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  • Guida in stato di ebbrezza con un?auto in leasing? Sequestro legittimo Cassazione penale , sez. IV, sentenza 18.03.2010 n° 10688

    E’ legittimo il sequestro di un veicolo, alla cui guida il conducente è stato sorpreso in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., detenuto in forza di un contratto di leasing.

    Così ha stabilito la sentenza 18 marzo 2010 n. 10688, con la quale la IV Sezione della Suprema Corte è tornata ad interessarsi della materia attinente all’applicazione della sequestro prodromico alla successiva confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato sopra menzionato.

    Nel caso di specie l’imputato presenta istanza di Riesame avverso la pronuncia del G.I.P. con cui viene convalidato il sequestro di una vettura, asserendo la non confiscabilità in quanto bene nella disponibilità di una Banca in virtù di un contratto di leasing, nonché l’insussistenza del “periculum in mora”.

    Il Tribunale della Libertà rigetta il gravame e l’imputato ricorre in Cassazione. Tuttavia, la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, afferma che il concetto di “appartenenza” del bene al soggetto al quale è attribuita la materiale disponibilità dello stesso non implica esclusivamente una mera proprietà astratta della “res”, bensì, anche, un diritto al suo godimento, con la ovvia conseguenza di escludere i terzi.

    Difatti, come rilevano gli ermellini, il bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso, per cui “non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione”

    Conseguenza di tale asserzione è che, al fine di ottenere la restituzione del bene in parola, dovrà essere la società di leasing – quale soggetto estraneo al reato – a dimostrare la cessazione del contratto.

    Brevi cenni sul concetto di appartenenza del bene e di estraneità al reato. Due precedenti giurisprudenziali.

    In tema di guida sotto l’effetto di alcool l’art. 186, comma 2, C.d.S. prevede l’applicazione della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea; allo stesso modo l’art. 240 c.p. esclude l’applicazione della misura se i beni appartengano a terzi, estranei al reato, di modo che le cose devono essere restituite e non potranno essere confiscate. Sorge, quindi, una riflessione circa l’interferenza nel provvedimento di confisca di beni appartenenti a persona estranea al reato, di talché esiste un obbligo del giudice di accertare che i terzi non vantino un diritto di proprietà incompatibile con la confisca, ovvero di verificare la non «appartenenza» della cosa al terzo «estraneo al reato».

    Su quest’ultima locuzione, si è più volte espressa la giurisprudenza della Cassazione penale, evidenziando, innanzitutto, come non abbia nulla a che vedere con l’estraneità al procedimento penale: è estraneo al reato «chi non ha nessun collegamento – diretto o meno – con la consumazione del fatto, o chi non ha partecipato o concorso in alcun modo, ancorché non punibile e non colui che, pur implicato nel reato, sia sfuggito o non sia ancora sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale»[1]. Per quanto riguarda il concetto di «appartenenza», non vi è compreso solo il diritto di proprietà ma anche i diritti reali di garanzia, i quali fanno sì che il bene passi dalla disponibilità del proprietario a quella del titolare della garanzia, per mezzo del quale soddisfa le sue pretese; di conseguenza la cosa oggetto di garanzia non potrebbe, allo stesso tempo, essere oggetto di un fatto di reato, né di confisca[2].

    Pertanto, entra in gioco un rapporto di inerenza tra la cosa e l’illecito, ossia una relazione diretta, oggettiva di “asservimento”, nel senso che la prima deve risultare oggettivamente collegata al secondo da un nesso strumentale, in mancanza della quale viene meno la misura ablativa.

    Orbene, per quanto concerne più specificatamente la materia in esame – sulla scia di una continua integrazione delle disposizioni del codice penale da parte di numerose leggi speciali – sarebbe opportuno rammentare due recentissime pronunce della Suprema Corte con le quali si è ribadita una impostazione ermeneutica oramai consolidata attinente ai concetti cui si è fatto innanzi cenno ed alla quale la sentenza n. 10688/10 non può non essersi accostata.

    Nella prima ipotesi[3] posta al suo esame la Corte rigetta il ricorso volto alla illegittimità di un provvedimento ex art. 186 C.d.S. e quindi alla restituzione di una autovettura sequestrata a seguito del reato di cui si discute avanzata da un soggetto diverso dall’imputato – la moglie – nel relativo procedimento penale, ma comproprietario dello stesso bene, a nulla rilevando la sua estraneità al reato, né tantomeno la stipulazione di un contratto di finanziamento per il suo acquisto. Similmente, nel secondo caso[4], la Suprema Corte conferma la legittimità del provvedimento su ricorso presentato dal medesimo imputato sul presupposto che l’autovettura fosse in comproprietà di altra persone (la madre del ricorrente).

    Orbene, gli elementi a supporto di entrambi i ricorsi non sono stati ritenuti ostativi al sequestro preventivo.

    Invero, con motivazioni pressoché analoghe nelle due ipotesi, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui l’appartenenza a persona estranea al reato è tale solo se il veicolo risulta nella proprietà esclusiva del soggetto interessato alla restituzione, di talché in caso di comproprietà del mezzo sequestrato e confiscato al soggetto imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., la stessa è esclusa poiché “la presunzione di pericolosità derivante dall’uso del mezzo rimane integra”.

    Invero, secondo i Cassazionisti, tale “presunzione si attenua solamente nel caso in cui il bene appartenga a persona totalmente estranea”, stante la finalità della misura cautelare volta alla confiscabilità della quota di proprietà dell’imputato “ove evitare che il bene sia disperso e che, ritornando nella disponibilità dei comproprietari, possa essere nuovamente usato dal trasgressore, fermo restando la possibilità del comproprietario non imputato di rivalersi sul prezzo ricavabile dalla vendita della autovettura”.

    Ciò ha consentito di statuire che, se dal certificato di proprietà della vettura risulta che la stessa è intestata a due soggetti, di cui uno è imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., non si rinviene alcun elemento che dimostri l’esclusiva proprietà in capo all’altro non imputato, per cui deve essere negata la qualifica di persona estranea al reato e, pertanto, la restituzione del bene.

    Pertanto, anche nelle ipotesi appena illustrate, cosi come in quella oggetto della sentenza n. 10688/10, la Suprema Corte ritiene che il disposto di cui all’art. 186 C.d.S. abbia la finalità di evitare che, con la restituzione del bene sequestrato, lo stesso sia disperso e possa, altresì, ritornare nella disponibilità del soggetto imputato; da qui la legittimità del provvedimento che conferma la ratio della norma in esame.

    Invero a parere degli ermellini, se da tale disposizione si desume la natura obbligatoria della confisca, l’ulteriore richiamo all’art. 240, comma 2, c.p. impone che nell’ipotesi di sequestro ex art. 321, comma 2, c.p.p. sussiste una presunzione di legge circa la ravvisabilità del “periculum in mora”, con l’ovvia conseguenza che lo stesso non deve essere accertato caso per caso.

    ________________

    [1] Vedi, tra le altre, Cass. Sez. I, 2/05/2000, Preka, in Riv. pen., 2000, p. 788.

    [2] Infatti in dottrina prevale l’opinione secondo cui il concetto di appartenenza ex art. 240 c.p. abbia portata più ampia del diritto di proprietà, essendo sufficiente che le cose da confiscare non siano di coloro che partecipino alla commissione del reato o utilizzino profitti che ne sono derivati. V. Romano, Grasso, Padovani, Commentario sistematico del codice di procedura penale, 1994.

    [3] Cass., Sez. IV, sentenza 24.06.09 n. 28189.

    [4] Cass., Sez. IV., sentenza 06.05.09, n. 24015.

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE IV PENALE

    Sentenza 11 febbraio - 18 marzo 2010, n. 10688

    (Presidente Mocali - Relatore Romis)

    Osserva

    Con decreto del 10 giugno 2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Fermo convalidava il sequestro preventivo della vettura Audi Q7 tg. **** nella disponibilità di D. E., in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, secondo comma, del codice della strada.

    Avverso detto provvedimento, il D. presentava istanza di riesame basata sull'asserita non confiscabilità del veicolo, in quanto nella disponibilità del D. in virtù di contratto di leasing e quindi intestato a terzi; l'istante prospettava altresì l'insussistenza del “periculum in mora” per essergli stata ritirata, e quindi sospesa, la patente di guida.

    Il Tribunale di Fermo - in funzione di giudice del riesame - rigettava il gravame rilevando che: 1) a nulla rilevava che il veicolo fosse intestato a terzi (nella specie, alla “Banca Italease”), essendo stato accertato che l'indagato aveva la disponibilità del veicolo stesso, e trattandosi di una “res” in evidente rapporto di strumentalità rispetto al reato: di tal che l'auto, se lasciata nella libera disponibilità dell'indagato, avrebbe comportato pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti; 2) quanto al “periculum in mora”, la sospensione della patente, anche perché misura temporanea, non avrebbe di certo impedito la reiterazione di analoghe condotte.

    Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, reiterando la tesi della non confiscabilità del bene perché appartenente a terzi, e sostenendo che la sospensione della patente di guida avrebbe fatto venir meno il “periculum in mora”.

    All'odierna udienza, il difensore dell'indagato ha rappresentato che il contratto di leasing è stato risolto e che quindi l'auto in questione è rientrata nella piena ed esclusiva disponibilità della “Banca Italease”.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

    Tenuto conto della natura e degli effetti di un contratto di leasing, non v'è dubbio che un bene detenuto in forza di tale contratto “appartiene” al soggetto al quale è stata attribuita la materiale disponibilità del bene stesso: ed invero, “appartenenza” non significa astrattamente proprietà di una “res”, ma sostanzialmente diritto di goderne e disporne sulla base di titolo che esclude i terzi (caratteristica propria del leasing). Muovendo da tale presupposto, appare evidente dunque la legittimità del sequestro di un veicolo il cui conducente, sorpreso alla guida di quel veicolo in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma secondo, lett. c), del codice della strada, ne abbia la disponibilità in forza di un contratto di leasing: anche in tal caso, infatti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza del “periculum in mora” derivante dalla disponibilità del veicolo da parte del soggetto sorpreso a guidarlo in condizioni ritenute pericolose per la sicurezza della circolazione; la stessa società di leasing, per riavere la materiale disponibilità di un veicolo concesso a terzi in virtù di contratto di leasing, dovrebbe dimostrare che il contratto é cessato e che, conseguentemente, é sorto il suo diritto alla restituzione.

    Correttamente il Tribunale del riesame ha poi ritenuto, con argomentazioni assolutamente condivisibili, del tutto irrilevante la sospensione della patente di guida del D. ai fini del “periculum in mora”.

    Donde la manifesta infondatezza delle dedotte censure.

    Ai rilievi che precedono, pur di carattere decisivo ed assorbente, deve inoltre aggiungersi, “ad abundantiam”, che all'odierna udienza (cfr. verbale di udienza) il difensore dell'indagato, nell'illustrare la tesi difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha precisato che il contratto di leasing è stato risolto e l'auto in sequestro è rientrata nella piena disponibilità, formale e sostanziale, della società “Banca Italease”: orbene, è, dunque, anche cessato qualsiasi interesse dell'indagato alla restituzione dell'auto stessa. Sarà onere della predetta società - in quanto soggetto “estraneo al reato” - far valere eventualmente le sue ragioni nella sede opportuna.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.

    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
    Fonte: altalex


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