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  • Al minore straniero va rilasciato il permesso di soggiorno quando compie 18 anni Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 15.03.2010 n° 1478

    Numerose Questure, ad oggi, continuano a non rilasciare il permesso di soggiorno ai minori stranieri, sottoposti a tutela (art. 343 e seguenti del Codice Civile) o affidati (legge n. 184/83), al compimento del diciottesimo anno di età.

    La questione fu già chiarita da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 198 del 5 giugno 2003), investita dal T.A.R. Emilia Romagna in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, T.U. d.lgs. 286/98 nella parte in cui non prevede che al compimento della maggiore età possa essere rilasciato un permesso di soggiorno nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi dell'art. 343 e seguenti del Codice Civile.

    Il comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. 286/98 prevede che “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.” L'interpretazione data a questa norma dalle Questure prevedeva il rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno solo per quei minori in possesso di un provvedimento di affidamento ex art. 4 legge 184/83.

    La Corte Costituzionale, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale, concluse che “la disposizione del comma 1 dell' art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile”; “una interpretazione meramente letterale dell'art 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza”.

    Nel porre sullo stesso piano i provvedimenti di affidamento ex legge 184/83 e di tutela di cui all'art. 343 e seguenti del Codice Civile, la Corte Costituzionale ha dunque dichiarato che la disparità di trattamento sarebbe illegittima qualora l'art. 32, c. 1 fosse interpretato restrittivamente. La decisione in merito sembrava aver chiarito definitivamente la questione, ma una successiva circolare del Ministero dell'Interno ha sollevato nuovamente dei dubbi interpretativi.

    La circolare del Ministero dell'Interno avente ad oggetto la conversione dei permessi di soggiorno per minore età afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale sopracitata è stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. La sentenza fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge Bossi-Fini, il Ministero dell’Interno è dell'avviso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 189/2002 debbano essere convertiti.

    Molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore età rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente all'entrata in vigore della nuova legge non debbano più essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro, e con tale motivazione hanno rigettato le istanze di rilascio del permesso di soggiorno presentate da minori che si trovavano in tali condizioni; viene altresì richiesto anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dell'art. 32, d.lgs. 286/98 introdotti dalla legge 189/2002 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anziché alternativi ai requisiti previsti dal comma 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la motivazione dell'insussistenza dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter .

    Interpretazioni del tutto restrittive (limitazione ai minori divenuti maggiorenni prima dell'entrata in vigore della legge 189/2002 e concorrenza dei requisiti previsti dal c. 1 e dai c. 1-bis e 1-ter) non trovano alcun fondamento nella legge, e sono chiaramente escluse dalla sentenza della Corte Costituzionale. La legge n. 189/2002, infatti, ha effettivamente modificato l'art. 32 del d.lgs. 286/98, ma tale nuova previsione normativa non ha modificato il primo comma dell'art. 32, lo ha bensì integrato.

    Per questi motivi oggi i provvedimenti di rigetto delle istanze di rilascio di permessi di soggiorno alla maggiore età sono oggetto di numerosi ricorsi avanti ai tribunali amministrativi italiani.

    Consiglio di Stato

    Sezione VI

    Decisione 2 febbraio - 15 marzo 2010, n. 1478

    (Presidente Varrone - Relatore Vigotti)

    Sul ricorso numero di registro generale 4510 del

    2007, proposto da:

    H. E., rappresentato e difeso dall’avv. Napoleone Bartuli, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, largo G. Gonzaga del Vodice 4;

    contro

    Ministero dell’Interno in persona del ministro in carica

    Questura di Alessandria in persona del questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

    per la riforma

    della sentenza del TAR PIEMONTE - TORINO Sezione II n. 02987/2006, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO.

    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l’avv. Contaldi per delega dell’avv. Bartuli, e l’avvocato dello Stato Basilica.

    La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto dal ricorrente al raggiungimento della maggiore età. Il questore di Alessandria ha respinto l’istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata. In realtà, il ricorrente, affidato ai sensi della legge n. 184 del 1983 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Alessandria al fratello e alla cognata regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere considerato minore non accompagnato: come questo Consiglio di Stato ha avvertito, l’art. 32 comma 1, d.lgs. citato va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia tipo di affidamento ai sensi della l. n. 184 del 1983, non solo quello “amministrativo”, ma anche quello “giudiziario” (rispettivamente, art. 4 commi 1 e 2, l. n. 184 del 1983) e anche quello “di fatto” ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. Invero, l’utilizzo dell’avverbio “comunque” da parte dell’art. 32 primo comma citato non può avere altro significato se non quello di intendere l’affidamento in senso ampio, sia con riguardo all’affidamento effettuato in favore di una famiglia o una persona singola, sia con riguardo a quello in favore di una comunità (Consiglio Stato, sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2545). La sentenza impugnata, che ha ritenuto necessario, ai fini della conversione del permesso di soggiorno, il procedimento di cui all’art. 31 comma 1 bis, che riguarda minori non accompagnati, merita perciò la riforma chiesta con l’appello che deve, di conseguenza, essere accolto.

    Le spese del doppio grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sesta sezione, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato.

    Condanna il ministero dell’interno e la questura di Alessandria, in solido, a rifondere all’appellante le spese di lite, nella misura di 6.000 euro per il doppio grado del giudizio, oltre IVA e CPA.

    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Fonte: altalex


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