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Rettifica Iva: il Fisco non può basarsi solo sugli accertamenti contabili della Finanza, anche se dettagliati
Il Fisco non può appiattirsi sul verbale della Finanza, anche se gli accertamenti contabili risultano accurati e cè il forte sospetto che il contribuente si sia servito di cartiere per eludere lIva. È quanto emerge dalla sentenza 1818/10, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.
Il caso
Il ricorso della contribuente è accolto contro le conclusioni del pm. Il verbale delle Fiamme Gialle contesta alla società lincompletezza degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari e scatta la sanzione. Ma la natura di comodo dei fornitori, richiamata dalla Gdf, emerge da un altro verbale che riguarda la cartiera, dunque un terzo, e latto non è prodotto in giudizio. Laccertamento motivato "per relationem" è legittimo, ma le Entrate non possono delegare di fatto i propri poteri alla Finanza non effettuando indagini autonome. Non giova al Fisco obiettare la fede pubblica del verbale secondo l'articolo 2700 del codice civile. Lefficacia probatoria privilegiata, vale a dire fino a querela di falso, riguarda solo le dichiarazioni delle parti, la provenienza del documento formato dal verbalizzante e altri fatti che questultimo attesta come compiuti da lui o avvenuti in sua presenza. E il giudice valuta in modo autonomo: risulta imprescindibile, dunque, verificare anche lattendibilità dei dati del controllo effettuato dalla Finanza. Infine: alla rettifica Iva sulla società di persone i soci risultano estranei. Lunitarietà dellaccertamento fra compagine e componenti riguarda invece la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone.
Fonte: lastampa.it
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