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Concorsi pubblici in regola solo se la procedura è "aperta"
Elemento essenziale del concorso pubblico è la natura "aperta" della procedura, sicché "procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il carattere pubblico' del concorso".
È pertanto illegittimo prevedere l'indizione di "concorsi riservati per l'assunzione di personale privato".
Lo ha stabilito il giudice delle leggi che, con la sentenza n. 100 del 17 marzo scorso, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 7 della legge della Regione Campania n. 16 del 28 novembre 2008.
La norma censurata, infatti, facendo "obbligo alle Aziende sanitarie locali e alle Aziende ospedaliere della Campania di bandire concorsi riservati per i lavoratori in servizio in modo continuativo da almeno tre anni presso strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, licenziati e posti in mobilità a seguito di provvedimento di revoca dell'accreditamento conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia", viola i principi di cui agli articoli 3, comma 1, 51 e 97, commi 1 e 3, della Carta costituzionale.
Fonte: ilsole24ore.com
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