c.c.).

    Corte Costituzionale

    Sentenza 24 febbraio - 5 marzo 2010, n. 82

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    composta dai signori:

    - Ugo DE SIERVO Presidente

    - Paolo MADDALENA Giudice

    - Alfio FINOCCHIARO "

    - Alfonso QUARANTA "

    - Franco GALLO "

    - Luigi MAZZELLA "

    - Gaetano SILVESTRI "

    - Sabino CASSESE "

    - Maria Rita SAULLE "

    - Giuseppe TESAURO "

    - Paolo Maria NAPOLITANO "

    - Giuseppe FRIGO "

    - Alessandro CRISCUOLO "

    - Paolo GROSSI "

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, nel procedimento vertente tra N. M. B. e F. P., con ordinanza del 21 gennaio 2009, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2009.

    Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

    udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

    Ritenuto in fatto

    1. – Il Tribunale ordinario di Roma – nel corso di un procedimento promosso da N.M.B. nei confronti di F.P. per ottenerne la condanna alla corresponsione, in suo favore, di un assegno di € 1.000,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore nata da una relazione con lo stesso F.P. – con ordinanza del 21 gennaio 2009, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) nella parte in cui «non prevede, in fine, che i procedimenti relativi ai figli minori di genitori non coniugati sono attribuiti alla competenza dei Tribunali per i minorenni».

    Il rimettente – premesso di condividere la tesi sostenuta in dottrina e dai giudici di merito, secondo cui, a seguito della modifica introdotta, il tribunale ordinario sarebbe competente a conoscere delle controversie relative sia all’affidamento dei figli minori di genitori non coniugati, sia alla determinazione dell’assegno di mantenimento per gli stessi – rileva che la Corte di cassazione, nell’affrontare il problema, ha affermato che rimane immutata la necessità di rivolgersi a due organismi differenti a seconda che si tratti di modalità di affidamento del minore o di assegno, mentre sussiste la competenza del giudice minorile, con riguardo ad entrambe le questioni, qualora le stesse siano proposte contestualmente (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi).

    Tale ultima interpretazione, costituente diritto vivente, appare al giudice a quo in contrasto con le regole di razionalità ed uguaglianza tra figli minori legittimi e figli naturali, che ricevono differenti tutele da parte di diversi organismi, e tra gli stessi figli naturali, trattati differentemente a seconda che le domande di affidamento e di assegno di mantenimento siano o no contestuali; con quelle relative alla ragionevole durata del processo sotto il profilo della concentrazione delle tutele; con il principio della immutabilità del giudice naturale, essendo consentita al ricorrente la scelta di iniziare il procedimento davanti all’uno o all’altro degli organismi ritenuti competenti.

    2. – Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.

    Secondo la difesa erariale, il giudice rimettente ha prospettato una possibilità esegetica della norma ritenuta costituzionalmente orientata, sicché non vi sarebbe spazio per una questione di legittimità costituzionale della medesima norma.

    Nel merito, non sussisterebbe violazione dell’art. 3 Cost., attesa la ragionevolezza della previsione. La censura relativa alla violazione del principio di ragionevole durata del processo sarebbe, poi, formulata in modo perplesso, non essendo esplicitate dal rimettente le ragioni del lamentato vulnus. Non sussisterebbe, infine, la denunciata violazione dell’art. 25 Cost.

    Considerato in diritto

    1. – Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del Tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati – la quale invece, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, costituente diritto vivente, è limitata alle sole ipotesi in cui il contributo sia richiesto contestualmente a misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio – per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, avuto riguardo alla ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e naturali nonché tra gli stessi figli naturali; con l’art. 25 Cost. per la violazione della garanzia costituzionale del giudice naturale precostituito per legge; con l’art. 111 Cost. per la violazione del principio di ragionevole durata del processo.

    1.1. – L’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 estende l’applicabilità delle nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli minori, dettate con riguardo alla separazione personale dei coniugi, ad ogni ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

    In giurisprudenza – mentre è pacifico che, in tema di separazione e divorzio, la competenza a conoscere delle controversie relative all’affidamento e al mantenimento della prole appartiene al giudice ordinario – è sorto il problema della individuazione del giudice competente a conoscere delle medesime controversie ove esse riguardino la prole naturale, in presenza dell’art. 317-bis cod. civ., concernente i provvedimenti in tema di esercizio della potestà sui figli naturali riconosciuti, ricompresi espressamente dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile tra quelli attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni.

    Tale contrasto è stato risolto dalla Corte di cassazione (ordinanza n. 8362 del 2007 e successive conformi), con giurisprudenza divenuta ormai diritto vivente, secondo cui le controversie aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali riconosciuti appartengono alla competenza del tribunale minorile qualora siano proposte contestualmente a quelle attinenti alla potestà sugli stessi e al loro affidamento, mentre, ove la domanda riguardi esclusivamente le questioni economiche, essa va proposta innanzi al tribunale ordinario.

    La richiamata giurisprudenza è contestata dal giudice rimettente, che la ritiene «in contrasto con le regole di razionalità e di uguaglianza tra figli minori e naturali (che possono avere differenti tutele da parte di organismi differenti) e tra gli stessi figli naturali (differentemente trattati a seconda che le domande siano contestuali o meno)».

    Il giudice a quo sostiene che la contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del codice civile, dovrebbe imporsi in ragione non della domanda eventualmente proposta in modo contestuale a quella relativa alla potestà, ma dell’inevitabile considerazione complessiva degli istituti, i quali risulterebbero inscindibilmente legati e interdipendenti a seguito delle innovazioni apportate dalla legge di riforma. Ne dovrebbe conseguire la sussistenza della competenza del tribunale per i minorenni con riferimento ad ogni richiesta di attribuzione, di adeguamento, di ripartizione degli oneri ordinari o straordinari, ivi compresa l’eventuale assegnazione della casa “familiare”, a prescindere dalla occasionale circostanza che le relative azioni siano contestualmente o singolarmente proposte.

    2. – La questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., non è fondata.

    2.1. – Questa Corte, nell’affrontare analoga questione sulla base della precedente normativa, ha affermato che «il legislatore, al quale va riconosciuta, la più ampia discrezionalità nella regolazione generale degli istituti processuali, è in particolare arbitro di dettare regole di ripartizione della competenza fra i vari organi giurisdizionali, semprechè le medesime non risultino manifestamente irragionevoli» (sentenza n. 451 del 1997).

    Nel caso di specie non sono manifestamente irragionevoli l’attribuzione, sulla base del diritto vivente e nell’ipotesi di prole naturale riconosciuta, alla competenza del tribunale per i minorenni della controversia relativa all’esercizio della potestà genitoriale, qualora la stessa sia contestuale alla determinazione dell’assegno di mantenimento, e l’affermazione della competenza del tribunale ordinario, quando si richiede al giudice solo l’attribuzione di detto assegno: ciò soprattutto ove si tenga presente che è lo stesso intervento dell’autorità giudiziaria ad atteggiarsi in modo diverso nelle due differenti ipotesi.

    Né è sufficiente a ritenere la irragionevolezza della soluzione il rilievo in ordine alla stretta relazione che permane fra il contributo economico e le regole dell’esercizio della potestà genitoriale o la circostanza che la questione dell’affidamento potrebbe nuovamente prospettarsi in un momento successivo. Infatti, la relazione fra esercizio della potestà e contributo economico, ove non si concretizzi in specifiche domande, non incide sulla competenza, mentre la possibilità di proporre successivamente una questione sull’affidamento, trattandosi di circostanza puramente eventuale, è priva di rilevanza e, in quanto tale, non può incidere sulla competenza.

    3. – La questione sollevata in riferimento agli articoli 25 e 111 Cost. è manifestamente inammissibile, perché priva di motivazione.

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe;

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, comma 2, della citata legge n. 54 del 2006, sollevata, in riferimento agli articoli 25 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

    F.to:

    Ugo DE SIERVO, Presidente

    Alfio FINOCCHIARO, Redattore

    Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.
    Fonte: altalex


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